Sinergie di Scuola

L’argomento “pensione” è di quelli che coinvolgono non solo la mente, ma anche il cuore. Anzi, quando si pensa alla pensione l’aspetto emotivo spesso prevale. Da giovani lo si considera, sbagliando, un evento lontano e quindi non degno di attenzione, da anziani l’approccio diventa quasi maniacale e spesso ad effetto ansiogeno. Effetto quest’ultimo che sicuramente è stato alimentato dalle riforme che, negli ultimi anni – con ritmi sempre più incalzanti – hanno interessato il settore previdenziale e hanno trasformato nell’immaginario collettivo la pensione sempre più in un miraggio. Per evitare ciò è importante che ogni lavoratore conosca il funzionamento del sistema pensionistico, sappia “leggere” e sottoporre a verifica la propria posizione assicurativa. Solo in questo modo potrà possedere gli strumenti per capire quando maturerà il diritto alla pensione e in che misura.

In pensione dal 1° settembre 2014... chi?

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Milano ha predisposto la nota prot. 13819 del 21 ottobre 2013 che contiene un utile quadro esplicativo dei requisiti anagrafici e contributivi che devono essere posseduti per il conseguimento, con decorrenza 1/09/2014, del diritto a pensione. Ecco nel dettaglio i requisiti richiesti:

Pensione di anzianità

  • Età non inferiore a 60 anni e 36 anni di contribuzione oppure 61 di età e 35 di contribuzione (Quota 96), oppure 40 anni di anzianità a prescindere dall’età anagrafica entro il 31 dicembre 2011.

Opzione sistema contributivo

  • Personale femminile con età non inferiore ai 57 anni e 3 mesi e una contribuzione di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2013.

Pensione anticipata

  • Personale femminile con un’anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi entro il 31 dicembre 2014.
  • Personale maschile con un’anzianità contributiva di 42 anni e 6 mesi entro il 31 dicembre 2014.

Se conseguita in età inferiore ai 62 anni (per chi matura i requisiti entro il 2017) è prevista una penalizzazione:

  • –1% per ogni anno di anticipo fino a 2 anni
  • –2% per ogni anno di anticipo oltre i 2 anni

Tale penalizzazione non opera nel caso in cui l’anzianità maturata sia tutta coperta da servizio effettivo (utile ex se, ricongiunto, astensione obbligatoria ecc.). Il D.L. 101/2013 ha recentemente incluso anche i contributi figurativi per la donazione di sangue e il congedo parentale. 

Ai fini esclusivi dell’applicazione della penalizzazione non sono considerati servizio effettivo:

  • i periodi di riscatto;
  • i periodi di maggiorazione; 
  • i periodi di supervalutazione;
  • il congedo straordinario per gravi motivi familiari; 
  • i permessi legge 104/92 fino a 24 mesi anche fruiti saltuariamente.

Tali periodi sono utili ai fini del conseguimento del diritto a pensione (sulle novità previste dalla Legge di stabilità attualmente all’esame della Camera si rinvia a questa notizia).


Pensione di vecchiaia

Il personale che alla data del 31/12/2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima della riforma operata dal D.L. 201/2011 (sia per età sia per anzianità contributiva) e compie i 65 anni entro il 31/08/2014 dovrà essere collocato d’ufficio (salvo trattenimento in servizio).

Per coloro, invece, che non hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2011 la pensione di vecchiaia si consegue al compimento dei 66 anni e 3 mesi entro il 31 agosto 2014 (per il collocamento d’ufficio) o, a domanda entro il 31 dicembre 2014, con un’anzianità di almeno 20 anni.

Tali requisiti sono validi sia per il personale femminile che per quello maschile.

Posizione assicurativa

Fino al 31 dicembre 1995 i dipendenti statali sono stati pagati attingendo i fondi necessari dal Bilancio dello Stato. I contributi ai fini previdenziali e assistenziali trattenuti in busta paga ai dipendenti statali non venivano versati in alcuna cassa, ma semplicemente rimanevano in “conto entrate del Tesoro”.

Dal 1° gennaio 1996, per effetto dell’art. 2 comma 1 della Legge 335/95, è stata istituita presso l’Inpdap la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali: C.T.P.S. Cassa Trattamenti Pensionistici Statali. 

Ad ogni dipendente pubblico è associata una posizione assicurativa che contiene, con valore certificatorio, tutte le informazioni relative al rapporto tra iscritto ed ente previdenziale. 

Per effetto del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con modifiche nella legge n. 214 del 27/12/2011, dal 1° gennaio 2012 l’Inpdap è confluito in Inps. 

La Banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici è, quindi, attualmente gestita dall’Inps tramite la gestione Ex Inpdap sia con riguardo alle prestazioni pensionistiche che previdenziali. 

