Sinergie di Scuola

Il MIUR ha pubblicato l’annuale ordinanza riguardante gli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione.

L’O.M. n. 205 dell’11/03/2019 detta istruzioni, modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell’esame, nonché la tempistica da rispettare.

Le date

Entro il prossimo 15 maggio ogni consiglio di classe elaborerà un documento che espliciterà «i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo» seguito dagli studenti e anche «i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti». Il documento illustrerà, poi, le attività, i percorsi e i progetti eventualmente svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” ai fini della prova orale. I commissari condurranno il colloquio tenendo infatti conto di quanto previsto dal documento elaborato dai docenti della classe.

La prima riunione plenaria delle commissioni si terrà il 17 giugno alle 8.30. La prima prova, Italiano, è calendarizzata per il 19 giugno, alle 8.30. il giorno dopo, giovedì 20 giugno, sempre alle 8.30, ci sarà la seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studi. La terza prova scritta si svolgerà invece martedì 25 giugno, dalle ore 8.30. Tale prova si effettua negli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.

L’ordinanza individua anche le date per le eventuali prove suppletive: la prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 3 luglio, dalle ore 8.30; la seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 4 luglio, dalle ore 8.30, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni; la terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge martedì 9 luglio, dalle ore 8.30. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.

L’eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, solo se non vi siano motivi ostativi, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l’espletamento della prova scritta suppletiva.

La prova orale

Una specifica sezione del documento è destinata, quest’anno, alla prova orale: le commissioni dovranno dedicare un’apposita sessione di lavoro alla sua preparazione. L’ordinanza esplicita i vari passaggi del colloquio che prenderà il via da materiali predisposti dalla commissione (testi, documenti, esperienze, progetti, problemi) e che servirà a verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi caratteristici delle singole discipline e la capacità del candidato di utilizzare le proprie conoscenze e di metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale.

I materiali, precisa l’ordinanza, costituiranno solo uno spunto di avvio del colloquio, che si svilupperà poi in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare, per fare emergere al meglio il percorso fatto da ciascuno studente.

Nella predisposizione di questi materiali di partenza la commissione terrà conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento prodotto a maggio da ciascun consiglio di classe.

Per garantire a tutti i candidati trasparenza e pari opportunità, la commissione predisporrà, per ogni classe, un numero di buste con i materiali di avvio del colloquio pari al numero dei candidati aumentato almeno di due unità, in modo da assicurare anche all’ultimo candidato di esercitare la facoltà di scelta fra tre buste. Il giorno del colloquio, infatti, il presidente di commissione preleverà in modo casuale tre buste alla presenza di ciascun candidato e le sottoporrà a quest’ultimo che ne sceglierà una. I materiali delle buste già scelte dai candidati non potranno essere riproposti in successivi colloqui.

Esame dei candidati con disabilità

L’art. 20 dell’O.M. 205/2019 dispone, per gli studenti con disabilità, che il consiglio di classe stabilisca la tipologia delle prove d’esame e se le stesse abbiano valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato.

La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità vengono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione. Per la correzione delle prove d’esame sono predisposte griglie di valutazione specifiche, in relazione alle prove differenziate.

La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. I suddetti studenti, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l’indicazione sul tabellone dei risultati delle prove scritte, rapportati in quarantesimi. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente.

È bene ricordare che per gli studenti con disabilità, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.

Candidati non vedenti o ipovedenti

I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.

Candidati ricoverati e/o presso case di reclusione

Per quanto riguarda le prove per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica esami di Stato, tramite l’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento, un apposito Plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso l’Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate. In ogni caso, per tutte le prove in formato speciale le scuole daranno comunicazione anche alla Struttura tecnica esami di Stato via email (segr.servizioisp@istruzione.it).

Esame dei candidati con DSA e BES

Il successivo art. 21 dispone invece che la commissione d’esame tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

A tal fine, il consiglio di classe trasmette alla commissione d’esame il piano didattico personalizzato; sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi fomiti dal consiglio di classe, la commissione predispone adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati mp3. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Sarà possibile inoltre prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’ esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.

I candidati con certificazione di DSA, che , hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestato di credito formativo. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.

Per i candidati con certificazione di DSA che invece hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.

La commissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti. Il punteggio, in ventesimi, viene attribuito dall’intera commissione a maggioranza. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

Per altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fomite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l’esame di Stato. La commissione d’esame, esaminati gli elementi fomiti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES. A tal fine il consiglio di classe trasmette alla commissione d’esame l’eventuale piano didattico personalizzato. In ogni caso, per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

FAQ

L’esame

Come mai è cambiato l’Esame?

Le nuove regole non nascono all’improvviso, ma sono contenute nel D.Lgs. 62/2017 che viene applicato da quest’anno per l’esame di Stato del secondo ciclo. Per questo il Ministero ha avviato da novembre una attività di accompagnamento delle scuole verso il nuovo esame con lo scopo di garantire supporto a docenti, dirigenti e studenti. È parte integrante di queste attività anche la pubblicazione di esempi di prove sul sito del MIUR che avverrà tra febbraio e aprile.

Come cambia l’attribuzione dei crediti per il triennio e come verranno ripartiti i punteggi tra le prove?

Il credito massimo attribuibile a ciascuno studente per il percorso di studi è pari a 40 punti, distribuito tra terza classe (massimo 12 punti), quarta classe (massimo 13) e quinta classe (massimo 15). Gli studenti che affronteranno quest’anno l’esame di Stato hanno già ottenuto la conversione dei “vecchi” crediti, ottenuti in terza e in quarta, con la nuova tabella, in modo da poter arrivare al calcolo complessivo in quarantesimi. In precedenza i punti per il percorso scolastico erano al massimo 25. Alle prove sono assegnati 20 punti ciascuna.

