Sinergie di Scuola

Recentemente l’Inps è intervenuta con due messaggi di chiarimento riguardanti il riscatto della laurea. Il primo si occupa del caso di passaggio da un Università ad un’altra, il secondo del riscatto del titolo di studio conseguito all’estero.

Riscatto della laurea nel caso di passaggio tra Università

In risposta ad alcuni quesiti posti dalle sedi della Gestione Dipendenti Pubblici l’Inps ha pubblicato il messaggio n. 5811 del 4/07/2014.

Le domande di riscatto ai fini di quiescenza del periodo legale degli studi universitari presentate a decorrere dal 12 luglio 1997 sono regolate dal D.Lgs. 30/04/1997, n. 184, che all’art. 2, comma 2, ne prevede il riscatto, in tutto o in parte, se sia stato conseguito il relativo titolo e il periodo non sia già coperto da contribuzione obbligatoria o figurativa.

Per quanto riguarda la non infrequente situazione in cui il corso di laurea si sia protratto nel tempo con iscrizione a due o più facoltà, in questi casi, gli anni da prendere in considerazione, qualora si verifichi appunto il passaggio da un corso ad un altro, ottenendo l’iscrizione ad un anno diverso dal primo per effetto degli studi già compiuti, sono quelli del nuovo corso presso il quale si consegue il titolo, a cui è necessario aggiungere quelli del corso di provenienza.

Ovviamente, nulla cambia in merito al numero di anni da considerare, che resta uguale alla durata legale del corso, con l’esclusione degli anni fuori corso.

Riscatto degli studi all’estero

È possibile riscattare un titolo di studio conseguito all’estero, ma la decisione se ammetterne o meno il riconoscimento spetta al Miur.

Con messaggio n. 6208 del 22/07/2014, indirizzato a tutti gli iscritti alle forme previdenziali gestite dell’Istituto, compresi gli iscritti alle gestioni dipendenti pubblici, l’Inps ha dato risposta in merito al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero, rispetto al quale l’Istituto ritiene di non potersi esprimere, demandando al Miur la competenza a decidere in merito.

A tale proposito, nel messaggio si precisa che i titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo il caso di legge speciale o di Accordi bilaterali.

Per poter riscattare i titoli di studio accademici conseguiti all’estero è necessario che siano stati riconosciuti da Università italiane o che comunque abbiano valore legale in Italia. 

Questi principi sono confermati per la generalità dei titoli stranieri, ma non sono più operativi per i titoli ai quali è applicabile il D.P.R. 189/2009, per i quali le valutazioni concernenti il loro riconoscimento “ai fini previdenziali” e dei relativi curricula studiorum sono state rimesse alla competenza del Miur.

Quindi, il periodo di studio all’estero è riscattabile soltanto se è avvenuto il riconoscimento a fini previdenziali, ai sensi dell’ art.3, comma 1, lettera b, del suddetto D.P.R. n. 189/2009. 

Non hanno invece alcun valore, ai fini del riscatto, altri riconoscimenti come quelli ulteriori previsti dal Dpr in questione, quali i riconoscimenti per finalità accademiche ovvero per le finalità relative al riconoscimento professionale.

Ma come ottenere il riconoscimento ai fini previdenziali del titolo di studio conseguito all’estero?


Innanzitutto, il procedimento di cui al D.P.R. n. 189/2009 si applica esclusivamente ai titoli di studio accademici esteri rilasciati nei Paesi aderenti alla “Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997″.

La domanda di riconoscimento si presenta direttamente all’Inps che provvederà poi ad inviare al Miur i vari documenti che l’interessato è tenuto a presentare a corredo della domanda stessa.

I documenti da presentare variano a seconda del Pese in cui è stato conseguito il titolo:

Paese non appartenente all’UE o allo Spazio Economico Europeo o alla Confederazione Svizzera:

  1. titolo di studio, tradotto e legalizzato;
  2. certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall’istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
  3. dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell’istituto che lo ha rilasciato nell’ambito del predetto ordinamento.

Paese aderente alla UE e allo Spazio economico europeo, nonché della Confederazione Svizzera:

  1. titolo di studio tradotto;
  2. certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall’Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto.

Se mancano dei documenti, l’Inps concede 60 giorni per l’integrazione.

Tutta la documentazione acquisita viene poi inoltrata al: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca – Direzione Generale per l’ Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario – Ufficio IX–Piazza Kennedy, 20 (indirizzo Posta elettronica certificata: studiuniversitari@postacert.istruzione.it).

Il Ministero valuterà il titolo ed entro 90 giorni trasmetterà comunicazione di accoglimento o respingimento all’interessato e all’ente richiedente.

Quali periodi di studio sono riscattabili?

Riassumiamo brevemente la disciplina riguardante il riscatto della laurea.

Innanzitutto, è ammesso il riscatto del corso legale di laurea a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio. Sono esclusi dalla possibilità di riscatto:

  • i periodi di iscrizione fuori corso;
  • i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche in altri regimi previdenziali.

Si possono riscattare:

  • i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
  • i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
  • i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
  • i titoli accademici introdotti dal decreto n. 509 del 3/11/1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.

Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale possono essere ammessi a riscatto ai fini pensionistici i nuovi corsi attivati a decorrere dall’a.a. 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

  • diploma accademico di primo livello;
  • diploma accademico di secondo livello;
  • diploma di specializzazione;
  • diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’art.3, comma 6, D.P.R. n. 212/2005).

Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi.

Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere.

Per poter richiedere il riscatto è inoltre necessario essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto dalla legge n. 247/2007 per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.  

Come presentare la domanda

Il cittadino, dopo essersi dotato di PIN, deve presentare la domanda di riscatto laurea tramite accesso telematico su www.inps.it > Per tipologia di utente > Cittadino > Riscatto di laurea

Riscatto laurea richiesto dai soggetti inoccupati

La facoltà è esercitabile da coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata, e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa, in Italia o all’estero.

Il contributo è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata del FPLD e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto. La norma non prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all’atto dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria. L’interessato potrà quindi inoltrare la richiesta anche in un momento successivo indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia stato iscritto, quella di preferenza.

Pagamento rateale

Per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. È confermata la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi.

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.