Sinergie di Scuola

La Legge 104/92 disciplina i periodi di permesso o congedo che spettano al lavoratore disabile o al dipendente che assiste un parente (o affine) con disabilità. Nel corso degli ultimi anni, la normativa ha subito alcune modifiche che, se da un lato hanno ampliato la platea dei beneficiari, dall’altro hanno introdotto delle restrizioni, soprattutto per quanto riguarda il rigido ordine di priorità da rispettare per l’individuazione di coloro che hanno diritto ai congedi.

Lavoratore disabile grave

In particolare, in base all’art. 33, commi 2, 3 e 6 della Legge 104/92 il lavoratore disabile grave può chiedere di fruire mensilmente di:

  1. due ore di permesso giornaliero, per ciascun giorno lavorativo per tutta la durata del rapporto di lavoro, indipendentemente dall’orario di lavoro. A tale proposito, la circolare n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione pubblica ha precisato che non vi possono essere limitazioni orarie per una tipologia di permesso istituita direttamente dalla legge senza prevedere un contingente massimo;
  2. oppure, in alternativa, tre giorni mensili di permesso, indipendentemente dall’orario di lavoro della giornata.

La variabilità è consentita da un mese all’altro e non all’interno dello stesso mese, in quanto il CCNL Scuola, all’art. 15 comma 6 non prevede il frazionamento in ore dei 3 giorni di permesso ma si riferisce esclusivamente a “giornate” (vedi anche Circolare INPDAP n. 33 del 9/12/2002).

I permessi sono retribuiti, coperti da contribuzione previdenziale, utili a tutti gli effetti e non riducono la tredicesima mensilità (art. 80 comma 5 CCNL Scuola) né le ferie (art. 13 comma 7 CCNL Scuola).

Lavoratore che assiste il disabile grave

Diverso e più articolato il discorso relativo all’assistenza a persona con handicap grave, che prevede il diritto a fruire di tre giorni mensili, anche continuativi, di permesso retribuito (art. 33 comma 3 e 3-bis Legge 104/92), utili a tutti gli effetti, come indicato al punto precedente.

Va precisato che anche il lavoratore disabile grave può prestare assistenza a uno o più familiari che presentino gravi disabilità e che quindi può fruire cumulativamente dei permessi per se stesso e per la/le persona/e che assiste. Su tale ipotesi, la circolare DFP n. 13/2010, al punto 3, rimanda alla valutazione esclusiva e al senso di responsabilità del lavoratore verificare di poter garantire una assistenza soddisfacente e limitare la domanda alle situazioni in cui non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza.


Genitori che assistono i figli disabili gravi

Maggiori tutele sono garantite per i genitori che assistono figli (anche adottivi o affidatari) disabili gravi; i genitori lavoratori possono alternarsi nel fruire di:

  1. tre giorni mensili di permesso che possono essere richiesti a decorrere dal compimento del 1° anno di vita del figlio;
  2. oppure, fino al compimento dei tre anni di vita del figlio, permessi orari paragonati ai riposi per allattamento: due ore giornaliere se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore al giorno, un’ora in caso di orario inferiore a sei ore o part-time (circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 90543/7/488 del 26/06/1992);
  3. prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni (comprensivi dei 10/11 mesi di congedo parentale ordinario) fruibile fino al compimento del 12° anno di vita del figlio, a condizione che il medesimo non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. L’estremamente complessa materia è regolamentata principalmente dal D. Lgs 151/2001 artt. 32, 33 e 42, su cui è intervenuto, con modifiche, il D.Lgs. 119/2011 artt. 3, 4, 6, e infine il D.Lgs. 80 del 15/06/2015 artt. 7–10.

Dallo scorso mese di giugno è anche possibile fruire del congedo parentale in modalità frazionata oraria: il D.Lgs n. 80 del 15/06/2015 (Jobs Act, in vigore dal 25 giugno 2015) all’art. 7 conferma che, anche in caso di assenza di contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, «ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo».

Oltre a non poter cumulare le ore di congedo parentale con altre ore di permesso legate alla maternità, il genitore non può assentarsi per un numero di ore giornaliere superiore alla metà del suo orario medio giornaliero di servizio.

Relativamente al trattamento economico e previdenziale, è opportuno precisare che il congedo parentale:

  • va computato nell’anzianità di servizio ad eccezione degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità (il primo mese è invece valido a tutti gli effetti);
  • è retribuito con un trattamento economico intero per il primo mese e poi pari al 30% della retribuzione fino al sesto anno di età del bambino e per un periodo massimo di sei mesi complessivo fra i genitori;
  • dal compimento del sesto anno di età del bambino e fino all’ottavo anno, spetta una retribuzione pari al 30% esclusivamente nel caso in cui il reddito del genitore sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione;
  • dal compimento del sesto anno di età del bambino e fino al dodicesimo anno, il congedo non è retribuito (con l’eccezione di quanto riportato al punto precedente, tra i sei e gli otto anni);
  • è coperto da contribuzione figurativa.

Chi può chiedere di fruire dei permessi per l’assistenza?

Recenti modifiche legislative hanno definito nuove disposizioni sui permessi che possono essere richiesti per l’assistenza a portatori di handicap grave.

