Sinergie di Scuola

Se qualche mese fa il MIUR, con decreto del Direttore Generale per le Risorse Umane e Finanziarie n. 540 del 1/04/2019, destinava circa 3 milioni e mezzo di euro alle istituzioni scolastiche ed educative statali che, nel triennio 2016-2019, avevano subito eventi eccezionali di furti, atti vandalici e/o danneggiamenti di materiale didattico laboratoriale, nonché di beni in uso – e che avevano ovviamente sporto regolare denuncia alle autorità competenti – significa che il deplorevole fenomeno non è poi così raro.

Destinatari preferiti dei furti, quasi sempre preceduti da intrusioni con e/o senza scasso, sono i soldi dei distributori automatici, computer e altri beni informatici presenti nei laboratori, e/o sussidi didattici vari di proprietà delle scuole. Capita tuttavia che il bottino sia più variegato: contanti casualmente e improvvidamente conservati a scuola, beni personali distrattamente dimenticati da studenti e personale, ma anche elementi di arredo, radiatori e tubi in rame...

Talvolta la scuola possiede un sistema di videosorveglianza o di allarme, o addirittura un servizio di vigilanza fornito dal proprietario dell’edificio, cioè dall’Amministrazione locale, che può scoraggiare e sventare l’azione criminosa, tanto più probabile negli Istituti scolastici con dotazioni e disponibilità di maggior valore.

Come comportarsi in caso di furto

Il primo passo è certamente la denuncia da presentare alle autorità competenti (locale stazione dei Carabinieri o Commissariato di Pubblica Sicurezza competente) per furto e/o danneggiamento per atti vandalici dei beni. Al fine di esporre i fatti in maniera documentale, specifica e circostanziata, è opportuno corredare la denuncia di foto che costituiscano evidenze oggettive, importanti soprattutto in presenza di effrazioni, scasso, rottura di porte e di finestre, ed è altresì necessario fornire i dettagli dei beni mancanti e dei beni eventualmente distrutti dall’atto vandalico che può essere associato al furto.

Un elenco analitico dei beni mancanti va infine fornito a corredo della denuncia. È assolutamente indispensabile inserire il numero di inventario del bene illecitamente sottratto, se questo rientra nei registri dei beni inventariati della scuola o dei beni di proprietà di terzi dati in uso alla scuola (es. arredo di proprietà dell’Ente Locale).

Deve presentarsi a sporgere denuncia il Dirigente scolastico, rappresentante legale della scuola, al quale spetta la competenza di rappresentanza esterna, come previsto dall’art. 25, comma 2 del D.Lgs. 165/2001.

L’adempimento successivo riguarda l’eliminazione dei beni dall’inventario. A tale proposito, la nota MIUR 2233 del 2/04/2012 forniva le prime indicazioni utili (vedi tabella).

In sintonia con tali disposizioni, il nuovo Regolamento di contabilità (D.I. 129/2018) all’art. 33 prevede espressamente che l’eliminazione dall’inventario dei beni non più esistenti a scuola a causa del furto avvenga a seguito di provvedimento del Dirigente scolastico, che sarà ovviamente emesso previa ricognizione dei beni per stabilire l’effettiva consistenza e la relativa perdita patrimoniale.

Al provvedimento vanno allegati:

  1. la copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza;
  2. la relazione del Direttore SGA in ordine alle circostanze che hanno determinato la sottrazione (o la perdita, se trattasi di cause di forza maggiore: in proposito, la nota 2233/2012 precisa che il mancato rinvenimento non è una fattispecie autonoma, dovendo essere ricondotta, a seconda dei casi, a quella di furto o di forza maggiore).

Nel provvedimento dovrà essere indicato l’eventuale obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili, ovvero l’avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione.

Assume quindi particolare valenza la relazione del Direttore, che è consegnatario dei beni (art. 30 del D.I. 129/2018) e che deve far luce sulle circostanze che hanno provocato la sottrazione, cioè la perdita patrimoniale.

Il Direttore avrà cura di raccogliere la testimonianza (meglio, acquisire a sua volta una relazione scritta) della persona che per prima ha riscontrato l’evento, in genere il collaboratore scolastico che al mattino apre i locali scolastici oppure il docente/tecnico che entra nell’aula/laboratorio; può essere inoltre opportuno effettuare di persona un sopralluogo all’interno dell’edificio “attenzionato” al fine di constatare l’evidenza.

A questo punto, rilevare la mancanza dei beni e dunque quantificare la perdita patrimoniale è tanto più facile quanto più accurata è la compilazione degli inventari (nei quali tra l’altro va indicato, per ciascun bene, il luogo dove si trova – art. 31, comma 2 del D.I. 129/2018) e soprattutto di utili schede-elenco mobili presenti in ciascun locale, che – se adottate – devono corrispondere alla situazione di fatto (significa che i beni inventariati presenti in un determinato locale non possono essere spostati se non previa autorizzazione del consegnatario).