La posizione assicurativa contiene con riferimento all’iscritto, le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici e di residenza;
  • i dati identificativi dei datori di lavoro;
  • lo stato dei servizi prestati e le relative retribuzioni percepite;
  • le maggiorazioni di servizio.

La Banca dati delle Posizioni Assicurative dell’Inps – Gestione Dipendenti Pubblici è stata popolata ed è aggiornata costantemente. Dopo il primo popolamento iniziale, è aggiornata annualmente tramite il 770 ed ora mensilmente grazie alle Denunce Mensili Analitiche (DMA). In tale opera di aggiornamento sono parti attive i datori di lavoro amministrazioni pubbliche, gli iscritti, i patronati, gli stessi operatori dell’Inps – Gestione dipendenti pubblici. 

Tanto più la posizione assicurativa risulterà completa, coerente e certificata, tanto più rapidamente l’Inps – Gestione dipendenti pubblici sarà in grado di definire in modo corretto le prestazioni cui l’iscritto ha diritto. 

Le posizioni assicurative gestite dall’Inps – Gestione Dipendenti Pubblici confluiscono nell’Anagrafe Generale degli Attivi, denominata Casellario Centrale delle posizioni previdenziali Attive, al fine di rappresentare su un unico estratto conto integrato le coperture assicurative dell’attività lavorativa svolta dall’iscritto. 

Ogni iscritto all’Inps – Gestione Dipendenti Pubblici ha a disposizione l’estratto conto individuale per la cura e verifica dei propri diritti in materia previdenziale.

Sulla posizione assicurativa sono contenute anche le informazioni relative ai periodi riconosciuti a seguito dell’emissione di provvedimento di:

  • computo servizi (a domanda);
  • riscatto ai fini pensionistici (a domanda);
  • ricongiunzione non onerosa (a domanda);
  • ricongiunzione onerosa (a domanda);
  • riconoscimento del servizio militare (a domanda);
  • riconoscimento della maternità (a domanda);
  • contribuzione volontaria (a domanda);
  • totalizzazione estera (a domanda).

Servizi utili ex se 

Ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1092/73, tutti i servizi prestati, dalla data di decorrenza del rapporto d’impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto, in qualità di dipendente statale di ruolo si computano ai fini del trattamento di quiescenza. 

Sono utili agli stessi fini i servizi non di ruolo prestati con ritenute in conto Tesoro e i servizi prestati con iscrizione alla Cassa CPDEL (Cassa previdenziale degli enti locali).

Computo

L’art. 2, primo comma, lettera b del D.P.R. 1092/73 ha previsto per il personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, l’iscrizione ai fini di quiescenza, all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Inps).

Tale personale  per effetto dell’art. 24, comma 15, della legge 67/88, è stato assoggettato dal 1° gennaio 1988 alla ritenuta in conto entrata Tesoro. Dalla stessa data è cessata la loro iscrizione all’Inps ai fini di quiescenza.

Ai sensi degli artt. 11, 12 e 15 del D.P.R. 1092/73 è consentito presentare domanda di computo per il riconoscimento gratuito dei servizi resi allo Stato o altri Enti pubblici con contribuzione versata all’Inps o a speciali fondi di previdenza (per Titolare o Superstite). In particolare, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 1092/73:

Sono computati a domanda i servizi prestati nelle categorie del personale di cui all’art. 2, lettere b) e c), ed ogni altro servizio comunque reso allo Stato con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od integrativi di essa, salvo quanto disposto dall’art. 41.

L’Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo Stato i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell’interessato, relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla é dovuto dal dipendente.

I servizi di cui al primo comma, prestati in qualità di incaricato o supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale o artistica, sono computabili per il periodo retribuito.

Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche nei casi in cui i servizi siano stati resi allo Stato con iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza; questi ultimi verseranno allo Stato i relativi contributi.

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 1092/73:

I servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, sono computati a domanda dell’interessato. L’amministrazione, l’ente o l’istituto presso il quale il dipendente ha prestato servizio o é stato iscritto ai fini di quiescenza corrisponderà allo Stato l’importo dei contributi versati, compresi quelli a carico dell’interessato, in relazione al periodo ammesso al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla é dovuto dal dipendente.

In applicazione dell’art. 15 del D.P.R. 1092/73:

Sono altresì computabili, a domanda, i servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l’inquadramento nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo.

Non sono computabili, neppure mediante riscatti, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 1092/73 i periodi di servizio reso allo Stato, che abbiano determinato o concorso a determinare il trattamento pensionistico derivante da iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o a fondi sostitutivi o integrativi di essa oppure derivante da iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza. 


