Sinergie di Scuola

I contributi figurativi sono quei contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi durante i quali:

  • non ha prestato attività lavorativa né dipendente né autonoma;
  • ha percepito un’indennità a carico dell’Inps;
  • ha percepito retribuzioni in misura ridotta.

Si tratta, in sostanza, di contributi “fittizi” (cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore) che vengono accreditati dall’Inps sul conto assicurativo del lavoratore per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa, e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro.

I contributi figurativi sono utilizzabili:

  • a copertura, se il periodo durante il quale si è verificato l’evento è completamente scoperto di contribuzione e non risultano, quindi, accreditate settimane per attività lavorativa soggetta a contribuzione obbligatoria;
  • ad integrazione, se nel periodo durante il quale si è verificato l’evento è stata corrisposta una retribuzione ridotta che ha determinato l’obbligo del versamento contributivo e, il conseguente, accredito di settimane sul conto assicurativo dell’assicurato;
  • ad incremento, se l’attività lavorativa è stata svolta nel settore agricolo.

La legge individua le ipotesi nelle quali i contributi figurativi possono essere accreditati, d’ufficio o su domanda del lavoratore, senza alcun costo per l’assicurato. Per tale motivo si differenziano dai contributi da riscatto (che coprono altri periodi: corso legale di laurea, lavoro all’estero ecc.) i quali sono, invece, a carico del lavoratore.

Accredito d’ufficio

Sono accreditati d’ufficio, senza specifica domanda, i contributi figurativi per i periodi durante i quali il lavoratore:

  • è stato in cassa integrazione guadagni straordinaria;
  • è stato assunto con contratto di solidarietà;
  • è stato impegnato in lavori socialmente utili;
  • ha beneficiato di indennità di mobilità;
  • ha beneficiato di indennità di disoccupazione;
  • ha beneficiato di assistenza antitubercolare a carico dell’Inps.

Accredito previa domanda

Sono invece accreditabili solo a domanda, i seguenti periodi:

  • servizio militare;
  • malattia e infortunio;
  • assenza dal lavoro per donazione sangue;
  • congedo per maternità durante il rapporto di lavoro (ex astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio);
  • maternità al di fuori del rapporto di lavoro corrispondente al congedo per maternità;
  • congedo parentale (ex assenza facoltativa post partum);
  • riposi giornalieri (ex permessi per allattamento);
  • assenze dal lavoro per malattia del bambino;
  • congedo per gravi motivi familiari;
  • permesso retribuito ai sensi della legge 104/92 (handicap grave);
  • congedo straordinario ai sensi della legge 388/2000 (handicap grave);
  • periodi di aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per l’assunzione di cariche sindacali.

Presentazione dell’istanza

Per tutti i casi la domanda di accredito dei contributi figurativi può essere presentata alla sede Inps in qualsiasi momento, ad eccezione dei periodi di aspettativa per mandato elettorale e sindacale, per i quali la presentazione della domanda deve avvenire entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel quale si è verificata l’assenza. In caso di incarichi pluriennali la domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo indicazione contraria del lavoratore interessato.

Non è previsto un modulo specifico, ma è sufficiente una richiesta in carta semplice. È importante tuttavia specificare con chiarezza per quali periodi si chiede l’accredito. In caso di contestuale richiesta di pensione è sufficiente compilare gli appositi riquadri inseriti nei moduli di domanda.

Validità dei contributi

I contributi figurativi sono dunque validi a tutti gli effetti sia per raggiungere il diritto alla pensione sia per calcolarne l’importo.

Tuttavia, in determinate ipotesi i contributi figurativi “contano” meno. Per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità non si possono considerare i contributi figurativi per la disoccupazione e per la malattia. Questi contributi vengono considerati, una volta raggiunto il diritto alla pensione di anzianità, per effetto degli altri contributi (obbligatori, da riscatto e volontari), solo per aumentare l’importo della pensione. La contribuzione figurativa per i lavoratori socialmente utili, i lavoratori di pubblica utilità, i commercianti in crisi e per i titolari di assegno di invalidità (per il periodo in cui non svolgono attività lavorativa), invece, è utile solo per il raggiungimento del diritto alla pensione mentre non è considerata utile ai fini del calcolo dell’importo.

Inoltre, i contributi figurativi che possono essere presi in considerazione per il diritto alla pensione di anzianità, non devono superare il limite massimo di cinque anni in tutta la vita assicurativa.

In caso di mancato accoglimento della domanda di accredito, è possibile presentare ricorso al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, presso la Direzione Generale dell’Inps. Il termine per presentare il ricorso è quello previsto per proporre l’azione giudiziaria (10 anni, che decorrono dal giorno di ricevimento della lettera di rifiuto dell’Inps).

Alcuni esempi

Assenze per donazione sangue

Per le giornate di riposo concesse al lavoratore per effettuare "donazione di sangue e di emocomponenti" è previsto l’accredito figurativo in applicazione dell’art. 13 della Legge 4 maggio 1990, n. 107.

I contributi figurativi accreditati sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione, anche se per le giornate di riposo non viene effettuato alcun versamento.

L’accredito è previsto solo per i lavoratori dipendenti e deve essere effettuato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto dell’aggiornamento del conto assicurativo ovvero contestualmente alla liquidazione della pensione.


Malattia del bambino

Sono accreditabili a entrambi i genitori, alternativamente:

  • per l'intero periodo della malattia attestata da medico generico, qualunque sia la durata, se il bambino ha età inferiore ai 3 anni;
  • nel limite di 5 giorni all'anno, per complessivi 10 giorni, se il bambino è di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.

La malattia del bambino deve essere documentata da apposito certificato rilasciato dal medico specialista.

Per i genitori adottivi o affidatari possono essere richiesti nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia se, al momento dell'adozione o dell'affidamento, l'età del bambino sia compresa fra 6 e 12 anni.

Maternità fuori del rapporto di lavoro

Possono essere accreditati, a domanda, i contributi figurativi, per la durata corrispondente a quella del congedo di maternità (ex astensione obbligatoria), anche per i periodi maternità che si sono verificati al di fuori di un rapporto di lavoro, indipendentemente dal periodo in cui si è verificato l’evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro.

È possibile riconoscere "figurativamente" i periodi di maternità intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro solo a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali effettivi) versati nell'arco di tutta la vita assicurativa  per attività lavorativa subordinata.

L’art. 2, comma 504, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008), stabilisce che la facoltà di accredito e riscatto dei periodi di maternità prevista dagli art. 25 e 35 del decreto legislativo n. 151 del 2001 spetta a coloro che alla data del 27/04/2001 (data di  entrata in vigore del decreto legislativo) risultino iscritti in servizio anche se non prestano attività lavorativa.

Nei casi previsti, devono inoltre allegare alla domanda il certificato anagrafico con la data di nascita del bambino e i dati anagrafici della madre (certificato per riassunto dell’atto di nascita).

Può essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) in sostituzione del predetto certificato.

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