Sinergie di Scuola

Nel periodo estivo l’INPS ha comunicato alcune importanti novità che interessano anche le scuole e il suo personale.

La prima riguarda le modalità di riscatto del corso di laurea, la seconda le denunce mensili all’INPS dei dati giuridici e retributivi.

Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

Con circolare n. 106 del 25/07/2019 l’INPS ha fornito indicazioni in merito alle novità introdotte dalla Legge 28/03/2019, n. 26, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 28/01/2019, n. 4, che ai commi da 1 a 5 dell’art. 20 si occupa della facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

Segnaliamo in particolare il punto 3, dedicato al riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo.

In proposito, il comma 6 dell’art. 20 del Decreto Legge 4/2019 ha introdotto, per il riscatto del corso universitario di studi, il comma 5-quater all’art. 2 del D.Lgs. 184/1997, in base al quale la facoltà di riscatto «dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 2/08/1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda».

La Legge di conversione 26/2019 ha eliminato la soglia dell’età anagrafica dei 45 anni per essere ammessi alle nuove modalità di calcolo dell’onere di riscatto del corso universitario di studio. Ne consegue che il predetto comma 5-quater dell’art. 2 del D.Lgs. 184/1997 risulta ora così formulato:

È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 2/08/1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

Per effetto di tale modifica, a decorrere dal 30 marzo 2019, data di entrata in vigore della Legge 26/2019, si può quindi accedere alla facoltà di riscatto con le modalità di cui al citato comma 5-quater dell’art. 2 del D.Lgs. 184/1997, indipendentemente dall’età anagrafica posseduta dal richiedente alla data di presentazione della relativa domanda di riscatto, sempreché siano soddisfatti gli ulteriori requisiti prescritti.

Resta in particolare confermato che le modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei corsi universitari di studi di cui al citato comma 5-quater del D.Lgs. 184/1997 si applicano soltanto ai periodi del corso di studi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.

In merito alla determinazione dell’onere di riscatto, l’INPS chiarisce che:

  • se il riscatto del corso di studi è già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa;
  • se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare – per il periodo del corso di studi residuo – nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;
  • se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.

Le domande di riscatto del corso universitario di studi devono essere presentate secondo le modalità già in uso:

  • Web – tramite il servizio online dedicato, se in possesso di un PIN INPS, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematici dell’Istituto;
  • Contact Center multicanale – chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803-164 o da telefono cellulare il numero 06-164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Denuncia UNIEMES: novità in arrivo dal 2020

Un’altra attesa novità è invece contenuta nella circolare n. 115 del 2/08/2019, con la quale l’INPS ha fornito indicazioni sulle modalità di comunicazione dei dati giuridici e retributivi da parte degli Istituti scolastici statali e dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) per i periodi retributivi decorrenti da gennaio 2020.

In particolare, dal 1° gennaio 2020 le scuole non dovranno più inviare all’INPS le denunce mensili per gli emolumenti corrisposti al proprio personale e comunicati a NoiPA.

La necessità di trasmettere in modo autonomo le denunce per gli emolumenti erogati direttamente dagli Istituti scolastici ha avuto un suo fondamento nella considerazione che il MEF inserisce detti compensi, comunicati dalle scuole al MEF attraverso il sistema NoiPA, nell’elemento V1 – Causale 7 – Codice Motivo Utilizzo 2 del flusso Uniemens ListaPosPA, previsto ai fini del conguaglio contributivo e fiscale.

Nel corso dell’ultimo anno, a seguito di accordi presi con detto Dicastero, è stata realizzata una modifica alle modalità di alimentazione dei dati trasmessi dal sistema MEF – NoiPA, determinando la possibilità di acquisire i menzionati elementi V1 – Causale 7 – Codice Motivo Utilizzo 2 per l’alimentazione del conto assicurativo dei singoli lavoratori.

A seguito di tale innovazione, gli Istituti scolastici statali e i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) non dovranno più inviare le denunce mensili (ListaPosPA) per gli emolumenti corrisposti direttamente al proprio personale a decorrere dal mese di gennaio 2020, in quanto gli stessi saranno acquisiti automaticamente sul conto individuale degli assicurati attraverso la denunce trasmesse dal MEF – NoiPA per il conguaglio annuale ai fini fiscali e contributivi.

Tali emolumenti risulteranno visibili nel conto assicurativo del singolo lavoratore solo successivamente all’invio degli elementi di denuncia sopra indicati, attualmente effettuato l’anno successivo a quello cui questi elementi si riferiscono, in coerenza con il termine ultimo per la presentazione delle CU ordinarie e del Mod. 770 da parte dei sostituti d’imposta.

Inoltre, per le denunce di compensi accessori provenienti dal MEF, l’alimentazione della posizione assicurativa terrà conto dei soli Enti dichiarante e di appartenenza, indipendentemente da eventuali cambi di sede di servizio intervenuti nel periodo cui si riferiscono le denunce in questione.

L’INPS procederà autonomamente alla chiusura delle posizioni contributive attive degli Istituti scolastici statali e dei CPIA con data ultimo giorno di validità 31 dicembre 2019; conseguentemente i versamenti da parte di questi ultimi andranno effettuati utilizzando il progressivo 00000 a partire dal mese di gennaio 2020.

Per quanto riguarda Accademie, Conservatori e Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, non dovranno più inviare le denunce mensili (ListaPosPA) relative agli emolumenti accessori corrisposti direttamente al personale a decorrere dal mese di gennaio 2020 avvalendosi di fondi propri o di finanziamenti derivanti da soggetti pubblici o privati; diversamente, per le retribuzioni corrisposte ai supplenti c.d. brevi e saltuari continua a sussistere l’obbligo di trasmettere autonomamente la denuncia ListaPosPA con le modalità di cui al messaggio n. 2387 del 13/06/2018.

ATTENZIONE!

Per i compensi erogati fino al mese di dicembre 2019 permangono gli obblighi di invio della denuncia per tutti i periodi non ancora trasmessi e per quelli da variare.

Per i periodi fino a dicembre 2012 il Frontespizio di tali denunce deve essere valorizzato indicando nell’elemento Amministrazione Dichiarante, Ente di Appartenenza e Sede di Servizio il codice fiscale dell’Istituto scolastico con Progressivo 00000; per i periodi da gennaio 2013 nell’elemento Amministrazione Dichiarante deve essere indicato il Progressivo 00001, mentre quelli dell’Amministrazione di Appartenenza e della Sede di Servizio devono essere valorizzati con il progressivo 00000.

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