Può capitare che il pubblico servizio garantito da una Istituzione scolastica venga interrotto o turbato nella sua regolarità: si pensi, ad esempio, agli atti vandalici o alle occupazioni studentesche che, nei loro effetti, possono determinare una concreta lesione dell’erogazione del servizio.
Si tratta di una fattispecie delittuosa con connotazione penale, come previsto dall’art. 340 del codice penale in seno alla categoria dei delitti contro la pubblica amministrazione; è un reato cosiddetto residuale con carattere sussidiario, in quanto la sua applicabilità si realizza qualora l’azione criminosa dell’autore non sia prevista da altra fattispecie penale.
Detto articolo assume comunque una valenza generale, tale da ammettere una ampia discrezionalità nella valutazione dei comportamenti lesivi del regolare andamento della pubblica amministrazione.
Quali elementi determinano il reato? Quali le casistiche ricorrenti in ambito scolastico?
Sull'argomento segnaliamo l'articolo di Nunzio Speciale in Sinergie di Scuola n. 149/2025.
