Sinergie di Scuola

L’Inps ha recentemente affrontato, con proprie circolari, due aspetti che interessano le scuole. In particolare, la prima nota Inps che commenteremo riguarda specificatamente il personale scolastico femminile e la possibilità di accedere al pensionamento con le regole della cd. “Opzione donna”. La seconda circolare invece attiene ad aspetti procedurali di interesse per le segreterie scolastiche alle prese con l’apertura/chiusura delle posizioni previdenziali all’Inps.

Pensioni: Opzione donna anche nel 2016

Con la nota n. 145949 del 14/09/2015 l’Inps ha chiarito che le lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti della cd. “Opzione donna” entro il 2014, conseguendo quindi la possibilità ad accedere alla pensione entro il 31 dicembre 2015 per effetto della “finestra mobile”, potranno presentare domanda di dimissioni anche successivamente al 31 dicembre 2015 e ottenere il pagamento della pensione con l’Opzione donna anche nell’anno 2016.

Questo è quanto scrive l’Inps nella nota:

La cosiddetta “opzione donna” concede alle lavoratrici di acquisire il diritto al trattamento pensionistico con requisiti meno stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, optando per un calcolo della propria pensione integralmente con le regole del sistema contributivo. Come più volte chiarito dallo scrivente Istituto alle pensioni in argomento si applica comunque la disciplina delle finestre di accesso (allo stato attuale la finestra mobile di 12 mesi per i dipendenti e di 18 mesi per gli autonomi).
Come noto la finestra di accesso non è altro che un differimento della prima decorrenza utile della pensione che, quindi, impedisce la corresponsione prima che sia trascorso un determinato periodo di tempo dal raggiungimento del diritto.
Una volta superato il termine della prima decorrenza utile l’assicurato può scegliere di andare in pensione in qualsiasi momento successivo, previa presentazione della relativa domanda e della cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Tale principio generale si applica anche per le pensioni da liquidare a seguito dell’esercizio della facoltà di cui al citato art. 1, comma 9, della legge 23/08/2004, n. 243. II termine del 31 dicembre 2015, richiamato nelle circolari 35, 36 e 37 del 2012, è, infatti, da considerarsi come il termine entro il quale deve collocarsi la prima decorrenza utile, affinché la lavoratrice possa essere ammessa a fruire del particolare regime previsto dalla norma appena richiamata. Alla luce di quanto precede, la lavoratrice richiamata nella richiesta di parere potrà avvalersi della facoltà in oggetto e accedere alla pensione, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente il 1° marzo 2016, essendosi aperta la propria finestra prima del 31 dicembre 2015.

Quindi, le lavoratrici che intendono usufruire del regime sperimentale, con “finestra di accesso” aperta entro il 31 dicembre 2015, possono scegliere di andare in pensione in qualsiasi momento successivo, ovviamente previa presentazione della relativa domanda e della cessazione del rapporto di lavoro dipendente. La “finestra” è infatti la prima decorrenza utile della pensione e non una data fissa: pertanto, una volta “aperta” si può accedere al pensionamento in qualsiasi momento successivo.

Per quanto riguarda le lavoratrici della scuola, i requisiti da possedere sono i seguenti: 57 anni e 3 mesi + 35 anni di contributi, posseduti al 31 dicembre 2014. Queste potranno presentare domanda di dimissioni secondo le scadenze fissate dal MIUR (di solito gennaio) ed accedere alla pensione con l’Opzione donna a decorrere dal 1° settembre 2016.


Richiesta INPS per iscrizione o chiusura dell’Istituto scolastico

Con la circolare n. 172 del 16/10/2015 l’Inps ha fornito indicazioni agli Istituti scolastici statali per le richieste di censimento o di variazione dei dati anagrafici relativi all’Istituto medesimo, quale sede di servizio del MIUR ovvero per l’apertura di una posizione previdenziale dell’Istituto distinta da quella del predetto Dicastero.

Richiesta di iscrizione/chiusura dell’Istituto scolastico statale quale sede di servizio del MIUR

L’Istituto scolastico statale di nuova istituzione e/o che a seguito del procedimento di dimensionamento scolastico incorpora altri Istituti scolastici deve inoltrare una specifica richiesta utilizzando esclusivamente il modulo “Richiesta di iscrizione/chiusura Istituto scolastico statale” disponibile nel sito internet dell’Istituto, nella sezione Modulistica.