Un po’ più complicato è invece «relazionare in ordine alle circostanze che hanno determinato la sottrazione», come previsto dall’art. 33, comma 3 del D.I. 129/2018:

  • La scuola era dotata di sistema di allarme o videosorveglianza?
    • NO: era stata interessata l’Amministrazione competente perché prendesse adeguati provvedimenti al fine di evitare intrusioni?
    • SI:era funzionante?
      • SI: era stato correttamente attivato?
      • NO: il malfunzionamento era stato segnalato a chi di competenza?
  • C’è stata effrazione, forzatura, scasso?
  • Qualche porta e/o finestra era rimasta aperta?
  • Chi avrebbe dovuto vigilare sui locali e chiuderli con cura al termine dell’orario di funzionamento?
  • I beni erano stati affidati a un sub-consegnatario?
  • Quali misure di sicurezza erano state adottate per garantire la loro custodia?
  • Come e a cura di chi erano custodite eventuali chiavi?
  • Ci sono stati comportamenti omissivi da parte di qualcuno? Qualche trascuratezza? Qualche negligenza?
  • C’è un piano di attività del personale ATA (CCNL 2016-2018, art. 41, comma 3) che espliciti gli incarichi di ciascuno?
  • E soprattutto, c’è un Regolamento di Istituto per la gestione del patrimonio e degli inventari (D.I. 129/2018, art. 29, comma 3) che contenga indicazioni per la custodia dei beni?

Responsabilità amministrativa e contabile

Alcune delle precedenti domande possono sembrare eccessivamente minuziose, ma vale la pena sottolineare che il Dirigente scolastico deve accertare l’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione. La responsabilità amministrativa trova il suo fondamento nella contestuale presenza di quattro elementi:

  1. un rapporto di servizio, cioè l’esercizio di una funzione di dipendente pubblico;
  2. un danno patrimoniale, valutabile economicamente, cagionato alla Pubblica Amministrazione;
  3. un comportamento, doloso o colposo, del dipendente che ha causato il danno;
  4. un nesso di causa-effetto tra questo comportamento e il danno che l’Amministrazione subisce.

Il Dirigente deve stabilire quindi, nel provvedimento di scarico dei beni, se la perdita conseguente al furto derivi o meno da dolo o colpa del personale scolastico.

Va precisato che la colpa grave non è configurabile secondo un generale criterio di valutazione, ma consiste in una «inammissibile trascuratezza e negligenza dei propri doveri, coniugata alla prevedibilità delle conseguenze dannose del comportamento» del dipendente (v. Sentenza n. 6/2009 – Corte dei Conti sez. Giurisprudenziale Trentino Alto Adige, punto 6.2).

In sostanza, bisogna averlo fatto di proposito oppure aver avuto un comportamento privo di quel minimo di diligenza che qualsiasi persona di buon senso possiede e mette in pratica nel suo lavoro.

Altro aspetto da evidenziare è che il decreto di eliminazione dei beni dall’inventario mette in regola il Direttore SGA sotto il profilo amministrativo-contabile, ma non produce alcun effetto di legale liberazione, rimanendo integro e non pregiudicato l’eventuale giudizio della Corte dei Conti.

Il Direttore SGA è infatti consegnatario dei beni che costituiscono il patrimonio della scuola e come tale ha compiti di: conservazione, gestione, manutenzione dei beni mobili per le esigenze di funzionamento degli uffici, nonché gli adempimenti connessi con la conservazione e la distribuzione dei materiali di consumo, ed è responsabile dei beni a lui affidati.

L’art. 194 della Legge 827/1924 avente ad oggetto il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato prevede infatti che le mancanze, deteriorazioni, o diminuzioni di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna. Si tratta sostanzialmente della responsabilità contabile nella quale incorrono tutti gli agenti contabili, sia di fatto che di diritto, che hanno maneggio di denaro, di oggetti o di materie di proprietà dello Stato e che pertanto hanno l’obbligo di restituire i beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione e loro affidati per debito di custodia.

Il Direttore potrà liberarsi da tale responsabilità solo se dimostra (N.B. è invertito l’onere della prova!) di aver usato adeguata diligenza nella vigilanza e custodia dei beni e che l’eventuale perdita (o il danneggiamento) non deriva da sua incuria o negligenza, ma da un fatto eccezionale e imprevedibile, dal furto insomma (o da causa di forza maggiore).

Per i casi di responsabilità sia amministrativa che contabile, i dipendenti sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, a prescindere dall’eventuale denuncia di irregolarità per la responsabilità contabile, mentre il giudizio di responsabilità amministrativa è promosso d’ufficio o su denuncia dei funzionari che vengano a conoscenza dei fatti che possono essere fonte di responsabilità. Il Dirigente scolastico che non riscontri l’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, è infatti obbligato non solo a indicare l’obbligo di reintegro a carico di eventuali responsabili, ma anche a denunciare alla Procura Regionale della Corte dei Conti i fatti che hanno causato il danno erariale.

