Sinergie di Scuola

Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto che recepisce l’accordo quadro con l’Associazione delle banche italiane, è stata resa disponibile la piattaforma di Funzione pubblica che rende operativa la possibilità di erogazione dell’anticipo del Tfs, come previsto dal decreto legge 4/2019.

Sul sito è disponibile tutta la modulistica e la normativa, nonché indicazioni specifiche per i richiedenti, enti erogatori e istituti di credito.

Chi può richiedere l'anticipo

L’ex pubblico dipendente che ha o ha avuto accesso al trattamento pensionistico attraverso la maturazione dei seguenti requisiti: quota 100, pensione anticipata e pensione di vecchiaia (art. 2, comma 1, lettera i) del DPCM n. 51 del 2020).

A chi presentare domanda

L'interessato dovrà richiedere all'Ente erogatore del TFS/TFR la certificazione del diritto all'anticipazione.

Se l'ente che eroga il trattamento è l'Inps, la domanda dovrà essere presentata secondo le istruzioni indicate nell'apposita sezione del portale dell’Istituto.

Se il trattamento è erogato direttamente dalla propria amministrazione la domanda di certificazione del diritto all'anticipo sarà presentata seguendo le indicazioni fornite dal proprio datore di lavoro.

I tempi della procedura

L'Ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda rilascerà:

  • la certificazione del diritto al trattamento e il suo ammontare complessivo, indicando le date di riconoscimento dei singoli importi annuali e le eventuali precedenti operazioni di cessione sul trattamento stesso;
  • il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti;
  • l'indirizzo PEC al quale indirizzare le necessarie comunicazioni.

Il Richiedente, ottenuta la certificazione del diritto, presenterà la domanda di anticipo del TFS/TFR alla Banca (scarica il modulo per la “Domanda di anticipo della liquidazione del TFS/TFR”), allegando i seguenti documenti:

La Banca, una volta accettata la proposta, comunica all'Ente erogatore tale accettazione. L’Ente erogatore a sua volta entro 30 giorni, effettuate le necessarie verifiche, comunica alla Banca la presa d'atto della conclusione del contratto di anticipo. Qualora a seguito delle verifiche, l'Ente erogatore comunichi alla Banca un importo minore di quello precedentemente certificato (a causa di sopraggiunti perfezionamenti di pratiche pendenti, precedentemente non considerate), la proposta di contratto di anticipo decade e il Richiedente potrà eventualmente presentare una nuova domanda. La Banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all'accredito della somma anticipata sul conto corrente indicato dal Richiedente.

Consulta l’elenco degli Istituti di credito aderenti all’Accordo quadro.

Importo massimo erogabile

L'importo massimo dell'anticipo è pari a 45 mila euro, al lordo degli interessi ad esso riferiti. Il tasso d'interesse applicato è determinato secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo quadro. La Banca non può applicare all'anticipo commissioni o altri oneri oltre il tasso d'interesse.

Domande direttamente o tramite patronato

Per agevolare l’accesso alla procedura dedicata l'INPS, con messaggio 4315 del 17/11/2020, ha illustrato le modalità operative per la presentazione della domanda, sia nel caso in cui il cittadino provveda direttamente sia nell’eventualità in cui l’invio dell’istanza avvenga tramite l’intermediazione dei patronati.

 

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