Sinergie di Scuola

Come ogni anno, entro il 15 marzo il personale docente, educativo e ATA (ad esclusione dei Direttori SGA) interessato alla trasformazione dal tempo pieno a parziale può presentare la domanda al Dirigente scolastico della scuola di servizio, indirizzandola alla Direzione Scolastica Regionale – Ambito territoriale competente. 

Spetta al Dirigente scolastico, sentito il collegio docenti, stabilire le modalità di assegnazione su cattedre o posti compatibili con la riduzione dell’orario di lavoro.

Soggetti aventi diritto 

Ha diritto a richiedere il part-time il personale docente, educativo e ATA, il personale della scuola utilizzato in altri compiti e il personale distaccato o comandato presso enti o istituzioni differenti da quelli di titolarità, mentre sono esclusi i Dirigenti scolastici e i direttori sga. 

Non possono inoltre richiedere il part-time i docenti della scuola d’infanzia che lavorano nel solo turno antimeridiano. 

La possibilità di presentare la domanda non riguarda solo il personale con contratto a tempo indeterminato, ma anche il personale neo immesso in ruolo o il personale che instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato. Infatti, il CCNL scuola 29/11/2007, agli artt. 25 c. 6 e 44 c. 8 ha definitivamente chiarito che anche il personale a tempo determinato ha diritto a richiedere il part-time

Rientro a tempo pieno

Ai sensi dell’OM n. 446 del 1997 è consentito di ritornare al tempo pieno dopo almeno due anni di permanenza nel part-time. Prima della scadenza del biennio, eventuali domande in tal senso possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze, anche in relazione alla situazione complessiva degli organici. 

La mancata richiesta del rientro è considerata una conferma del rapporto di lavoro a tempo parziale. 

Modifica oraria o revoca

Il personale che intende modificare l’articolazione della prestazione del servizio, cioè il numero delle ore settimanali o il tipo (orizzontale/verticale), deve presentare formale richiesta, così come deve essere presentata formalmente l’eventuale revoca della domanda di part-time relativa all’a.s. 2015/2016 (per le scadenze consultare il sito dei singoli Uffici scolastici). 

Procedure per le scuole

Le segreterie scolastiche devono provvedere tempestivamente all’inserimento dei dati al sistema informatico SIDI: Personale Comparto Scuola > Gestione Posizioni di Stato  > Trasformazione Rapporto di Lavoro a Tempo Parziale > Acquisire Domande e a trasmettere le richieste in questione agli Uffici dei rispettivi Ambiti territoriali, accompagnate dal parere favorevole del Dirigente scolastico. È necessario che eventuali pareri negativi siano espressi con dettagliata e motivata dichiarazione, al fine di tutelare la posizione dell’Amministrazione nel caso di eventuali contenziosi conseguenti al diniego. Gli originali delle istanze devono essere trattenuti dalle istituzioni scolastiche per la successiva predisposizione e stipula del contratto individuale di lavoro a tempo parziale, che potrà avvenire solo previa pubblicazione a cura dell’Usp dell’elenco del personale ammesso al regime di lavoro part-time.

Successivamente alla stipula le istituzioni provvederanno:

  • all’acquisizione del contratto a SIDI, nel percorso: Personale Comparto Scuola > Gestione Posizioni di Stato  > Trasformazione Rapporto di Lavoro a Tempo Parziale > Acquisire Domande;
  • alla trasmissione di n. 3 copie del contratto e di copia della domanda alla Ragioneria territoriale dello Stato;
  • alla trasmissione di una copia del contratto all’Usp.

Precedenze

Per il personale della scuola è possibile avvalersi di quanto previsto dalla Legge 24/12/2007 n. 247, che all’art. 1, comma 44 apporta modifiche al D.Lgs. 25/02/2000, n. 61, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10/09/2003, n. 276: 

d) l’articolo 12-bis è sostituito dal seguente:
Art. 12-bis
1.  I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonchè nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5/02/1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5/02/1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 5/02/1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 

Quindi, hanno la precedenza al part-time il lavoratore affetto da grave patologia oncologica comportante ridotta capacità lavorativa e il lavoratore che assiste il coniuge, il figlio o i genitori affetti sempre da patologie oncologiche. 

Attività compatibili 

Ai sensi dell’art.1, comma 58, della Legge n. 662/1996, cui fa riferimento l’art. 4 dell’O.M. n. 446 del 1997, l’attività lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con l’amministrazione scolastica, non può in alcun caso essere costituita con altra amministrazione pubblica. 

Lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o comunque di altra attività non ammessa per il personale a tempo pieno comporta che il relativo rapporto a tempo parziale non può venir costituito con orario superiore al 50 per cento di quello previsto per l’analogo personale a tempo pieno. 

Qualora tale rapporto di lavoro, per esigenze connesse alla scindibilità dell’orario della classe di concorso, debba essere costituito per una percentuale inferiore all’entità indicata al precedente comma, la retribuzione relativa deve essere corrisposta in misura proporzionale all’orario attribuito. 

Il limite orario di cui sopra può essere superato da parte del personale che non intende svolgere alcuna attività lavorativa aggiuntiva. 

Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all’Amministrazione nella quale presta servizio, l’eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa. 

Le prestazioni lavorative possono essere esplicate se com¬patibili con gli obblighi di servizio, non comportino conflitto di interessi con le funzioni istituzionali svolte nell’ambito della scuola e non siano espressamente escluse dalla legge. 

Modulistica utile 

Nella sezione Modulistica del nostro sito, area riservata agli abbonati, è possibile scaricare i modelli in formato word compilabile e i fac-simili di dichiarazione dei titoli di precedenza e dell’anzianità di servizio che è possibile utilizzare in caso gli Uffici scolastici provinciali competenti per territorio non ne abbiano predisposti di appositi.

Compilazione della domanda

La domanda deve essere completa di tutti i dati essenziali:

  • dati anagrafici;
  • ruolo di appartenenza, classe di concorso, sede di titolarità (per il personale docente);
  • profilo professionale e sede di titolarità (per il personale ATA);
  • modalità di part-time richiesto: orizzontale, verticale, misto;
  • durata della prestazione lavorativa che, per i docenti, è di norma pari al 50% di quella a tempo pieno e per il personale ATA non inferiore al 50% di quella a tempo pieno;
  • anzianità di servizio (allegare dichiarazione);
  • possesso di eventuali titoli di precedenza (allegare dichiarazione).

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