Polizza assicurativa

La terza cosa da fare è una verifica dell’eventuale polizza assicurativa contro furti e atti vandalici stipulata dall’Istituto Scolastico. Se è stata stipulata un’assicurazione specifica, occorre esperire la pratica, inviando copia della denuncia alla Compagnia di riferimento per richiedere il rimborso del bene sottratto e/ o danneggiato.

Forse non è superfluo ricordare che la Legge n. 224 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) all’art. 3, comma 59 stabilisce che: «è nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danno cagionato allo Stato e ad enti pubblici e la responsabilità contabile [...]».

Considerata l’illegalità per l’Istituto di farsi carico del premio relativo alla copertura della responsabilità personale di DS e DSGA, o di accettare garanzie offerte “a titolo gratuito”, è opportuno che il Dirigente e il Direttore valutino la stipula di una polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità individuale amministrativa e amministrativo-contabile con pagamento del premio a loro carico, tenendo comunque presente che il singolo dipendente risponde dei danni subiti dall’Istituto solo in caso di dolo o colpa grave.

106. Dal punto di vista della normativa penale la stipula di una polizza RC patrimoniale e amministrativa contabile gratuita abbinata a quella dell’Istituto, da parte del dirigente e del direttore amministrativo per colpa grave, integra la fattispecie di cui all’art. 318 c.p.
107. Infatti, la stipula di un contratto di assicurazione a titolo gratuito che copre il rischio derivante da un comportamento dovuto a colpa grave stipulato a proprio favore, congiuntamente alla stipula del contratto assicurativo dell’Ente, integra il reato di cui all’art. 318 c. p., rubricato “Corruzione per un atto d’ufficio”, che stabilisce: “Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
(G. Mariniello, Responsabilità del DS e del DSGA in relazione ai beni mobili e immobili della scuola, Milano 4 maggio 2009)

Se il ladro è interno alla scuola

Premesso che il furto commesso a scuola è equiparato al furto in abitazione, in quanto l’Istituto Scolastico è da considerare come “privata dimora” perché luogo nel quale studenti e personale si trattengono, anche se in modo transitorio, per compiere atti di vita privata (Sentenza 24/11/2014 n. 48734, V Sez.Pen. della Corte di Cassazione), può capitare che a volte il furto rientri in un’altra fattispecie: avvenga cioè all’interno della scuola, tra gli stessi compagni.

In questo caso il primo lavoro da fare è – anche in collaborazione con le famiglie – un forte richiamo ad un rapido quanto essenziale recupero di valori morali e sociali basilari, di un maggiore senso civico e rispetto dei beni altrui per evitare il ripetersi di fatti incresciosi; inoltre è indispensabile che l’Amministrazione dimostri che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto e cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere, conformemente a quanto disposto dall’art. 2048 c.c.

Occorre adottare le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina fra gli allievi: si impartiscono disposizioni, generali o specifiche, nelle quali viene richiesto ai docenti di garantire la vigilanza sugli alunni e agli allievi di non portare con sé oggetti di valore.

Anche al personale ATA vanno fornite disposizioni per vigilare e per attuare correttivi, in modo da evitare intrusioni in classi vuote a causa degli spostamenti degli alunni in altri ambienti.

È consigliabile, in proposito, emanare apposita circolare per studenti, famiglie e personale, in cui si ribadisce la raccomandazione di non portare a scuola oggetti o strumenti di particolare valore, e che in ogni caso ognuno è responsabile dei propri effetti personali: la scuola non risponde di furti o danni di alcun tipo alle cose proprie.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui si verificassero comunque dei furti, si segue la prassi sopra indicata. Occorre quindi avere, da parte dell’alunno o da chi ne fa le veci, una dettagliata relazione sui fatti, cui seguirà una denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

La scuola non può comunque rimborsare gli oggetti rubati.

Alcune precauzioni elementari

  • Provvedere alla stretta, costante e personale custodia dei propri beni.
  • Portare con sé poco denaro o niente del tutto.
  • Non portare a scuola oggetti di valore di alcun tipo.
  • Non lasciare mai denaro o altri oggetti ad alto valore intrinseco negli indumenti appesi agli attaccapanni o nello zaino, specie quando incustodito (anche solo per poco tempo).
  • Scrivere, ove possibile, il nome sulle proprie cose oppure caratterizzarle in modo univoco.

Ultimo ma non meno importante accorgimento per la sicurezza di chi studia e lavora negli ambienti scolastici, non solo per evitare episodi di furto, è la vigilanza assidua degli ingressi e l’attenzione alla presenza di persone ritenute estranee alla scuola.

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