Il Garante privacy a fine settembre ha scritto al M.I. affinché sensibilizzi le scuole sui rischi per la privacy derivanti da iniziative finalizzate all’acquisizione di informazioni sullo stato vaccinale degli studenti e dei rispettivi familiari. Nella lettera si richiama inoltre l’attenzione sulle possibili conseguenze per i minori, anche sul piano educativo, derivanti da simili iniziative.
In queste settimane, il Garante ha ricevuto segnalazioni e richieste di chiarimenti a proposito di specifiche domande dei docenti o comportamenti volti ad acquisire, anche indirettamente, informazioni sull’avvenuta o meno vaccinazione, sia degli studenti (nella maggior parte dei casi minori) sia dei membri delle rispettive famiglie.
L’Autorità ricorda che agli Istituti scolastici non è consentito conoscere lo stato vaccinale degli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, né a questi (a differenza degli universitari) è richiesto il possesso e l’esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche.
Per quanto riguarda i familiari, le amministrazioni scolastiche non possono trattare informazioni relative all’avvenuta vaccinazione, ma limitarsi a verificare, mediante il personale autorizzato, il mero possesso del Green pass all’ingresso dei locali scolastici.
Mascherina in classe
A proposito della deroga dall’indossare la mascherina nelle classi in cui tutti gli studenti abbiano completato il ciclo vaccinale o posseggano un certificato di guarigione in corso di validità, il Garante ha confermato piena collaborazione al M.I. per individuare misure attuative che consentano di soddisfare le esigenze sanitarie di prevenzione epidemiologica e, allo stesso tempo, assicurino il rispetto della libertà di scelta individuale e il diritto alla protezione dei dati personali.
L’Autorità ribadisce la necessità che vengano in ogni caso individuate modalità che non rendano identificabili gli studenti interessati, anche al fine di prevenire possibili effetti discriminatori per coloro che non possano o non intendano sottoporsi alla vaccinazione.
L’intervento del Ministero
Facendo seguito alla lettera del Garante, il M.I. è intervenuto con propria nota indirizzata agli USR. Nella nota 1072 del 29/09/2021 è specificato che le norme vigenti non consentono di conoscere lo stato di vaccinazione da Covid 19 degli studenti che, infatti, sono esclusi dall’obbligo di esibizione del Green pass. Inoltre, anche nei confronti di coloro che sono obbligati all’esibizione della predetta certificazione, le Istituzioni scolastiche non possono trattare informazioni relative allo stato vaccinale, dovendosi limitare all’accertamento del mero possesso del certificato, senza poter conoscere la condizione alla base del rilascio dello stesso (vaccinazione, guarigione, esito negativo del tampone).
Lo stesso Ministero ha inoltre precisato che la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 3 del Decreto-Legge 6/08/2021, n. 111, la quale nell’ambito delle attività scolastiche consente una deroga all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie «per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità», richiede per la propria operatività specifiche misure attuative. In particolare, la richiamata deroga deve essere disciplinata da protocolli e linee guida adottati con ordinanza del Ministro della Salute. Precisiamo in proposito che il D.L. 111/2021 è stato convertito nella Legge 133/2021, che ha aggiunto un’ulteriore deroga «per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale».
Green pass per chi entra a scuola
Fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine dello stato di emergenza sanitaria) chiunque acceda a tutte le strutture delle Istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la certificazione verde. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.
Ricordiamo, in proposito, che la lettura del QR Code tramite l’app VerificaC19 non rivela l’evento sanitario che ha generato la certificazione (tampone, vaccino o guarigione). Le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore saranno quelle necessarie ad accertare la validità della certificazione. La verifica, inoltre, non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.