Sia l’INPS che il Dipartimento della Funzione Pubblica (il primo per i lavoratori privati, il secondo per il personale della Pubblica Amministrazione) hanno fornito indicazioni piuttosto omogenee sulla corretta applicazione di quanto disposto dalla Legge n. 183 del 4/11/2010 e del successivo D.Lgs. 119 del 18/07/2011 (vedi Circolari INPS n. 155 del 3/12/2010 e n. 32 del 6/03/2012, e circolari DFP n. 13 del 6/12/2010 e n. 1 del 3/02/2012).

Si chiarisce innanzitutto che i benefici per l’assistenza a una persona disabile grave non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore (anche se fruiti alternativamente) e che questo deve essere coniuge, oppure parente o affine entro il secondo grado della persona disabile.

Tuttavia, qualora il coniuge o i genitori della persona disabile grave abbiano compiuto 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, il diritto può essere esteso ai parenti e affini fino al terzo grado. Ricordiamo che per “mancanza” l’INPS intende l’assenza sia naturale che giuridica in tutte le sue forme (es. divorzio, separazione, abbandono), risultanti da documenti dell’autorità giudiziaria o altra autorità pubblica.

Interessante, a proposito del referente unico (concetto introdotto dall’art. 24 Legge 183/2010), la precisazione contenuta nella circolare prot. n. 37/001688 del 26 /06/2014 (Interpello n. 19/2014) del Ministero del Lavoro, in cui si chiarisce che, in questo caso, «debba essere dimostrata esclusivamente la circostanza che il coniuge e/o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla norma, a nulla rilevando invece, in quanto non richiesto, il riscontro della presenza nell’ambito familiare di parenti o affini di primo e di secondo grado».

Per comodità di consultazione, si riporta un prospetto dei gradi di parentela/affinità.

Fa eccezione alla regola del “referente unico”, la situazione dei genitori, che possono alternarsi nell’assistere il figlio disabile grave (pur sempre con il limite dei tre giorni di permesso mensile) proprio per il diverso ruolo che essi hanno nei confronti del figlio.

Non sono più richiesti, ai fini della fruizione dei permessi, i requisiti di convivenza, continuità ed esclusività dell’assistenza, né sono presi in considerazione parametri di distanza chilometrica tra il disabile e chi lo assiste, ma se i Comuni di residenza dei due interessati sono distanti più di 150 km tra loro, il permesso va giustificato presentando un titolo di viaggio o altra documentazione che attesti il raggiungimento della residenza dell’assistito da parte dell’assistente. È anche possibile presentare un certificato rilasciato dal medico curante o dalla struttura sanitaria presso la quale il disabile ha effettuato accertamenti, con la precisazione che il medesimo è stato accompagnato dal beneficiario dei permessi. Non è invece ricevibile un’autocertificazione al riguardo.


Congedo biennale retribuito

Diverse sono, infine, le caratteristiche del congedo retribuito fino a due anni, fruibile in modo continuativo o frazionato, previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 151/2001, modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011, n. 119.

Può essere richiesto per ciascuna persona portatrice di handicap e una sola volta nell’arco dell’intera vita lavorativa dai familiari in questo preciso ordine di priorità:

  1. il coniuge convivente;
  2. in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge convivente, subentrano il padre o la madre, anche adottivi o affidatari;
  3. in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di coniuge e genitori, uno dei figli conviventi;
  4. in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di coniuge, genitori e figli conviventi, uno dei fratelli o sorelle conviventi;
  5. infine, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di tutti i soggetti precedenti, un parente o affine di terzo grado convivente (vedi sentenza Corte Costituzionale n. 203 del 18/07/2013).

L’ordine di priorità è vincolante e non è modificabile né per limiti di età degli aventi diritto (che possono essere anche molto anziani) né per ipotesi di “impedimento” o “dichiarazioni di rinuncia” di chi è legittimato a chiedere il congedo e intende passarlo al familiare successivo in ordine di priorità, come precisato nella circolare n. 1 del 3/02/2012 del Dipartimento Funzione Pubblica.

In ogni caso, i genitori restano gli unici a non essere espressamente obbligati alla convivenza con la persona con disabilità grave da assistere.

Durante il periodo di fruizione del congedo retribuito, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, nonché all’accredito di contribuzione figurativa.

Per l’anno 2015 l’INPS ha comunicato (Circolare n. 11 del 23/01/2015) che il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo e dei relativi contributi obbligatori a carico dell’amministrazione non può eccedere, per l’anno 2015, l’importo pari a € 47.446,00.

Come si presenta la domanda

Va infine tenuto presente che le modalità telematiche di inoltro delle domande contenute in molte circolari applicative INPS sono riferibili ai lavoratori del settore privato, mentre i dipendenti pubblici, ivi compreso il personale della scuola, presenta le richieste al proprio datore di lavoro (Dirigente scolastico) che è competente ad autorizzarle.

Quindi, la richiesta del dipendente della scuola va inoltrata all’Amministrazione di appartenenza e più precisamente al Dirigente scolastico per il personale docente, educativo e Ata e all’Ufficio scolastico provinciale, se la il richiedente è il Dirigente scolastico, in quanto datori di lavoro che autorizzano la fruizione dei permessi. A tale proposito, si può utilizzare la modulistica disponibile sul sito di Sinergie di Scuola.

Il dipendente deve quindi presentare una richiesta per ottenere il diritto a fruire dei tre giorni mensili di permesso o i periodi di congedo biennale (allegando tutta la documentazione necessaria) e poi, all’inizio di ogni mese, una richiesta previsionale dei giorni/ore che si intende chiedere.

In sintesi

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