Sinergie di Scuola

Nei mesi scorsi l’INPS ha fornito alcune indicazioni rispetto a novità previdenziali, di interesse anche per il personale scolastico. Vediamole di seguito.

Novità su riscatto della laurea e congedo parentale

La Legge di Stabilità 2016, entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, ha previsto l’abrogazione del comma 2, art. 14 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503. Questa norma prevedeva che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro (ora regolata dall’art. 35, comma 5, del D.Lgs. 151/2001) non fosse cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.

In altri termini, le due facoltà di riscatto erano alternative, quindi l’esercizio di una precludeva l’altra a prescindere, peraltro, da entità ed eventuali sovrapposizioni dei periodi riscattati.

Con l’abrogazione prevista dalla Legge di Stabilità, la cumulabilità diventa possibile; inoltre, opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, quindi antecedenti al 1° gennaio 2016 – nel senso che le istanze di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016 potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.

Dunque, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, è venuto meno il regime di alternatività ed è diventato possibile esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente.

Con la circolare n. 44 del 26/02/2016 l’INPS rileva però che il regime di incumulabilità/alternatività continua ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016, le quali ricadono sotto la normativa e le disposizioni amministrative sull’incumulabilità vigenti all’epoca

Si legge nella circolare:

Tuttavia, in relazione al generale principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo, le domande presentate prima dell’1/01/2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite d’ufficio dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data.

ASDI per i disoccupati già beneficiari della NASPI

La circolare INPS n. 47 del 3/03/2016 fornisce istruzioni per richiedere l’assegno di disoccupazione (ASDI).

L’ASDI è una misura assistenziale a carattere sperimentale istituita con D.Lgs. 22/2015 e attuata con D.I. 29/10/2015, riservata a coloro che:

  • siano stati già beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI), abbiano fruito di questa per l’intera sua durata , fino al 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno;
  • appartengano a un nucleo familiare nel quale è presente un minorenne e/o abbiano compiuto i 55 anni e non abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia.

In particolare, l’art. 2 del citato decreto interministeriale individua i seguenti requisiti per la concessione dell’ASDI, almeno uno dei quali deve essere soddisfatto:

  1. presenza nel nucleo familiare di almeno un minore di anni 18;
  2. età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata o di vecchiaia.

Presupposto per la concessione dell’ASDI è che il richiedente non sia decaduto dalla NASPI, prima del termine naturale di durata della stessa. Inoltre, non possono usufruire dell’ASDI coloro che hanno richiesto e ottenuto l’anticipazione della NASPI.

Il nucleo familiare da prendere in considerazione ai fini del requisito sub a) è quello di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, indicato dal richiedente l’ASDI nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per la l’ISEE. Ai fini della ammissibilità della domanda di ASDI, il minore di cui al punto a può anche non essere figlio del richiedente.

Per quanto concerne l’ipotesi b, il perfezionamento dei requisiti pensionistici di vecchiaia o anticipata, attualmente vigenti, comporta l’impossibilità di percepire l’ASDI. Il perfezionamento dei requisiti per l’assegno sociale, infine, comporta a sua volta l’impossibilità di percepire l’ASDI.

La circolare 47 specifica nel dettaglio:

  • i destinatari;
  • i requisiti;
  • la decorrenza e la durata;
  • la misura dell’Assegno;
  • la compatibilità, l’incompatibilità e l’opzione tra assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità e ASDI;
  • la condizionalità e le sanzioni per il mancato rispetto del Progetto personalizzato che il lavoratore deve sottoscrivere presso i servizi per l’impiego;
  • le cause di sospensione, decurtazione e decadenza.

L’ASDI decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASPI ed è erogato mensilmente per la durata massima di 6 mesi.

L’importo dell’ASDI è pari al 75% dell’ultima indennità NASPI percepita.

La domanda va presentata in via telematica (via web, tramite patronato o Contact center) alla fine del periodo massimo di fruizione della NASPI, entro i 30 giorni successivi, tramite: Servizi on-line del sito web istituzionale, con Pin dispositivo; Contact center; patronato (invio domande di assegno di disoccupazione – invio comunicazioni di variazione di situazione lavorativa o retributiva).

Settima salvaguardia

La circolare n. 1 dell’8/01/2016 ha dato le prime indicazioni sulle tipologie di lavoratori e i criteri di ammissione alla cosiddetta Settima salvaguardia, nonché sulla modalità e il termine di presentazione delle domande di accesso al beneficio (art. 1, commi da 263 a 270, della Legge di Stabilità 2016).

La circolare INPS n. 50 del 17/03/2016, scioglie la riserva formulata nella precedente circolare e fornisce ulteriori indicazioni e chiarimenti riguardanti le singole tipologie di lavoratori potenziali destinatari della salvaguardia, ai fini dell’istruttoria delle domande di accesso al beneficio della salvaguardia.

In particolare, con riferimento ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave (art. 1, comma 265, lett. d, l’INPS comunica che il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 2.000 unità e che potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori di cui all’art. 24, comma 14, lettera e-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 42, comma 5, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 151/2001.

Quindi, a differenza di quanto statuito per tale categoria di lavoratori nelle precedenti salvaguardie (Legge n. 124/2013 e Legge n. 147/2014), la nuova salvaguardia limita l’accesso al beneficio ai genitori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 (congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni) per assistere figli con disabilità grave. Restano pertanto esclusi i soggetti che hanno fruito, nel corso del medesimo anno, di permessi ai sensi dell’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 e successive modificazioni, i quali erano menzionati tra i beneficiari delle precedenti salvaguardie.

Tali lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, vale a dire entro il 6 gennaio 2017.

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