Sinergie di Scuola

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto è pubblicata la Legge 31/07/2017, n. 119 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”). Nello stesso numero della Gazzetta ufficiale il testo coordinato.

Vediamo nel dettaglio in cosa consiste il nuovo obbligo e quali sono gli adempimenti per le scuole, così come indicati nella C.M. del 16/08/2017 del MIUR e dalla successiva circolare 1679 dell’1/09/2017.

Le vaccinazioni obbligatorie

Le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati passano da quattro a dieci, mentre le vaccinazioni fortemente raccomandate passano da zero a quattro. Si tratta di:

  1. anti-poliomielitica
  2. anti-difterica
  3. anti-tetanica
  4. anti-epatite B
  5. anti-pertosse
  6. anti-Haemophilus influenzae tipo b
  7. anti-morbillo
  8. anti-rosolia
  9. anti-parotite
  10. anti-varicella

Per i nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale vigente nell’anno di nascita.

Le dieci vaccinazioni obbligatorie divengono un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), mentre per i minori da 6 a 16 anni c’è solo l’obbligo di vaccinazione con sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento.

Chi è esonerato

  • I soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio, i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia.
  • I soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Posticipo del vaccino

Il vaccino è posticipato:

  • quando i soggetti si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio, quando versino in una malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre;
  • per i soggetti immunizzati che hanno già avuto una delle malattie infettive. L’obbligo vaccinale potrà essere assolto, di norma, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata, senza l’antigene relativo alla malattia già contratta.

Documentazione da presentare

Per l’iscrizione a scuola è necessario presentare (in alternativa):

  • idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni;
  • idonea documentazione comprovante l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale;
  • idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino;
  • copia della prenotazione dell’appuntamento presso la azienda sanitaria locale.

Il genitore può anche autocertificare l’avvenuta vaccinazione e presentare successivamente copia del libretto.

La semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell’anno scolastico. Per l’a.s. 2017/2018 la richiesta di vaccinazione, contenente le generalità del minore nonché l’indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente) ovvero inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle aziende sanitarie della Regione di appartenenza, ovvero inoltrando una raccomandata A/R.

In tutti questi casi e limitatamente all’a.s. 2017/2018, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, il genitore potrà dichiarare, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.

Disposizioni transitorie per l’a.s. 2017/2018

Per l’anno scolastico 2017/2018, sono dettate specifiche disposizioni transitorie:

  • entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell’obbligo ed entro l’11 settembre 2017 per i nidi e la scuola dell’infanzia (comprese le sezioni primavera) per l’avvenuta vaccinazione può essere presentata la relativa documentazione oppure un’autocertificazione; per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia deve essere presentata la relativa documentazione; coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL;
  • entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.

Nel caso in cui il genitore o tutore non presenti a scuola, nei termini previsti, la documentazione richiesta:

  • i bambini da 0 a 6 anni non vaccinati non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia;
  • da 6 a 16 anni possono accedere a scuola.

In entrambi i casi il Dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla ASL entro dieci giorni; l’ASL contatta i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se non si presentano all’appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l’ASL contesta formalmente l’inadempimento dell’obbligo.

Per la dichiarazione sostitutiva utilizzare l’allegato 1 alla circolare.

Sanzioni

La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell’ASL comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, proporzionata alla gravità dell’inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse). Tuttavia, non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell’atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL.

Formazione delle classi

In merito alla formazione delle classi, i minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. I Dirigenti scolastici comunicano all’ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

Per l’a.s. 2017/2018 per le classi della scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto che la documentazione comprovante gli adempimenti vaccinali può essere presentata entro il 31 ottobre 2017 e, quindi successivamente alla formazione delle classi, non può trovare applicazione la presente disposizione normativa.

Nuove regole a regime

Dall’a.s. 2019/2020 è prevista un’ulteriore semplificazione degli adempimenti delle famiglie per l’iscrizione a scuola dei minori: gli istituti scolastici dialogheranno direttamente con le ASL, al fine di verificare lo “stato vaccinale” degli studenti, senza ulteriori oneri per le famiglie.

Obblighi per il personale

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione (quindi entro il 16 novembre 2017) gli operatori sanitari, socio-sanitari e scolastici devono presentare, nei luoghi in cui prestano servizio, una dichiarazione comprovante la propria “situazione vaccinale”, al fine di informarne il proprio datore di lavoro.

Per la dichiarazione sostitutiva utilizzare l’allegato 2 alla circolare.

Comunicazione con le famiglie e informazione

Data l’imminenza dell’avvio del nuovo anno scolastico, il MIUR invita i Dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, a dare tempestiva informazione in merito alla presentazione della documentazione vaccinale, in particolare, circa le indicazioni dettate per l’a.s. 2017/2018, utilizzando il sito web della scuola ed eventuali altri canali comunemente usati nei rapporti scuola famiglia. A tal fine proponiamo un fac-simile di circolare informativa per le famiglie.

Altri canali informativi:

  • numero verde 1500 del Ministero della Salute;
  • area dedicata sul sito del Ministero della Salute;
  • infovaccini@sanita.it del Ministero della Salute;
  • infovaccini@istruzione.it del MIUR.
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