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Sabato, 03 giugno 2023

     
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25 Gen 2017

Permessi sindacali periodo 1/09/2016 - 31/08/2017

In attuazione della normativa vigente, il Miur ha provveduto alla determinazione e successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo 1° settembre 2016 - 31 agosto 2017.

Il prospetto delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale per detto periodo è stato trasmesso con la nota prot. n. 941 del 12/01/2017, con la quale sono state fornite anche le seguenti precisazioni.

Permessi sindacali retribuiti

I dirigenti delle OO.SS. rappresentative non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire, nel limite del monte ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri e orari per:

  • l'espletamento del loro mandato;
  • partecipazione a trattative sindacali;
  • partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l'anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti.

Nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata.

Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari, in quanto istituti facenti riferimento a separati contingenti diversamente determinati.

La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella  responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

Qualora le OO.SS. avessero già usufruito dall'1/9/2016 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31/8/2017.

Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale "non possono usufruire di permessi previsti dagli artt.8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese".

Cumuli di permessi sindacali retribuiti

I permessi sindacali, giornalieri e orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA e ai Dirigenti Scolastici.

Permessi sindacali non retribuiti

I dirigenti delle associazioni sindacali hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, i dirigenti scolastici devono determinare, per il periodo 1/9/2016-30/8/2017, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunicarlo alle RSU stesse. Il
contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e della normativa. 

Inoltre, "è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP".

Allo scopo di procedere all'invio dei dati richiesti attraverso il sistema GEDAP, si potranno utilizzare i parametri di accesso in possesso dei referenti già accreditati come "utenti semplici" e abilitati all'inserimento diretto dei dati con proprio codice identificativo e password forniti negli anni precedenti.

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