Sinergie di Scuola

Di non ammissione di un alunno alla classe successiva si è recentemente occupato il Tar Lombardia, sezione di Milano, con sentenza n. 2330 del 4 ottobre 2011. Il tribunale ha stabilito che, per quanto riguarda l’indicazione dei docenti che si sono espressi a favore e contro la decisione assunta dall’organo collegiale, nei verbali delle deliberazioni di scrutinio dei consigli di classe tale indicazione non è necessaria, in quanto l’attestazione che in favore della decisione finale si è espressa la maggioranza dei docenti costituisce elemento di per sé sufficiente per apprezzare la legittimità della deliberazione assunta dall’organo.

La causa era stata avviata dalla madre di un alunno della classe prima di una scuola secondaria di primo grado, per il quale, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe aveva deliberato la non ammissione alla classe successiva.

Il tribunale, oltre all’aspetto sopra evidenziato, ha anche ricordato che l’art. 3, comma 3, del D.L. 1 settembre 2008 n. 137, convertito in legge 30 ottobre 2008, n. 169, stabilisce che:

«nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva [...] gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline».

Pertanto, il giudizio di non ammissione alla classe superiore deve essere necessariamente disposto quando l’alunno non consegua votazioni di piena sufficienza in tutte le materie: non sono dunque ammissibili interpretazioni di favore che valorizzino la media delle votazioni conseguite nelle diverse materie, le ragioni che hanno determinato il conseguimento delle insufficienze, il complessivo andamento nel ciclo di studi o l’impegno profuso dal discente durante l’anno scolastico; aspetti questi che possono essere valutati dal Consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale, ma che debbono tradursi, per avere rilevanza ai fini dell’ammissione alla classe successiva, nell’attribuzione di un voto non inferiore alla sufficienza in ciascuna materia. Nel caso concreto, tra l’altro, lo studente, in sede di scrutinio finale, aveva riportato ben sei insufficienze, elemento di per sé giustificante per la decisione di non ammettere l’alunno alla classe successiva.

Per costante giurisprudenza, inoltre, i giudizi espressi dal Consiglio di classe sono connotati da discrezionalità tecnica. Difatti, il livello di apprendimento e preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, il cui giudizio riflette specifiche competenze tecniche solo da esso possedute; pertanto al giudice della legittimità spetta solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente dall’organo stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Nessun rilievo può rivestire anche la mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello studente: anche in questo caso la legittimità del giudizio non può dipendere dalla mancata attivazione di iniziative di sostegno, che non ha alcuna influenza sul giudizio che il Consiglio di classe è chiamato ad esprimere in sede di scrutinio finale. Le eventuali disfunzioni organizzative verificatesi nel corso dell’anno scolastico non sono di per sé sufficienti ad inficiare il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore; giudizio che si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell’insufficiente preparazione dello studente, sia dell’incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi.

Sono pertanto del tutto infondate quelle doglianze che lamentano l’insufficiente livello della comunicazione scuola–famiglia, e che fanno leva sui miglioramenti dimostrati dallo studente nel corso dell’anno scolastico e sulla non gravità delle insufficienze riportate. Su questo specifico punto, la circostanza che in alcune materie l’alunno abbia conseguito votazioni più prossime al sei che non al cinque non rileva, poiché per poter accedere alla classe superiore occorre conseguire la piena sufficienza in tutte le materie.

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