Il modulo debitamente compilato in ogni sua parte dovrà essere spedito a mezzo posta certificata alla struttura competente per territorio alla Gestione dipendenti pubblici, che, ricevuta la richiesta, provvederà a curare l’istruttoria del procedimento e a comunicare l’esito del procedimento all’Istituto scolastico medesimo.

L’Inps ricorda che l’associazione dei dipendenti all’Istituto scolastico di riferimento, acquisita in posizione assicurativa e il corretto abbinamento dei certificati medici sono determinati dalla “sede di servizio” (identificata dal Codice fiscale e progressivo assegnato dall’Inps) indicata nelle denunce contributive mensili (ListaPospa del flusso UniEmens) elaborate da NoiPA.

Gli abbinamenti dipendente-istituto scolastico non corretti discendenti dalle denunce contributive elaborate da NoiPA dovranno essere tempestivamente segnalati dall’Istituto scolastico alla struttura territorialmente competente del MIUR affinché quest’ultima intervenga per associare correttamente il dipendente all’Istituto scolastico di riferimento.

Richiesta apertura posizione previdenziale dell’Istituto scolastico statale distinta da quella del MIUR

L’Istituto scolastico statale che eroga direttamente compensi qualificabili come redditi da lavoro dipendente a dipendenti delle amministrazioni pubbliche utilizzando le proprie risorse finanziarie e quelle derivanti da altre istituzioni pubbliche o private è tenuto ad elaborare, per i periodi retributivi in cui liquida tali compensi, la denuncia contributiva, richiedendo a tal fine l’apertura di una propria posizione previdenziale, distinta da quella del MIUR.

Pe l’apertura della posizione previdenziale, l’Istituto scolastico deve inoltrare una specifica richiesta utilizzando il modulo “Richiesta di apertura posizione previdenziale Istituto Scolastico Statale” disponibile nel sito Internet dell’Istituto, nella sezione modulistica.

Il modulo debitamente compilato in ogni sua parte dovrà essere spedito a mezzo posta certificata alla struttura competente per territorio alla gestione dipendenti pubblici.

La suddetta struttura, ricevuta la richiesta, provvederà a curare l’istruttoria del procedimento e a comunicare l’apertura della specifica posizione previdenziale (contraddistinta dal codice fiscale dell’Istituto e dal progressivo 00001) all’Istituto scolastico medesimo.

Le denunce contributive mensili, relative ai compensi accessori erogati direttamente dagli Istituti utilizzando i propri fondi dovranno essere elaborate indicando negli elementi di seguito indicati, i seguenti valori:

  • Azienda: C.F. (indicare codice fiscale dell’Istituto) Progressivo 00001;
  • Ente di appartenenza: C.F. (indicare codice fiscale dell’Istituto) Progressivo 00000;
  • Sede di servizio: C.F. (indicare codice fiscale dell’Istituto) Progressivo 00000.

Per utilizzare il software di Compilazione manuale, messo a disposizione dall’Inps, è necessario che l’istituto scolastico richieda l’abilitazione utilizzando il modulo disponibile nel sito Internet, nella sezione “Moduli – Gestione Dipendenti Pubblici – Richiesta Abilitazione Amministrazioni ed Enti” indicando i nuovi identificativi (codice fiscale e progressivo 00001).

I dati retributivi dichiarati dall’Istituto scolastico statale nelle denunce contributive alimenteranno le posizioni assicurative degli iscritti in termini di retribuzioni utili ai fini della misura della pensione.

Le retribuzioni indicate da NoiPA nelle denunce contributive mensili non devono essere denunciate dagli Istituti scolastici.

I contributi dichiarati nelle denunce dell’Istituto scolastico saranno incrociati con i flussi di versamento effettuati dall’Istituto medesimo e genereranno l’Estratto Conto Amministrazione (ECA) per verifica la correntezza e la correttezza degli adempimenti contributivi, evidenziando le eventuali partite a credito dell’Inps.

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