Sinergie di Scuola

Era da tempo che non si assisteva ad una disputa così serrata tra i docenti, da una parte, e il governo italiano dall’altra: oggetto del contendere è il riconoscimento del diploma magistrale come titolo abilitante, di per sé, all’insegnamento nelle scuole materne ed elementari (ora ridenominate dell’infanzia e primaria), con conseguente inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto della scuola statale, anziché nella III come sostenuto dall’esecutivo.

Andiamo per ordine e proviamo a ricostruire il percorso giuridico che ha portato recentemente il Consiglio di Stato a ribadire il valore abilitante del diploma magistrale – che, ricordiamo, veniva rilasciato al termine di un ciclo di studi triennale svolto presso una scuola magistrale e dava diritto all’insegnamento nella scuola materna; dopo un ciclo di studi quadriennale, svolto presso un istituto magistrale, consentiva invece di insegnare sia nella scuola elementare sia in quella materna.

Così come riportato sulla stessa intestazione, si trattava di un “Diploma di abilitazione all’insegnamento”, dizione inequivocabile, che dichiarava dunque abili a svolgere professionalmente la funzione docente presso le scuole materne e/o elementari coloro che ne erano in possesso, senza dover necessariamente frequentare ulteriori corsi o sostenere altri esami.

All’insegnamento alla scuola statale si accedeva tramite un concorso magistrale.

In seguito al Decreto Interministeriale del 10/03/1997, la scuola e l’istituto magistrale sopra citati sono stati soppressi e si è conseguentemente stabilito che, a partire dall’anno scolastico 1998/1999, per l’insegnamento nella scuola materna ed elementare, si sarebbe reso necessario il possesso del titolo di laurea. Infatti, all’art. 2, si può leggere che «i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale iniziati entro l’a.s. 1997/1998, o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna, previste dall’art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli artt. 399 e seguenti del citato D.Lgs. 297 del 1994».

Proprio il D.Lgs. 297/1994, tuttora vigente, conferma che il diploma magistrale conferisce l’abilitazione all’insegnamento, come si evince sia dall’art. 194:

1.  Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne.

Sia dall’art. 334:

1.  Il personale docente deve essere fornito del  titolo  di  studio legale di abilitazione all’insegnamento conseguito presso  le  scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali.

Circostanza ribadita dal successivo art. 15, comma 7, del D.P.R. 23/07/1998, n. 323, laddove conferma che «I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’a.s. 1997/1998 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare».


Anche la Corte Costituzionale si è occupata dell’argomento, affermando, attraverso la sentenza n. 466 del 1997, con la quale ha statuito il compimento del diciottesimo anno quale prerequisito per l’accesso alla professione di insegnante nella scuola elementare, che il diploma magistrale ha, ex se, valore abilitante.

A questa conclusione, d’altronde, si può parimenti giungere facendo riferimento alla Legge 10/03/2000, n. 62, la quale impone alle scuole paritarie di assumere unicamente insegnanti abilitati: è un dato incontrovertibile che tali istituti assumano a tempo indeterminato i diplomati magistrali. 

Inoltre, proprio il Miur, attraverso la circolare n. 31 del 18/03/2003, avente ad oggetto le “Disposizioni e indicazioni per l’attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica”, ha ribadito espressamente il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002: «Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l’a.s. 2001/2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e degli Istituti magistrali per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e nella scuola elementare» (§ 4.1, comma 1).

La nascita dei TFA

A complicare le cose è purtroppo intervenuto il D.M. 249/2010, che ha istituito i percorsi formativi abilitativi (TFA) degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria. Infatti, l’art. 15, comma 16 del decreto recitava nella versione originale: «Le facoltà di cui all’art. 6, comma 1 possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997»

La finalizzazione dei TFA al conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, esplicitamente dichiarata dal citato comma, ha dato la stura ai dubbi del corpo docente circa il mantenimento del valore abilitante del diploma magistrale e le possibili conseguenze per coloro che insegnano nelle scuole paritarie. 

Resosi conto dell’evidente errore, e sotto la pressione delle organizzazioni di categoria rappresentative delle scuole paritarie, con il regolamento del 25/03/2013 il Miur ha modificato l’art. 15, comma 16 in questo modo: «Le facoltà di cui all’art. 6, comma 1, possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente all’acquisizione di titolo valido all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997».

In definitiva, i corsi previsti dall’art. 15 comma 16 devono intendersi come finalizzati non al conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria (come recitava la prima versione del decreto), ma esclusivamente all’acquisizione dell’idoneità all’inserimento nella II fascia.


La sentenza 9735/2013 del Tar Lazio

Tutto ciò precisato, è evidentemente figlia della confusione generata dal D.M. 249/2010 la sentenza del TAR Lazio, Sez. III bis, n. 9735/2013, la quale ha stabilito che il diploma magistrale non ha valore abilitante, confermando le disposizioni dell’art. 15, comma 16, del D.M. 249/2010.

Questo il ragionamento del tribunale laziale: il D.I. 10/03/1997 ha soppresso dall’a.s. 1998/1999 i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e dell’istituto magistrale. In conseguenza della introduzione del nuovo ordinamento, ha assunto nuova configurazione anche quella dell’insegnante di scuola elementare e materna e conforme ad essa la necessità di raccordarla con una formazione culturale e professionale adeguata alle esigenze dell’insegnamento nella nuova scuola. 

