Sinergie di Scuola

La Direzione Regionale Veneto dell’INAIL ha elaborato un interessante documento concernente l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per gli studenti degli istituti scolastici statali e non statali, con particolare riferimento ai casi di tirocinio curriculare.

L’INAIL ha ricordato che gli alunni e gli studenti degli istituti scolastici pubblici e privati devono essere assicurati all’INAIL quando svolgono esperienze tecnico-scientifiche, di laboratorio, esercitazioni pratiche e di lavoro.

Alle esercitazioni pratiche sono assimilate le lezioni d’informatica, di lingua straniera, svolte con l’ausilio di macchine elettriche, computer, audiovisivi nonché l’attività di educazione fisica.

Alle esercitazioni di lavoro sono assimilati i viaggi d’istruzione o d’integrazione della preparazione d’indirizzo, che rientrano tra quelli programmati nel piano di offerta formativa.

La tutela degli studenti copre solo gli infortuni che accadono nel corso delle attività scolastiche sopraindicate, con esclusione degli infortuni, come ad esempio quelli in itinere, non connessi allo specifico rischio per il quale ricorre l’obbligo di legge.

Il tirocinio curricolare

L’obbligo assicurativo INAIL sussiste anche per gli studenti che partecipano ad attività di tirocinio curriculare.

L’art. 2 del D.P.R. n. 156/1999 ha precisato che «tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi [...] sono proprie della scuola. In particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti [...] tirocini, corsi post diploma, attività extracurriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche [...]».

La circolare n. 24 del 12/09/2011 del Ministero del lavoro ha poi specificato che i tirocini curriculari sono «i tirocini formativi di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con modalità cosiddetta di alternanza».

Sono quindi definibili come curriculari tutti gli stage che soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri:

  • l’ente promotore è una Università o un ente di formazione abilitato al rilascio di titoli di studio;
  • il soggetto beneficiario è uno studente di scuola superiore, università, master e dottorati universitari o un allievo di istituti professionali e corsi di formazione;
  • lo stage è svolto durante il percorso di studio, anche se non direttamente correlato all’acquisizione di crediti.

La copertura assicurativa dello studente tirocinante è limitata ai rischi direttamente collegati alle attività rientranti nel progetto formativo. Sono da considerare tutelate le attività svolte dal tirocinante, anche non necessariamente esercitate all’interno di uno stabilimento aziendale, bensì all’aperto, in un cantiere o in un luogo pubblico, purché riconducibili al progetto di alternanza scuola-lavoro, conformemente alle previsioni della convenzione sottoscritta tra scuola e azienda ospitante. Non è tutelato l’infortunio in itinere che potrebbe subire il tirocinante lungo il tragitto percorso dalla propria abitazione all’azienda e viceversa.


Con riguardo al pagamento del premio, se il tirocinio è promosso da istituti scolastici statali, anche in partenariato con altri soggetti operanti nel territorio, la tutela si attua nella forma speciale di “gestione per conto dello Stato”, non dovrà essere aperta una posizione assicurativa salvo che l’onere assicurativo, sulla base di specifica convenzione, sia posto a carico dell’azienda ospitante che dovrà, in quest’ultimo caso, aprire o aggiornare la posizione assicurativa INAIL .

L’azienda ospitante può essere qualsiasi impresa, per esempio un ente pubblico, una società, uno studio professionale, un’impresa artigiana, agricola, familiare.

Se il tirocinio è promosso da istituti scolastici non statali, sia pubblici sia privati, la tutela si attua con l’attivazione di una posizione assicurativa e il pagamento di un premio in forma ordinaria. Più precisamente il premio è determinato in questo modo:

  • per l’attività di formazione in aula rapportando la retribuzione imponibile al tasso di tariffa della voce 0611 (D.M 12/12/2000 Nuova tariffa dei premi e relative modalità di applicazione);
  • per l’attività di formazione in azienda rapportando la retribuzione imponibile al tasso di tariffa relativo alle voci che competono alle lavorazioni svolte in azienda. La retribuzione imponibile è data dalla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale previsto per la liquidazione delle rendite moltiplicata per i giorni di effettiva presenza dello studente alle diverse attività di tirocinio. Il pagamento di tale premio, dopo la prima richiesta, deve essere effettuato, come per qualsiasi altra posizione assicurativa ordinaria, nei termini dell’autoliquidazione, con scadenza a febbraio di ogni anno.

Cosa fare in caso di infortunio

La denuncia d’infortunio occorso al tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio deve essere presentata dall’ente che assume gli obblighi assicurativi nei confronti dell’INAIL ; di norma si tratta dell’ente promotore-istituto scolastico, ma può essere anche il soggetto ospitante azienda se così è previsto dagli accordi di cui alla convenzione di tirocinio sottoscritta. Quindi, di regola l’azienda ospitante segnala l’incidente al soggetto promotore che, a sua volta, denuncia all’INAIL l’infortunio subito dallo stagista.

La denuncia deve essere trasmessa in via telematica, entro due giorni dal ricevimento del primo certificato medico che prevede una prognosi superiore a tre giorni, escluso il giorno dell’infortunio. Se si tratta di infortunio che ha prodotto la morte o per il quale è possibile pericolo di morte la denuncia deve essere inoltrata entro un giorno dall’evento. Quando l’inabilità per l’infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni, escluso quello dell’evento, si prolunghi al quarto giorno, la denuncia dovrà essere inoltrata entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico.

La denuncia deve essere presentata sia all’INAIL che all’Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 54 D.P.R. 1124/1965), senza effettuare alcuna valutazione circa l’indennizzabilità dell’infortunio, trattandosi di valutazione che spetta soltanto all’INAIL.

A tale proposito si fa presente che per effetto dell’art. 21 del D.Lgs. 151/2015 l’obbligo di presentare la denuncia all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza riguarderà (dal 22 marzo 2016) solo gli infortuni mortali e con prognosi superiori a trenta giorni. Tale adempimento verrà assolto con l’invio all’INAIL della denuncia d’infortunio di cui all’art. 53 DPR cit., con modalità telematica.

La mancata o tardiva presentazione della denuncia comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa.

Prestazioni erogate dall’Inail

Mancando il requisito retributivo, allo studente, anche in tirocinio, non viene erogata l’indennità di inabilità temporanea.

In caso di evento infortunistico riconosciuto, l’INAIL corrisponde l’indennizzo del danno biologico, più precisamente in capitale se il grado di menomazione dell’integrità psicofisica è pari o superiore al 6 % e inferiore al 16%, in rendita se il grado di menomazione dell’integrità psicofisica è pari o superiore al 16% (D. Lgs. 38/2000). Altre prestazioni economiche erogabili sono previste dall’art.85 DPR 1124/65. Le principali prestazioni di carattere sanitario a carico dell’INAIL sono le protesi, i presidi, gli ausili, cure termali e soggiorni climatici (art.66).

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