Sinergie di Scuola

Se non c’è colpa grave, per il docente non c’è responsabilità erariale per il danno cagionato da uno studente ad un proprio compagno durante una lezione in classe.

A queste conclusioni è giunta la Sezione regionale umbra della Corte dei Conti che con sentenza n. 130 del 14 dicembre scorso ha assolto una docente di scuola media, a cui la Procura aveva chiesto il pagamento di una somma superiore a 21.000 euro (più gli interessi) a titolo di danno erariale.

Con precedente sentenza del 2012 il Tribunale di Perugia aveva condannato il Ministero al risarcimento dei danni derivanti da un incidente occorso ben 11 anni prima (nel 2001) ad uno studente di una scuola media statale. Nel corso di una lezione di musica, mentre la docente era in aula, uno studente aveva riportato un serio trauma oculistico, con invalidità permanente al 7%, causato dal lancio di una gomma da parte di un compagno di classe.

In conseguenza di ciò, i genitori del minore adirono le vie legali, citando in giudizio l’Amministrazione scolastica, che a conclusione del giudizio era stata condannata per danno patrimoniale e non patrimoniale.

Al giudizio civile la docente non aveva preso parte, venendone a conoscenza solo nel 2014, quando la Corte dei Conti le aveva richiesto il pagamento degli oltre 21mila euro a titolo di danno erariale.

La docente si è difesa evidenziando che la Procura si sarebbe limitata a citare la sentenza del Tribunale, individuando la colpa grave sulla base di quanto dedotto dal Giudice civile che, comunque, sulla responsabilità dell’insegnante non si era mai espresso in termini di “gravità”.

Inoltre, la docente aveva lamentato l’impossibilità di riuscire a reperire, a così tanti anni di distanza, adeguate prove testimoniali (i possibili testimoni, Dirigente e collaboratori scolastici, erano deceduti e/o trasferiti; il registro di classe non era più reperibile; gli stessi studenti dell’epoca, oggi adulti, non erano facilmente rintracciabili, né avrebbero potuto ricordare alcunché di preciso del lontano episodio).

Con la sentenza in commento, la Corte dei conti ha pienamente assolto l’insegnante.

Infatti, secondo la Corte «in punto di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità dell’evento occorso durante lo svolgimento della sua lezione» la condotta della professoressa non è stata «caratterizzata da straordinaria incuria o grave negligenza; ciò che ad esempio si sarebbe potuto contestare se l’insegnante avesse lasciato l’aula e di conseguenza fosse venuta meno ai suoi obblighi di vigilanza. Questi esigevano, in concreto, la sua presenza e esigevano altresì anche il mantenimento dell’ordine e della disciplina, dovendosi comunque conciliare tale ultima incombenza con lo svolgimento regolare della lezione (in aula l’obbligazione principale dell’insegnante è “fare” lezione). Questa, anche per unanime riconoscimento dei “testimoni”, si stava svolgendo, essendo l’insegnante alla lavagna, con le spalle alla scolaresca. Che poi gli studenti, durante lo svolgimento della lezione, mentre l’insegnante dava loro le spalle, fossero irrequieti e indisciplinati, è questione che non può imputarsi – a titolo di colpa grave – alla medesima insegnante, bensì in misura rilevante agli stessi ragazzi, che approfittarono della situazione».

In conclusione, il Collegio ha ritenuto di assolvere la professoressa per assenza dell’elemento psicologico della colpa grave, condannando la Procura anche al pagamento delle spese legali sostenute dalla docente.

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