Sinergie di Scuola

Con la nota prot. n. 15219 del 15/10/2015 il MIUR ha fornito indicazioni circa l’applicazione di quanto disposto dall’art. 1 comma 121 della Legge 107/2015, indicando criteri e modalità di assegnazione della “Carta del docente”, destinata a far fronte alle spese per l’aggiornamento del personale docente.

Solo per l'a.s. 2015/2016, c'è stata un'erogazione di 500 euro, accreditata su cedolino unico, che il docente ha potuto utilizzare per diverse tipologie di acquisto connesse al proprio aggiornamento e alla cura della propria formazione.

La cifra erogata non costituisce né retribuzione accessoria né reddito imponibile. Successivamente, il Ministero ha pubblicato una serie di FAQ che hanno chiarito le spese ammissibili e quelle che invece non lo sono.

Le spese ammesse sono le seguenti:

  • Acquisto di libri e di testi: l’acquisto di libri, pubblicazioni e riviste, anche in formato digitale, non deve essere necessariamente attinente alla disciplina insegnata. Possono essere acquistati libri per aumentare la dotazione della biblioteca della scuola (donazione alla scuola);
  • Acquisto di hardware e software: rientrano in questa categoria gli acquisti per personal computer, computer portatili o notebook, computer palmari, tablet. Gli smartphone non rientrano nelle fattispecie ammesse (esclusione, questa, fortemente contestata dai Sindacati, considerato che ormai smarthfone e tablet sono equiparabili per le funzioni che svolgono). Allo stesso modo non è possibile acquistare componenti parziali dei dispositivi elettronici, come toner cartucce, stampanti, pennette USB e videocamere. È ammissibile l’acquisto di software utili per la didattica. Tra i software non rientrano gli acquisti per gli abbonamenti alla wifi e altri tipi di abbonamento di media come il canone RAI o la PayTV. Possono essere acquistati hardware e software per la scuola (donazione alla scuola);
  • Corsi di formazione e aggiornamento: rientrano l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento o di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il MIUR, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti il profilo professionale, ovvero a corsi di laurea post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale. I corsi di formazione devono essere erogati da Enti accreditati dal MIUR, nelle diverse tipologie di erogazione – in presenza, blended, FAD. È possibile utilizzare il bonus per pagare una parte della spesa relativa all’iscrizione ad uno dei corsi. È anche possibile pagarsi un corso all’estero, purché il corso venga erogato da uno dei soggetti di per sé qualificati per la formazione nella scuola, ai sensi della Direttiva del MIUR n. 90/2003, art. 1, comma 2. È permesso, inoltre, pagare l’esame della certificazione linguistica, purché organizzato dagli Enti certificatori. È ammesso il rimborso anche per i corsi di aggiornamento e formazione organizzati dalla propria scuola oppure da scuole del territorio nazionale, in quanto le scuole sono Enti Riconosciuti dallo Stato. La scuola erogherà il corso, produrrà il relativo certificato di frequenza e rilascerà la dichiarazione di avvenuto versamento. Non sono, invece, ammissibili al rimborso i titoli di viaggio e/o le spese affrontate per recarsi all’estero alla frequenza di un corso;
  • Rappresentazioni teatrali e cinematografiche: non è necessario che le rappresentazioni teatrali e cinematografiche siano attinenti alla disciplina insegnata. Non sono, invece, ammissibili al rimborso i titoli di viaggio e/o le spese affrontate per raggiungere le sedi. In merito alla documentazione da presentare, non è ancora stata fatta chiarezza; infatti, non si sa se possono essere ammessi anche biglietti non nominativi;
  • Ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo: anche in questo caso non è necessario che le attività siano attinenti alla disciplina insegnata e non sono ammissibili al rimborso i titoli di viaggio e/o le spese affrontate per raggiungere le sedi. Riguardo alla documentazione, vale il medesimo discorso del punto precedente;
  • Altre iniziative: rientrano anche tutte le iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche e del Piano nazionale di formazione di cui all’art. 1, comma 124, della Legge n. 107/2015. Nelle iniziative ricorrono tutte le attività che si riconducono alla mission del PTOF.

Riguardo alle modalità di rendicontazione, le scuole non hanno ricevuto indicazioni ministeriali, per cui hanno deciso autonomamente come procedere. Quello che si sa è che i docenti dovranno presentare alla scuola di appartenenza, entro il 31 agosto 2016, la rendicontazione comprovante l’utilizzo della somma; nel caso la documentazione non dovesse risultare conforme, o dovesse essere incompleta o presentata oltre il 31 agosto, ovvero non presentata, la somma sarà recuperata con l’erogazione riferita al 2016/2017. I rendiconti dovranno essere messi a disposizione dei revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile.

Cosa deve fare la scuola?

Qualora non lo avesse già fatto, sarebbe opportuno dare informazione ai docenti in servizio, destinatari del bonus, circa le spese ammissibili e quelle che invece non lo sono. A tale proposito può essere utile prevedere un’apposita circolare informativa.

Supponendo poi che le Segreterie scolastiche dovranno raccogliere la documentazione da passare al vaglio dei revisori dei conti, la scuola potrebbe fornire ai docenti una scheda per la registrazione delle spese e per la raccolta degli scontrini fiscali e delle ricevute.

Quale documentazione presentare?

A questo proposito, vediamo quali sono le caratteristiche delle pezze giustificative che dovranno essere raccolte e passate al vaglio dei Revisori dei Conti:

  • fatture;
  • ricevute fiscali;
  • scontrini (per questa fattispecie si richiede lo scontrino “parlante”, ossia un documento che riporti la tipologia del bene acquistato). Si raccomanda di effettuare una fotocopia perché, con il passare del tempo, l’inchiostro sbiadisce e si perde la lettura dei dati;
  • dichiarazioni di avvenuto pagamento (nel caso siano le scuole ad erogare il corso di formazione).

Si suggerisce al docente, prima di consegnare in Segreteria le pezze giustificative, di scansionarle e di conservarne una copia digitale.

Le scuole, a tutela del dipendente e della conservazione dei documenti, è opportuno che rilascino la ricevuta dell’avvenuta consegna delle pezze giustificative e predispongano tutta la raccolta della documentazione per il controllo dei Revisori del conti.

Per approfondimenti, si rimanda alla lettura dell'articolo "Qualche suggerimento per la rendicontazione del bonus docenti", al quale sono allegati un fac-simile di circolare e un prospetto per la rendicontazione.

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