Sinergie di Scuola

Adempimenti maturità

L’esame di Maturità per l’anno scolastico 2025/2026 prenderà il via il 18 giugno 2026 alle ore 8:30, con la prima prova scritta. La struttura complessiva resta articolata in prove scritte e colloquio orale, a cui si aggiunge il credito scolastico maturato nel triennio. Per il superamento dell’esame è necessario svolgere tutte le prove previste e ottenere almeno 60/100 complessivi.

Con l'Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26/03/2026 il MIM ha illustrato le modalità di svolgimento degli esami. All'O.M. è allegata anche la grigia di valutazione del colloquio. Per gli approfondimenti relativi all’ordinanza, si rinvia al n. 158 di Sinergie di Scuola.

Successivamente il MIM ha pubblicato 6 decreti ministeriali con i quali ha fornito disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Maturità presso indirizzi specifici.

Di seguito riportiamo i più recenti interventi riguardanti i prossimi esami.

SULL'ARGOMENTO: Speciale Scrutini ed esami primo e secondo ciclo a.s. 2025/2026

FAQ del MIM su Formazione Scuola-Lavoro 

Nel caso in cui un candidato esterno produca la domanda di ammissione agli esami di Maturità senza dichiarare e documentare lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, di FSL e di attività assimilabili alla FSL, ma dichiarando che si impegna a integrare la domanda con documentazione relativa a esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda stessa e il 30 marzo dell’anno in cui intende sostenere l’esame, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, tale domanda può essere comunque accettata?

Si ritiene che, in applicazione del principio del favor partecipationis, la domanda possa essere accettata. Ovviamente, la partecipazione all’esame è subordinata alla presentazione di idonea documentazione nei termini previsti dal citato articolo 6, comma 6, e al parere positivo di cui all’articolo 7 del medesimo decreto n. 226/2024.

Nel caso in cui un candidato interno o esterno si trovi in eccezionali e documentate situazioni personali (degente in luoghi di cura, detenuto o, comunque, impossibilitato a lasciare il proprio domicilio per un lungo periodo) che rendano impossibile effettuare/completare il monte ore previsto dal d.m. 12 novembre 2024, n. 226, per le attività di FSL o assimilabili alla FSL, tale candidato può essere comunque ammesso all’esame di Maturità?

In considerazione delle eccezionali e documentate circostanze personali che impediscono al candidato interno o esterno di svolgere o completare il monte ore previsto dal d.m. 12 novembre 2024, n. 226, per le attività di FSL o assimilabili alla FSL, il consiglio di classe cui il candidato è assegnato può disporre l’ammissione all’esame di Maturità In tale contesto potranno essere valorizzate eventuali attività di FSL o assimilabili alla FSL parzialmente svolte dal candidato nelle precedenti annualità.

Nell’articolo 2, comma 1, del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, sono menzionate “le attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale”. Cosa si intende per “contesto lavorativo non formale”?

Per la definizione di “apprendimento non formale” si rinvia al d. lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, e in particolare all’articolo 2, comma 1, lettera c), che lo definisce come apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b) (sistema di istruzione e formazione, università e istituzioni AFAM) in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

L’articolo 2, comma 2, del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, stabilisce che le attività assimilabili alla FSL “devono essere non meramente esecutive ed essere finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali”. Cosa si intende con attività “non meramente esecutive”?

Le attività assimilabili alla FSL, in quanto finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali, non possono consistere esclusivamente in mansioni di carattere esecutivo. Pertanto, tali attività dovranno corrispondere – almeno parzialmente – a mansioni di concetto (attività intellettiva svolta con un certo grado di autonomia e secondo un indirizzo di personale responsabilità e di iniziativa).

Quante ore di FSL devono svolgere i candidati interni che sono in quinta quest’anno a seguito di esami di idoneità? Si possono considerare, per tale tipologia di candidati, anche attività assimilabili svolte prima di sostenere gli esami di idoneità?

L’art. 2 comma 3 del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, espressamente stabilisce che “Le attività di cui al comma 1 [attività assimilabili] non sono in alcun modo riferibili a tutti coloro che, a seguito di esami di idoneità, siano stati già ammessi alla frequenza dell’ultimo anno di corso”. Pertanto, tale tipologia di candidati dovrà svolgere almeno un terzo del monte ore di attività di PCTO del corso di studi in cui risulta iscritta. Tali candidati, al fine della quantificazione delle ore da svolgere, possono valorizzare eventuali PCTO svolti negli anni scolastici precedenti o attività eventualmente svolte nell’ambito dei moduli di orientamento.

Nei percorsi dell’istruzione degli adulti lo svolgimento delle attività di FSL è condizione di ammissione all’esame di Maturità?