In tale quadro il riferimento ai «diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare» contenuto nel comma 16 dell’art. 15 del Regolamento di cui al Decreto 249/2010, e ancor di più quello contenuto nel D.I. 10/03/1997 (richiamato dallo stesso comma 16), non stanno a designare, nella loro dizione, un imperituro riconoscimento per tali insegnanti del valore abilitante del diploma magistrale previsto dal T.U. di cui al D.Lgs. 16/04/1994, n. 297; se fosse così si avvalorerebbe il palese contrasto con la sottoposizione degli stessi docenti a ulteriori “percorsi formativi”. Tale sottoposizione deve essere correttamente intesa come diretta al rafforzamento, per i medesimi, delle competenze di cui all’art. 2, comma 3, del D.M. 10/09/2010, n. 249 (competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche ecc.), tenendo in dovuta considerazione che per l’integrazione di tali competenze, che costituiscono il fondamento della funzione docente (comma 3, art. 2 D.M. 249/2010) si è inteso provvedere mediante lo strumento previsto dal comma 16 dell’art. 15, e cioè con la previsione della possibilità, per i diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna ed elementare, di accedere ai percorsi formativi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per la scuola della infanzia e per la scuola primaria. 

In altri termini, il Tar ha ritenuto che le nuove disposizioni normative abbiano definito un nuovo ordinamento didattico, oltre che previsto un corso di laurea specifico per la formazione culturale e professionale degli insegnanti delle scuole primarie (e dell’infanzia), tale da giustificare la frequenza a tali corsi dei titolari del diploma magistrale.

Il parere del Consiglio di Stato

Sembrerebbe che la parola finale sia stata pronunciata nel parere 3813 dell’11/09/2013, con il quale la seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato, nel decidere un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un gruppo di docenti, esclusi dall’inserimento nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento pur essendo in possesso del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, ha ritenuto illegittimo il D.M. n. 62/2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno 2001/2002 l’abilitazione magistrale, inserendoli erroneamente nella III fascia della graduatoria di istituto anziché nella II. 


Questo il ragionamento del Consiglio di Stato: «La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6/05/1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 D.Lgs. 16/04/1994, n. 297.

Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10/03/1997, dall’art. 15, co. 7, del d.P.R. 23/07/1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell’ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24/09/2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l’a.s. 2001/2002»

D’altronde, anche la Commissione Europea è stata resa edotta dal Miur del valore abilitante del diploma magistrale. Come evidenzia la Cisl Scuola Lombardia, il 31 gennaio 2014 la Commissione europea si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla conformità alla Direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale. La Commissione, esaminato il caso dell’interpellante, la cui richiesta era finalizzata a vedersi riconoscere il titolo di diploma magistrale per poter insegnare negli stati della Comunità Europea (nel caso specifico Gran Bretagna), ha interpellato il MIUR, che ha chiarito che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all’insegnamento («fully qualified to teach in Italy»), mentre il concorso a cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale («the competition is just a recruitment procedure necessary to obtain a permanent position in a state school»). 

A seguito della pronuncia della Commissione, che ha riconosciuto la piena conformità del titolo, le autorità britanniche hanno riconosciuto la piena validità del titolo ai fini dell’insegnamento nel proprio paese. 

La sentenza 110/2014 del Tar Piemonte

Seguendo il percorso tracciato dal fondamentale parere del Consiglio di Stato dianzi ricordato, occorre infine ricordare la sentenza del Tar Piemonte, n. 110/2014, relativa ad una impugnazione di un avviso di selezione pubblica per titoli, ai fini della formazione di una graduatoria di 300 candidati da selezionare per l’assunzione a tempo determinato nel profilo di riferimento di insegnante di scuola materna.

Le ricorrenti erano insegnanti precarie della scuola materna e titolari del diploma quinquennale di Scuola Magistrale o del diploma quadriennale di Istituto Magistrale, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 e titoli abilitanti all’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia.

Esse chiedevano in particolare l’annullamento della clausola che disponeva, per i candidati che avessero conseguito il diploma di Scuola magistrale ovvero il diploma di Istituto magistrale entro l’a.s. 2001/2002, ma fossero privi della «abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia conseguita a seguito del superamento di concorso ordinario o di concorso riservato», la loro collocazione in graduatoria in ordine di punteggio «in coda ai candidati abilitati o laureati» e, comunque, prevedeva la loro ammissione nella graduatoria solo in caso di mancato completamento della stessa con i candidati laureati o abilitati.

Il giudice ha dato loro ragione, poiché «l’art. 15, settimo comma, del d.P.R. n. 323 del 1998 stabilisce in via transitoria che “I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”».

Il Tar ha ritenuto che la previsione di una preferenza, nella forma della automatica anteposizione in graduatoria, per i candidati laureati ovvero in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia conseguita mediante concorso, risulta immediatamente lesiva e finisce, di fatto, per estromettere dagli incarichi di insegnamento soggetti, come le ricorrenti, che hanno conseguito il diploma abilitante e hanno iniziato l’attività di insegnamento in un periodo nel quale non era richiesto altro titolo per l’accesso alle selezioni.

Conclude il tribunale amministrativo affermando che ciò «configura un’ingiustificata ed immotivata disparità di trattamento, tenuto conto del fatto che l’amministrazione ha, da un lato, ammesso alla selezione i candidati in possesso del solo diploma conseguito prima dell’a.s. 2001/2002 ma, dall’altro, ha introdotto nell’avviso pubblico una clausola che finirebbe per relegare irrimediabilmente costoro in una posizione di sovrannumero, senza tener conto dell’anzianità di servizio e di tutti gli altri titoli curricolari».

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