Riscatto

In applicazione dell’art. 14 del D.P.R. 1092/73 sono ammessi a riscatto, a domanda, i servizi prestati in qualità di:

  1. dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dello art. 38, n. I, del regio decreto-legge 4/10/1935, n. 1827, modificato dall’art. 5 del regio decreto-legge 14/04/1939, n. 636;
  2. vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi;
  3. assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore;
  4. incaricato tecnico di cui all’art. 2, secondo comma, della legge 22/07/1960, n. 765, anteriormente al conseguimento della qualifica di ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;
  5. amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma dell’art. 99 del regio decreto-legge 8/05/1924, n. 745, e amanuense ipotecario;
  6. dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all’estero;
  7. docente presso università estere, prima della nomina a professore di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore, purché ricorrano le condizioni previste dall’art. 18 della legge 18/03/1958, n. 311;
  8. lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica, purché ricorrano le condizioni previste dall’articolo unico della legge 12/02/1957, n. 45.

La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 21/01/1988, n. 44 (in G.U. 1a s.s. 27/01/1988, n. 4) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1, lettera h dell’art. 14 del D.P.R. 109/73 «nella parte in cui non prevede i professori universitari di ruolo dalla facoltà di riscatto dei servizi prestati in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere».

Ai sensi dell’art. 28 della L. 177/1976, i servizi comunque prestati anteriormente al 1° giugno 1974 nelle categorie di personale di cui all’art. 2, lettere b e c del D.P.R. 1092/73, sprovvisti di iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a fondi sostitutivi di essa sono computati a domanda mediante riscatto, per il periodo di effettiva prestazione.

Il riscatto del periodo di studi fino all’11 luglio 1997 è stato disciplinato dall’art. 13 del D.P.R. 1092/73. Il legislatore ha previsto fino a tale data la possibilità di riscatto solo per i titoli necessari per l’accesso al servizio: Diploma di laurea e Diploma di specializzazione. Sempre in applicazione dell’art. 13 del D.P.R. 1092/73 è consentito il riscatto del periodo di pratica ed iscrizione ad albi professionali, a condizione che tale periodo sia stato richiesto quale condizione necessaria per l’ammissione in servizio. 

Dal 12 Luglio 1997 per effetto dell’art. 2 del D.Lgs. 184/1997 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e alla gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8/08/1995, n. 335) e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1 della legge 19/11/1990, n. 341.

L’art. 1 della legge 19/11/1990 n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) individua quali titoli universitari i seguenti: 

  1. Diploma universitario (DU): si consegue dopo un corso di durata non inferiore a 2 e non superiore a 3 anni;
  2. Diploma di laurea (DL): si consegue dopo un corso di durata non inferiore a 4 e non superiore a 6 anni;
  3. Diploma di specializzazione (DS): successivo alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a 2 anni;
  4. Dottorato di ricerca (DR): corsi regolati da specifiche disposizioni di legge.

L’onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall’art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995.

L’art. 142 del D.P.R. 1092/73 consente il riscatto ai fini pensionistici del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e la decorrenza economica della nomina in ruolo. 

È consentito il riscatto a domanda del periodo di servizio prestato nelle scuole legalmente riconosciute in applicazione dell’art. 116 del D.P.R. 417/74 per il personale docente e dell’art. 23 del D.P.R. 420/74 per il personale non docente. 

L’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 184/1997 consente il riscatto di periodi di lavoro prestati all’estero.

Tuttavia tale norma, dal 25 ottobre 1998, data di entrata in vigore del regolamento C.E. n. 1606/98, non trova applicazione nei casi in cui la prestazione lavorativa all’estero sia stata svolta in uno degli Stati dell’Unione Europea e sia totalizzabile ai sensi del suindicato regolamento. 

Il regolamento C. E. n. 1606/98 è applicabile anche agli Stati dell’accordo SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) a decorrere dal 29 gennaio 2000 e dal 1° giugno 2002 anche alla Svizzera.

I periodi di aspettativa concessi al dipendente dello Stato il cui coniuge anch’egli dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all’estero (L. n. 26 dell’11/02/1980, Legge Signorello) possono essere oggetto di riscatto ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 184/1997. Il beneficio previsto dalla Legge Signorello con l’entrata in vigore della legge n. 333 del 25/06/1985 è stato esteso anche ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all’estero per conto di soggetti non statali. 

Altre tipologie di riscatto sono previste dal D.Lgs. 564/1996. In particolare sono riscattabili se collocati in periodo successivo al 31 dicembre 1996:

  • i periodi, nella misura massima di 3 anni, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa (art. 5);
  • i periodi di formazione professionale, studio e ricerca, e di inserimento nel mercato del lavoro. L’esatta individuazione dei corsi professionali, di studio e di ricerca e delle tipologie di ingresso nel mercato del lavoro deve essere oggetto di apposito decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (art. 6);
  • i periodi intercorrenti tra un lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei (art. 7);
  • i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria, nei casi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico (art. 8).

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