Il riferimento alle attività di FSL quale requisito per l’ammissione all’esame di Maturità contenuto nel dm 226/2024 non riguarda gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione per adulti disciplinati dal dPR 263/2012. Alla luce della formulazione dell’art. 1, comma 33, della legge 107/2015, che ha introdotto l’obbligatorietà della FSL e che fa riferimento esclusivamente agli assetti ordinamentali disciplinati dai dd.PP.RR. 87, 88 e 89 del 2010, è da ritenersi che nei suddetti percorsi di istruzione per gli adulti le attività di FSL, attesa la specificità dell’utenza, contraddistinta da bisogni formativi differenziati, e in quanto metodologia didattica, rappresentino un’opportunità per gli studenti iscritti, rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche, come già specificato nel documento “Attività di alternanza scuola lavoro – Guida operativa per la scuola” del 2015.

Come si calcola il monte ore della FSL per gli studenti interni ammessi all’esame di Maturità con abbreviazione per merito, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62?

Si ritiene che per tali candidati, che non frequentano il quinto anno, il monte ore debba corrispondere ai due terzi di quello previsto dal percorso di studi frequentato. Per la validità del percorso del candidato, le attività di FSL complessivamente svolte devono corrispondere ad almeno tre quarti del suddetto monte ore

Adempimenti di competenza delle segreterie

Infine, con nota 57478 del 29/05/2026 il MIM ha fornito indicazioni i merito alle attività a supporto della procedura e adempimenti sulla comunicazione dei dati della Maturità 2026.

A partire dal 4 giugno 2026, le istituzioni scolastiche sono tenute a svolgere tutte le attività necessarie alla comunicazione degli esiti finali degli Esami.

Le fasi sono quattro:

Fase 1: La presentazione dei candidati (dal 4 giugno)

Il primo step è affidato alle segreterie scolastiche che, attraverso il portale SIDI, dovranno gestire l’abbinamento dei candidati alle commissioni e l’inserimento dei dati di presentazione. Tra le operazioni cruciali figura l’attribuzione del credito scolastico, che può raggiungere un massimo di 40 punti (12 per il terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto).

Una novità rilevante riguarda l'impatto del voto di comportamento: per ottenere il punteggio massimo nella fascia di credito spettante, lo studente deve aver riportato una valutazione in condotta pari o superiore a nove decimi. Al contrario, per chi ha ottenuto un sei decimi, il consiglio di classe dovrà assegnare un elaborato critico sulla cittadinanza attiva da discutere durante il colloquio. Prima dell’inizio degli esami, le scuole dovranno inoltre consolidare il Curriculum della studentessa e dello studente, che sarà messo a disposizione delle commissioni.

Inoltre, dall'11 giugno 2026 sarà possibile scegliere l’applicativo software di supporto ai lavori della Commissione.

Fase 2: I lavori della commissione (dal 16 giugno)

A partire dal 16 giugno entrerà in gioco l’applicativo “Commissione Web” (CW), lo strumento digitale principale per la gestione di tutte le attività d’esame, dall’insediamento fino agli adempimenti finali. Le scuole hanno la facoltà di scegliere software alternativi, ma restano obbligate a caricare i dati di presentazione sul SIDI per garantire la corretta circolazione delle informazioni.

Fase 3: Comunicazione degli esiti (dal 1° luglio)

Una volta conclusi i colloqui, la palla tornerà alle segreterie a partire dal 1° luglio. In questa fase, i risultati finali verranno trasmessi al sistema centrale. Se la commissione ha utilizzato “Commissione Web”, il caricamento dei dati avverrà automaticamente alla chiusura delle attività; in caso contrario, la segreteria dovrà provvedere all’inserimento manuale o all’invio del flusso dati dal software locale.

Fase 4: Adempimenti finali e diploma

L'ultimo atto riguarda il rilascio dei documenti definitivi. Dopo aver ottenuto il numero identificativo del diploma, le scuole procederanno al consolidamento post-esame del Curriculum dello studente. Solo allora il documento, integrato con i risultati delle prove nazionali e dell’esame stesso, sarà accessibile ai diplomati sulla piattaforma Unica all’interno dell’E-Portfolio. Insieme al diploma, le scuole rilasceranno anche il Supplemento Europass, un certificato precompilato volto a facilitare la trasparenza delle qualifiche a livello internazionale.

Il Ministero ricorda che l'intero processo è sequenziale: ogni fase può essere attivata solo dopo la conclusione della precedente. Per supportare il personale scolastico in questo complesso iter, restano attive le guide operative sul SIDI e il numero verde dedicato del Service Desk.

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