Le prove INVALSI influiscono sul voto finale dell’Esame?

No, le prove predisposte dall’INVALSI non influiscono sul voto finale dell’Esame. Servono però per valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema scolastico, misurando, attraverso quesiti mirati, le competenze degli studenti in Italiano, Matematica e Inglese.

Le prove scritte

Sei ore saranno sufficienti per la seconda prova?

Le ore assegnate saranno sufficienti: i livelli di difficoltà delle tracce saranno commisurati al tempo che sarà reso disponibile. Occorre poi ricordare che per alcuni indirizzi dell’Istruzione tecnica e professionale e per i Licei artistici, musicali e coreutici, la durata sarà superiore alle sei ore, in ragione degli obiettivi specifici di tali indirizzi.

Per la seconda prova del Liceo classico si dovranno portare tutti e due i dizionari?

I dizionari vanno portati entrambi: uno servirà per la traduzione, l’altro per l’analisi e il commento del secondo testo.

Seconda prova del Liceo scientifico: che peso avranno Matematica e Fisica?

Avranno un peso proporzionale al numero delle ore di lezione. La prova sarà molto equilibrata. I problemi e i quesiti che saranno proposti avranno una strettissima correlazione con i nuclei fondanti e con gli obiettivi specifici del Liceo scientifico. Le possibilità di scelta che saranno date rispetto ai problemi e ai quesiti consentiranno al candidato di poter valorizzare adeguatamente la sua preparazione.

Seconda prova del Liceo linguistico: quali lingue saranno oggetto della prova scritta e con che livello di difficoltà?

Le lingue oggetto della prova saranno la prima e la terza lingua caratterizzanti il percorso di studi. Il livello di difficoltà delle prove sarà commisurato ai Quadri di riferimento europeo (QCER). In particolare, per la prima lingua si prevede l’accertamento del livello B2 del QCER. Mentre per la terza lingua è previsto l’accertamento del livello B1.

L’orale

Chi preparerà le buste per la prova orale?

Sarà la Commissione stessa a predisporle, in un’apposita sessione di lavoro. Nelle buste vi saranno materiali utili per poter avviare il colloquio. La scelta dei materiali (testi, documenti, progetti, problemi) sarà effettuata tenendo conto della specificità dell’indirizzo e del percorso effettivamente svolto nella classe secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Classe nel documento che sarà predisposto entro il 15 maggio, proprio in vista dell’esame di Stato.

Fornirete esempi di come si svolgerà l’orale?

Il Ministero predisporrà esempi significativi delle tipologie di materiali simili a quelli che potrebbero essere proposti all’orale dalle singole commissioni che dovranno tenere conto dello specifico percorso della classe.

Come funziona il meccanismo delle buste?

Ogni commissione preparerà un numero di buste pari al numero dei candidati, più due. Ad esempio per una classe di 20 studenti, le buste saranno 22. Ciascuno studente potrà dunque sempre scegliere tra un terna di buste. Dal primo all’ultimo candidato. Saranno così garantite trasparenza e pari opportunità a tutti.

Cosa troveranno gli studenti nelle buste?

Ci saranno materiali che forniranno uno spunto per l’avvio del colloquio. Un testo poetico o in prosa, un quadro, una fotografia, un’immagine tratta da libri, un articolo di giornale, una tabella con dei dati da commentare, un grafico, uno spunto progettuale, una situazione problematica da affrontare: sono tutti esempi che di ciò che le commissioni potranno scegliere per introdurre un percorso integrato e trasversale che permetta di affrontare lo specifico contenuto delle discipline.

In che modo l’alternanza scuola-lavoro rientra nell’orale?

Il candidato all’orale potrà illustrare l’esperienza svolta nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento tramite una relazione e/o un elaborato multimediale.

Che cosa potrà essere chiesto per “Cittadinanza e Costituzione”?

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è basato sullo svolgimento di attività (percorsi, progetti ecc.) finalizzate a sviluppare le competenze di cittadinanza in diversi ambiti, come, a puro titolo di esempio, educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva ecc.

Tutti i Consigli di Classe, nell’ambito del documento del 15 maggio che raccoglie quanto svolto dalla classe, evidenzieranno e descriveranno tali percorsi, che saranno poi oggetto di una sezione specifica del colloquio.

Gli esempi delle prove

Le tracce delle “simulazioni” saranno inviate in simultanea a tutte le scuole?

Gli esempi di prova saranno pubblicati in un’apposita sezione del sito del MIUR dedicata agli esami di Stato a partire dalle ore 8.30 dei giorni indicati in calendario. Saranno perciò utilizzabili dalle scuole a partire da tale ora.

Se non sono a scuola il giorno in cui il Ministero pubblica gli esempi di prova per le “simulazioni” o se la mia classe è in visita d’istruzione, che succede?

Le scuole potranno usare gli esempi di prova in qualsiasi momento, anche nei giorni successivi. In ogni caso il MIUR ha organizzato più “simulazioni”: due per Italiano, due per la seconda prova. I materiali potranno poi essere utilizzati da ciascuno studente come base utile per potersi rendere conto della struttura e della tipologia delle prove d’esame.

Ci saranno “simulazioni” per tutti i corsi di studio?

Il Ministero pubblicherà esempi di prova per la quasi totalità degli indirizzi di studio. Per quelli con una diffusione molto limitata sul territorio nazionale o per percorsi sperimentali ci sarà un’interlocuzione diretta con le scuole.

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