Sinergie di Scuola

Il 29 marzo il Ministero dell’Istruzione ha firmato le attese ordinanze per la mobilità del personale per l’a.s. 2021/2022.

Le ordinanze, trasmesse con nota 10112 del 29/03/2021, sono:

Scadenze

  • Personale docente: le domande potranno essere effettuate dal 29 marzo al 13 aprile 2021. Entro il 19 maggio saranno ultimati gli adempimenti degli uffici periferici del Ministero, i movimenti saranno pubblicati il 7 giugno 2021.
  • Personale educativo: presentazione della domanda di mobilità dal 15 aprile al 5 maggio 2021. Le operazioni saranno concluse entro il 19 maggio, la pubblicazione dei movimenti avverrà l’8 giugno 2021.
  • Insegnanti di religione cattolica: presentazione della domanda di mobilità dal 31 marzo al 26 aprile 2021, i movimenti saranno pubblicati il 14 giugno 2021.

Modalità

Per i docenti e il personale educativo la domanda deve essere presentata on-line, tramite POLIS. Per accedere alla domanda si deve utilizzare lo SPID, a meno che non si sia in possesso delle credenziali rilasciate entro il 28 febbraio scorso.

I docenti di religione cattolica dovrà invece presentare la domanda su modello cartaceo.

Revoche

La richiesta di revoca della domanda di docenti e personale educativo può essere presentata sino a dieci giorni prima del termineultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

Per gli insegnanti di religione, il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 4 giugno 2021.

Valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli

La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e deve essere effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dagli interessati, unitamente alla domanda, nei termini previsti dalla ordinanza.

Certificazioni mediche

L’O.M. precisa che:

  1. lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche delle ASL. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati documentano in via provvisoria la situazione di disabilità con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’ASL da cui è assistito l’interessato. L’accertamento provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento;
  2. la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata in via provvisoria con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell’accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio;
  3. la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le ASL. È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
  4. per le persone con disabilità che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 21 della Legge 104/1992, è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla Legge 10/08/1950, n. 648, riconosciute alle medesime.

Richiesta contemporanea di trasferimento e passaggio

In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

Preferenze

Le preferenze esprimibili sono quindici e debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda.Possono essere del seguente tipo: (a) Istituzione scolastica; (b) distretto; (c) comune; (d) provincia.

Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere b-c-d, tutti gli Istituti ubicati rispettivamente nell’area territoriale del distretto, del comune o della provincia.

Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere b-c-d comportano, pertanto, che l’assegnazione possa essere disposta indifferentemente per una qualsiasi Istituzione scolastica compresa rispettivamente nel distretto, nel comune o nella provincia. L’assegnazione avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle Istituzioni scolastiche.

In caso di preferenza sintetica possono inoltre essere espresse le seguenti disponibilità:

  1. istruzione degli adulti, che comprende:
    • corsi serali degli istituti di secondo grado;
    • centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti;
  2. sezioni carcerarie ove esprimibili;
  3. sezioni ospedaliere;
  4. licei europei.

Le preferenze devono essere espresse indicando l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, disponibili sul sito del M.I., nell’apposita sezione Mobilità.

I docenti che partecipano al movimento possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

Passaggi di ruolo e di cattedra

Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria,secondaria di I grado, secondaria di II grado) anche per più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio di cattedra può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo è formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l’ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.

Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.

Insegnanti di religione

Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli IRC che, con l’a.s. 2020/2021, abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli IRC che, con l’a.s. 2020/2021, abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

La mobilità professionale è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primoe secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell’idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’Ordinario diocesano competente.

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