Si richiede un chiarimento legale in ordine all’art. 5 del D.P.R. 249/1998 e smi in merito alla scuola “media”, nella parte in cui dispone che l’Organo di garanzia sia “di norma” composto “da un docente designato dal consiglio di istituto e [...] nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente scolastico”.
Attualmente il nostro Regolamento prevede che l’Organo di garanzia a livello di Istituto sia composto da tre membri, Dirigente scolastico, un docente e un genitore: dobbiamo necessariamente prevedere due genitori?
Se la risposta è positiva, cosa si deve inserire nel regolamento in caso di parità di voti? Si richiede anche di conoscere la durata effettiva in carica dell’Organo di garanzia di Istituto.
Da ultimo, è legittimo che anche per la scuola primaria sia applicabile una sorta di regolamento delle sanzioni disciplinari?
Il D.P.R. 235 del 21/11/2007, che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 249 del 24/06/1998, all’art. 5, comma 1 prevede che l’Organo di garanzia interno alla scuola sia istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole Istituzioni scolastiche e sia composto «di norma, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente scolastico».
Anche tenendo in considerazione la locuzione «di norma», è evidente che, in base al principio per cui la scuola è una comunità, nell’Organo di garanzia devono essere rappresentate tutte le componenti scolastiche.
Sull’argomento fornisce indicazioni più precise la circolare 3602 del 4/07/2008 del MIUR che, al paragrafo “Impugnazioni” evidenzia che «il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio definito, anche se non rigidamente, nel rispetto delle autonomie delle singole Istituzioni scolastiche – la sua composizione. Esso – sempre presieduto dal Dirigente scolastico – di norma, si compone, per la scuola secondaria di II grado da un docente designato dal Consiglio d’Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; per la scuola secondaria di I grado, invece, da un docente designato dal Consiglio d’Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori (art. 5, comma 1).
A proposito va sottolineato che i regolamenti dovranno precisare:
- la composizione del suddetto Organo in ordine:
- al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di quattro;
- alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore);
- il funzionamento dell’Organo di garanzia, nel senso che occorrerà precisare:
- se tale organo in prima convocazione debba essere “perfetto”(deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;
- il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti)».
Pur non rilevando uno strettissimo obbligo giuridico di eleggere due genitori, in nome dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, si osserva che tale scelta è congruente con le indicazioni della circolare ministeriale e garantisce l’adeguata rappresentanza di una componente (quella dei genitori) che costituisce la stragrande maggioranza della comunità scolastica.
Un regolamento che limiti a una sola unità questa rappresentanza dovrebbe contenere un onere motivazionale piuttosto stringente per derogare alla circolare ministeriale citata, diminuendo i rappresentanti dei genitori.
Al fine di ovviare all’ipotesi di parità di voti, il regolamento interno può semplicemente fare riferimento all’art. 37, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 297/1994 il quale prevede che, per gli organi collegiali della scuola, «le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente». In alternativa, è sempre facoltà regolamentare del Consiglio d’Istituto aumentare il numero dei componenti, portando – ad esempio – a due anche gli insegnanti.
Per quanto riguarda la durata effettiva in carica dell’Organo di garanzia, occorre distinguere tra quello di Istituto (organo di prima istanza) e quello regionale (organo di seconda istanza): quest’ultimo, ai sensi dell’art. 5, comma 7 del D.P.R. 249/1998, così come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 235/2007, rimane in carica per due anni scolastici.
Per l’Organo di garanzia dell’Istituto scolastico, la normativa non fissa un periodo preciso di durata in carica; tuttavia, trattandosi di un organo elettivo, istituito e disciplinato da apposito regolamento adottato dal Consiglio d’Istituto, si ritiene adeguata una durata triennale, come risulta da prassi consolidata, in modo che l’Organo di garanzia duri in carica quanto il Consiglio d’Istituto, che lo istituisce, ne disciplina le modalità di funzionamento e ne designa il rappresentante dei docenti.
Sanzioni nella scuola primaria
Per quanto riguarda infine la scuola primaria, l’impianto sanzionatorio previsto agli artt. 412-414 del R.D. 1297/1928 è sopravvissuto sino al 2020, anno in cui la Legge 92/2019 (Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica) lo ha abrogato e ha anche previsto l’estensione alla scuola primaria del Patto educativo di corresponsabilità, di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 249/1998, inizialmente previsto unicamente per il secondo ciclo.
Nella rivista on-line “Studio e Documenti” dell’USR Emilia-Romagna (num. 24, Marzo 2019 – “Responsabilità educativa: il ruolo delle sanzioni per gli studenti”), al punto “Sanzioni disciplinari nella scuola primaria” si osserva che «Forse una corretta preoccupazione pedagogica – quella di espungere il concetto di sanzioni nei primi anni di scuola – è stata un poco frettolosamente declinata in una cancellazione tout court di norme formali che traducevano il principio di responsabilità, cui gli esseri umani vanno comunque educati, seppure con forme rispettose dell’età anagrafica».
Come si legge poi nel documento dell’USR Sardegna “I procedimenti disciplinari nei confronti degli alunni come procedimenti amministrativi”, agg. Marzo 2023, al punto 1.1, «gli effetti abrogativi del D.P.R. 249/1998, sul Titolo I, Capo III (Delle punizioni disciplinari), del R.D. 653/1925, e dei commi 2-7 dell’art. 328 (Sanzioni disciplinari) del D.Lgs. 297/1994 ad opera del D.P.R. 275/1999, hanno fatto sì che le tipologie di sanzioni disciplinari comminabili agli alunni debbano rinvenirsi esclusivamente nei singoli regolamenti degli Istituti scolastici di competenza, secondo i limiti e i criteri delineati nello stesso D.P.R. 249/1998 - Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (c.d. Statuto)».
Di conseguenza, «dal 1° settembre 2020, data di entrata in vigore della Legge n. 92, l’azione disciplinare, intesa come potere di incidere giuridicamente sulla carriera degli studenti con atti di tipo disciplinare sanzionatorio, non è più tecnicamente esercitabile nei confronti degli alunni della scuola primaria, verso i quali ogni Istituzione scolastica mantiene comunque legittimamente un dovere di reazione ove si palesino condotte scorrette da parte dei giovani studenti, che eserciterà, in autonomia, tramite strategie educative di varia natura e tipologia».
Si ritiene pertanto che dalla data di entrata in vigore della Legge 92/2019, restando invariata la disposizione di cui all’art. 328, comma 7 del T.U. 297/1994 (“Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono stabilite con regolamento”), l’azione disciplinare nei confronti degli alunni della scuola primaria possa essere esercitata da ogni Istituzione scolastica con gli strumenti del regolamento di istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.
