Sinergie di Scuola

GaE

Il Decreto Ministeriale 10 dicembre 2025, n. 247, dispone, per il personale docente ed educativo, l’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento e della prima fascia nelle graduatorie di circolo e di istituto per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28.

Il personale in questione, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie a esaurimento costituite in ciascuna provincia, può chiedere:

  • la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria; - il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;
  • la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
  • il trasferimento da una provincia a un’altra: nella provincia di destinazione, il richiedente sarà collocato - per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza e avrà il punteggio maturato, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

Inoltro dell'istanza

La domanda dovrà essere presentata per via telematica entro le ore 23,59 del 22 gennaio 2026, attraverso il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è raggiungibile anche da qui.

Scelta delle sedi

Con le stesse modalità telematiche, sarà possibile effettuare la scelta delle sedi per le graduatorie di istituto di prima fascia secondo le tempistiche che verranno comunicate con successivo avviso.

Guida operativa presentazione istanze

FAQ

1. Domanda: Cosa vuol dire il messaggio: “aspirante non presente nella base informativa o non soddisfacente le condizioni richieste (non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva)”?

Risposta: il messaggio “aspirante non presente nella base informativa o non soddisfacente le condizioni richieste (non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva)” si verifica in tutti i casi di “NON TROVATO”, che sono i seguenti:

  • quando il codice fiscale con cui l’aspirante è presente nelle GaE è diverso da quello con cui l’aspirante è registrato a polis. Se si verifica questa circostanza l’ufficio dovrà aprire una richiesta AOL di modifica base dati;
  • quando l’aspirante non è presente nelle GaE. In questo caso l’aspirante non può presentare la domanda, a meno che non rientri nella casistica di personale per cui, a fronte di una eventuale sentenza o provvedimento cautelare, la posizione dell’aspirante non sia presente sul SIDI, ma vi sia un provvedimento che dispone l’inserimento. Solo se rientra in questa casistica l’aspirante dovrà compilare il modello 1 cartaceo e presentarlo all’ufficio scolastico di destinazione, corredato del provvedimento in suo possesso che dispone l’inserimento/reinserimento nelle GaE. A chiusura istanza, l’ufficio, effettuate le verifiche, inserirà l’aspirante qualora ne abbia titolo;
  • quando la posizione è cancellata, ma non risultano a sistema le condizioni per poter procedere automaticamente al reinserimento. In quest’ultimo caso gli uffici provinciali, procederanno alle necessarie verifiche.

Se le verifiche danno esito positivo, l’ufficio deve aprire una richiesta AOL di modifica base dati per aggiornare lo stato della domanda e consentire all’aspirante di presentare domanda.

Se invece le verifiche non danno esito positivo, l’ufficio scolastico ha facoltà di non procedere al reinserimento e l’aspirante non potrà presentare l’istanza.
 

2. Domanda: Ho titolo al reinserimento in GAE per non aver presentato domanda negli anni precedenti, ma non riesco a presentare la domanda perché risulto già inserito in GAE con riserva per effetto di provvedimenti cautelari favorevoli. Come posso fare?

Risposta: Poiché l’istanza non consente lo scioglimento della riserva per ricorso pendente, l’aspirante si deve rivolgere all’ufficio per chiedere, ove ne abbia titolo, la cancellazione della riserva “T”. Se le verifiche danno esito positivo, l’Ufficio deve aprire una richiesta AOL di modifica base dati per eliminare l’inclusione con riserva. Successivamente, l’aspirante potrà accedere all’istanza e procedere con l’opzione “aggiornamento” in quanto già presente nella banca dati delle graduatorie ad esaurimento.
 

3. Domanda: Come devo indicare i servizi prestati sulle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del D.M. 255/2023?

Risposta: La classe di concorso del servizio da dichiarare dovrà riportare il codice relativo alla classe di concorso in cui è stato prestato il servizio, secondo la seguente distinzione:

  • per i servizi prestati fino al 31/08/2024 riportare il codice alfanumerico di cui al D.P.R. 19/2016;
  • per i servizi prestati a partire dall’1/09/2024 riportare il nuovo codice alfanumerico introdotto dal D.M. 255/2023, secondo la tabella di corrispondenza riportata nell’allegato 7. In quest’ultimo caso, il servizio, a prescindere da quale delle due classi di concorso accorpate sia stato prestato, verrà valutato come specifico per entrambe le classi di concorso. Rimane ferma, per le graduatorie di III fascia e di fascia aggiuntiva, il vincolo della valutabilità del servizio per una sola graduatoria a scelta dell’interessato, per non più di 6 mesi per anno scolastico.

A titolo esemplificativo, il servizio prestato nell’a.s. 2024/25 sulla classe di concorso AM12, potrà essere valutato come specifico anche nella classe di concorso AS12, ricordando che, per le graduatorie di III fascia e fascia aggiuntiva, si dovrà optare per quale classe di concorso chiederne la valutazione.

Allegati al decreto

LA PAGINA DEL MINISTERO

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