Sinergie di Scuola

L>’O.M. n. 203 (personale docente, educativo e ATA) e l’O.M. n. 202 (insegnanti di religione cattolica) dell’8/03/2019 danno il via alle procedure di presentazione delle domande di mobilità e definiscono il calendario di tutte le operazioni connesse (vedi anche CCNI Mobilità).

Tutte le scadenze

Presentazione domande di mobilità

  • Personale docente: dall’11 marzo al 5 aprile 2019 (istanze on-line);
  • Per le discipline di indirizzo dei licei musicali: dal 12 marzo al 5 aprile 2019 (cartacee);
  • Personale educativo: dal 3 maggio al 28 maggio 2019 (istanze on-line);
  • Personale ATA: dal 1 aprile al 26 aprile 2019 (istanze on-line);
  • Insegnanti di religione: dal 12 aprile al 15 maggio 2019 (cartacee).

Successive operazioni e pubblicazione dei movimenti

Personale docente

Per tutti i gradi di scuola (salvo la mobilità professionale e territoriale per le discipline di indirizzo dei Licei musicali):

  • termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 25 maggio 2019;
  • pubblicazione dei movimenti: 20 giugno 2019.

Per la mobilità professionale e territoriale per le discipline di indirizzo dei Licei musicali:

  • termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 4 maggio 2019;
  • pubblicazione dei movimenti ai sensi dell’art. 5 commi 3 e 5 del CCNI: 13 maggio 2019;
  • pubblicazione dei movimenti ai sensi dell’art. 5 comma 7 del CCNI: 16 maggio 2019;
  • pubblicazione dei movimenti ai sensi dell’art. 5 commi 8 e 9 del CCNI: 20 maggio 2019;
  • pubblicazione dei movimenti ai sensi dell’art. 5 comma 10 del CCNI: 23 maggio 2019.
Personale educativo
  • termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 22 giugno 2019;
  • pubblicazione dei movimenti: 10 luglio 2019.
Personale ATA
  • termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 6 giugno 2019;
  • pubblicazione dei movimenti: 1° luglio 2019.
Revoca delle domande

Per docenti, educatori ed ATA il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è dieci giorni prima del termine per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili.

Insegnanti di religione cattolica
  • termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: 19 giugno 2019;
  • pubblicazione dei movimenti: 1° luglio 2019.

Personale soprannumerario

Le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande del proprio ruolo.

Analoga possibilità è consentita al personale che ha richiesto e non ottenuto la mobilità professionale verso i licei musicali.

Domanda di trasferimento e passaggio

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

In questi casi è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l’indicazione delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi, se non specificato diversamente dal CCNI 2019, solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande.

Documentazione in caso di disabilità

Tra la documentazione da presentare a corredo della domanda ci sono le certificazioni mediche.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le ASL. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’ASL da cui è assistito l’interessato.

L’accertamento provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento.

La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell’ accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’ accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le ASL.

È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 21 della Legge 104/1992, è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 648/1950, riconosciute al medesimo.

Tenuto conto che le certificazioni relative all’invalidità e quelle relative all’accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare:

  • per le persone disabili maggiorenni, la situazione di gravità della disabilità;
  • per le persone disabili assistite, la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente. A tal fine gli aventi diritto devono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni;
  • per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia, l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti ASL.

L’Ordinanza 203/2019, all’art. 4, punto 7, indica anche la documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità.

La modulistica

Segnaliamo che nell’area del MIUR riservata alla mobilità per l’a.s. 2019/2020 sono disponibili i modelli da utilizzare e le autodichiarazioni per le richieste di trasferimento o di passaggio di ruolo da parte di tutto il personale interessato.

Nella medesima area sono anche disponibili gli elenchi ufficiali.

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