Sinergie di Scuola

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 24 del 24/03/2022 con le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di emergenza (31 marzo) a partire dal 1° aprile.

Il decreto contiene anche misure che riguardano la scuola e fanno seguito a quelle già inserite nel cosiddetto Decreto Ucraina, pubblicato in G.U. il 21 marzo, dove è stata prevista la proroga dell’organico per l’emergenza (sia ATA che docenti) fino alla fine delle lezioni. Sempre nel decreto dello scorso 21 marzo sono state stanziate ulteriori risorse, pari a 30 milioni di euro, per la gestione dell’emergenza a scuola per proseguire con l’acquisto di mascherine e materiale per l’igiene, materiali di consumo legati all’emergenza.

Di seguito le misure previste per la scuola con la fine dello stato di emergenza, che tengono conto anche delle indicazioni fornite dal M.I. con note 373 del 24/03/2022, 620 del 28/03/2022, 410 del 29/03/2022, e 461 del 1/04/2022.

Regole generali di sicurezza

  • Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.
  • È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
  • Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5 °C.
  • Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
  • Fino al 30 aprile si potrà accedere alle Istituzioni scolastiche solo esibendo il Green pass cosiddetto “base” (vaccinazione, guarigione o test).

Gestione dei casi di positività a scuola

Sull’argomento è intervenuta la circolare 410 del 29/03/2022.

Scuole dell’infanzia - Servizi educativi per l’infanzia

In presenza di almeno 4 casi di positività tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado

In presenza di almeno 4 casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Didattica digitale integrata

Gli alunni delle scuole primarie e secondarie, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Quarantena e isolamento

Con circolare 19680 del 30/03/2022 il Ministero della Salute ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19 (avvenuti in ambito extrascolastico), tenuto conto delle novità introdotte dal Decreto-Legge 24/03/2022, n. 24.

Casi Covid-19

Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento.

Valgono le stesse indicazioni contenute nella circolare 60136 del 30/12/2021“Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”.

Quindi, rispetto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Contatti stretti

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Obbligo vaccinale del personale

Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante «l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale». In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’Istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

Con circolare 620 del 28/03/2022 e poi con nota 659 del 31/03/2022 il M.I. ha fornito indicazioni più dettagliate in merito all’applicazione della norma.

Inadempimento all’obbligo

L’obbligo vaccinale continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19. L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro.

Esclusioni

L’obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Personale sospeso adibito a funzioni non didattiche

Per il personale docente ed educativo «la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati». Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale «impone al Dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla Istituzione scolastica». Inoltre «i Dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’a.s. 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica».

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito.

Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.

In proposito, il M.I. ha diffuso una nota per chiarire un aspetto controverso riguardante le misure, introdotte dal D.L. 24/2022, da attuare per i docenti non vaccinati, che potranno rientrare in servizio, ma non potranno svolgere le attività didattiche a contatto con gli alunni.

Per l’individuazione delle attività a supporto dell’Istituzione scolastica a cui adibire il menzionato personale docente ed educativo – precisa il M.I. con la nota 659/2022 – si dovrà fare riferimento all’art. 3 del CCNI del 25/06/2008, che individua tra le attività di supporto alle funzioni scolastiche il servizio di biblioteca e documentazione, l’organizzazione di laboratori, il supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto.

Inoltre, per quanto concerne la determinazione dell’orario di lavoro, la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all’insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25/06/2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l’attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni di cui all’art. 26 della Legge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla Legge 107/2015 ecc.).

Resta inteso che i Dirigenti scolastici, in attuazione di quanto espressamente imposto dall’art. 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo del Decreto-Legge 44/2021, provvederanno d’ufficio ad assegnare il personale docente ed educativo allo svolgimento delle funzioni che verranno individuate in applicazione dei criteri sopra richiamati.

Personale dirigente e ATA non vaccinato

Non svolgendo «attività didattiche a contatto con gli alunni», il M.I. ritiene, invece, che i Dirigenti scolastici e il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

Green pass base

Per l’accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. Green pass base).

Lavoratori fragili

Per i lavoratori «maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità» continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili.

Verifica automatizzata

Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate.

Organico per l’emergenza

L’organico Covid viene prorogato fino alla fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.

In proposito il M.I., con la contestata nota 373 del 24/03/2022, evidenzia che per le scuole dell’infanzia, il cui termine delle lezioni è previsto per il 30 giugno, possono essere prorogati fino a tale data, esclusivamente i contratti relativi al personale docente, e comunque entro il limite delle risorse assegnate.

Resta quindi escluso il personale ATA, il cui contratto può essere prorogato al massimo fino al 15 giugno.

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