Sinergie di Scuola

Azione di rivalsa

Ci siamo più volte occupati, su queste pagine, dell’azione di rivalsa che la scuola può attivare nei casi in cui un dipendente subisca un infortunio dovuto ad un terzo responsabile.

Una circolare del dicembre scorso (prot. n. 19323 del 15/12/2015) consente di riepilogare la normativa di riferimento e la procedura corretta da seguire.

In particolare, cosa si dovrà fare se l’infortunio occorso al dipendente della scuola è causato da terzi estranei al rapporto di lavoro? Vediamo nel dettaglio tutta la procedura da seguire.

Normativa di riferimento

Ai sensi dell’art. 2, D.P.R. n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sono considerati infortuni sul lavoro, e quindi oggetto della prevista tutela assicurativa, «tutti i casi di infortunio, da cui sia derivata la morte o un ‘inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un ‘inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni».

Questa norma ha la finalità di fornire tutela assicurativa in occasione di infortuni occorsi al dipendente “in occasione di lavoro”, quando sussistono, contemporaneamente, i seguenti requisiti:

  1. l’evento deve essersi verificato nell’ambiente di lavoro;
  2. il fatto deve essere occorso al dipendente in orario di lavoro;
  3. l’infortunio deve verificarsi per il lavoro, ovvero per lo svolgimento dell’attività lavorativa o di attività complementari o accessorie a quelle di lavoro.

Vi è poi una particolare forma di infortunio, caratterizzato da rischio generico aggravato da motivi di lavoro, c.d. infortunio in itinere.

L’evoluzione giurisprudenziale è stata recepita dall’art. 12 del D.Lgs. 38/2000 che, aggiungendo il comma 3 all’art. 2 del suddetto T.U., ha previsto la tutela assicurativa all’infortunio occorso ai dipendenti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, precisando che tale tragitto può essere percorso a piedi, con i mezzi pubblici e con mezzo privato, quest’ultimo a condizione che il suo uso sia effettivamente necessario.

Tutela assicurativa

L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è esercitata dall’INAIL.

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio, fornendo relativa certificazione medica.

Nell’ipotesi in cui l’infortunio sia giudicato non guaribile entro due giorni, il datore di lavoro (il Dirigente scolastico per le scuole), deve effettuare denuncia on-line alla sede INAIL del luogo dove ha eletto domicilio il dipendente infortunato.

La denuncia dell’infortunio deve essere effettuata entro due giorni da quello del ricevimento del primo certificato medico. In caso di infortunio mortale il termine è ridotto a ventiquattro ore.

Nel caso in cui non vengano rispettati questi termini, ovvero in caso di omissione della prescritta denuncia, è prevista una sanzione amministrativa a carico dell’ufficio di appartenenza.


Infortuni con responsabilità di terzi

Se l’infortunio è causato da terzi estranei al rapporto di lavoro, il Dirigente scolastico dovrà esercitare la c.d. azione di rivalsa. A tal fine, il Dirigente dovrà inviare la richiesta risarcitoria alle compagnie di assicurazione e al terzo responsabile, pari alle somme erogate “a vuoto” al dipendente nel periodo di assenza dal servizio conseguente all’infortunio e al risarcimento del danno eventualmente corrisposto dall’INAIL.

Particolare attenzione deve essere posta all’interruzione periodica e tempestiva del termine prescrizionale, che è biennale per gli infortuni verificatisi a causa di circolazione dei veicoli, quinquennale per le altre tipologie di infortunio. Il Dirigente dovrà pertanto procedere alla notifica dell’atto interruttivo tramite PEC ovvero tramite raccomandata A/R.

In presenza di responsabilità di terzi, qualora il Dirigente non dovesse porre in essere tutte le misure finalizzate al recupero di tutte le somme pagate nei confronti del responsabile civile, si configurerebbe a suo carico un’ipotesi di danno erariale.

La procedura da seguire

In caso di infortunio, il dipendente infortunato e il datore di lavoro hanno alcuni obblighi da rispettare. In particolare, il dipendente deve:

  • informare tempestivamente il proprio ufficio dell’avvenuto evento, allegando idonea certificazione medica;
  • produrre una relazione dalla quale si evinca la dinamica dell’infortunio, anche attraverso dichiarazioni testimoniali;
  • produrre la certificazione medica relativa al periodo di assenza dal servizio e, a conclusione dello stesso, il certificato medico che attesti l’idoneità a poter riprendere l’attività lavorativa;
  • informare l’ufficio di appartenenza in ordine ad eventuale opposizione o ricorso avverso le determinazioni INAIL, comunicandone l’esito.

Il Dirigente scolastico invece deve:

  • entro 48 ore dalla data della notizia dell’infortunio ovvero entro 24 ore in caso di infortunio mortale, effettuare denuncia on-line alla sede INAIL competente, corredata dalla relativa certificazione medica;
  • formulare richiesta all’INAIL volta ad acquisire le determinazioni adottate;
  • acquisire tutta la documentazione probatoria dalla quale emerga la responsabilità di terzi nella causazione del sinistro ed i dati delle rispettive assicurazioni;
  • promuovere azione di rivalsa presso i terzi responsabili e le rispettive compagnie assicuratrici, inviando agli stessi, via PEC o con raccomandata A/R, lettere di intimazione al pagamento delle somme individuate;
  • in assenza di riscontro positivo all’azione di rivalsa, interessare l’Avvocatura dello Stato, territorialmente competente, per l’eventuale attivazione di un’azione giudiziaria volta al recupero delle somme.

Se l’assenza è imputabile ad un terzo responsabile

In caso di infortunio occorso al dipendente al di fuori del rapporto di lavoro, ma che comunque lo obbligano ad assentarsi, l’amministrazione diventa titolare del diritto al risarcimento del danno che discende direttamente dall’impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa del dipendente, lasciando priva di qualsivoglia corrispettivo la retribuzione che risulterebbe quindi versata “a vuoto”.

In tali casi, il Dirigente dovrà avviare un’attività conoscitiva diretta ad accertare le ragioni dell’assenza del dipendente e alla quantificazione del danno, senza coinvolgere l’INAIL, ma provvedendo a una tempestiva richiesta di risarcimento al terzo danneggiante, nel rispetto dei termini prescrizionali.

Anche in queste ipotesi, nel caso di inottemperanza alla richiesta risarcitoria, sarà necessario coinvolgere la competente Avvocatura dello Stato per l’eventuale recupero giudiziale del credito.

Infortunio del dipendente in posizione di comando

Per l’ipotesi di infortunio occorso ad un dipendente in posizione di comando, il rapporto economico per il rimborso delle prestazioni assicurative erogate al dipendente infortunato intercorre tra l’INAIL e l’amministrazione ai cui ruoli il dipendente appartiene. Pertanto, è l’ente di provenienza del dipendente infortunato il soggetto obbligato ad effettuare gli adempimenti sopra descritti, nei confronti del quale il lavoratore eseguirà tutte le comunicazioni di propria spettanza.

Trasferimento del dipendente infortunato

Infine, nel caso di trasferimento di un dipendente infortunato, la pratica amministrativa di infortunio dovrà essere trasmessa all’amministrazione di destinazione che assume la competenza a svolgere tutti gli adempimenti necessari per la definizione.

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