Sinergie di Scuola

Nel mese di ottobre il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere positivo su uno schema di regolamento e un decreto MIUR riguardanti il trattamento dei dati degli alunni.

Il primo parere ha riguardato lo schema di regolamento in materia di “Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di disabilità degli alunni censiti nell’Anagrafe nazionale degli Studenti”. Tale documento disciplina la raccolta e il successivo trattamento dei dati riferiti alla disabilità degli alunni censiti nell’Anagrafe nazionale degli studenti. Per garantire la massima riservatezza, documenti delicati quali la certificazione dello stato di handicap, la diagnosi funzionale, il profilo dinamico funzionale e il piano educativo individualizzato saranno inseriti in una sezione separata dell’Anagrafe e senza il nominativo dell’alunno.

Lo schema di regolamento si compone di un unico articolo e di un allegato tecnico che ne costituisce parte integrante.

Tale articolo stabilisce che, per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 73, 86 e 95 del Codice, l’Anagrafe nazionale degli studenti (ANS) raccoglie in una “partizione separata”, in formato pdf, i dati che rivelano lo stato di disabilità degli alunni, la cui conoscenza sia indispensabile ai fini della loro integrazione scolastica, ma privi di elementi identificativi degli alunni stessi, quindi previa cancellazione di tutte le informazioni anagrafiche dell’alunno (diagnosi funzionale, profilo dinamico-funzionale, piano educativo individualizzato). Tale partizione è distinta sia dal punto di vista logico e fisico dalla parte dell’ANS che contiene i dati identificativi (anagrafici, curriculari e di frequenza) riferiti agli studenti.

Esclusivamente per la cosiddetta “assegnazione dei posti in deroga” su richiesta della famiglia e previa autorizzazione del Dirigente scolastico sarà possibile per gli uffici competenti associare i dati identificativi degli studenti con quelli relativi alla loro disabilità, ciò attraverso le specifiche funzioni del sistema informativo del MIUR. Le informazioni degli alunni disabili saranno conservate nella sezione separata per tutto il periodo di frequenza nel sistema nazionale di istruzione per poi essere cancellate in modo irreversibile. Nell’Anagrafe non saranno inseriti i dati relativi agli studenti affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), il cui diritto all’integrazione scolastica è garantito da una differente disciplina di settore.

L’allegato tecnico individua i tipi di dati e le operazioni su di essi eseguibili, indispensabili per le finalità anzidette e indica i soggetti legittimati al trattamento, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità previsti dal Codice.

L’Anagrafe degli studenti, istituita presso il MIUR per la vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo scolastico e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Ministero, sarà alimentata anche con i dati degli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia.

Il Garante ha, infatti, emanato anche un secondo parere, anch’esso positivo, sullo schema di decreto del MIUR, il quale prevede che le istituzioni scolastiche dell’infanzia appartenenti al sistema nazionale di istruzione trasmettano all’Anagrafe i dati, riferiti ai propri iscritti, indicati nell’allegato tecnico al predetto decreto n. 74/2010 e precisamente: il codice meccanografico assegnato allo studente; il codice fiscale; cognome e nome; data di nascita; comune o stato estero di nascita; sesso; cittadinanza; comune di residenza; età del I anno di frequenza.

I dati oggetto di comunicazione, secondo il Garante, risultano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, precisando però che i predetti dati non dovranno essere utilizzati per vigilare sull’assolvimento dell’obbligo scolastico, tenuto conto che la scuola dell’infanzia, che accoglie i bambini tra i 3 e i 5 anni compiuti, non rientra nella scuola dell’obbligo rivolta alla fascia di età tra i 6 e i 16 anni.

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