Con una recente sentenza (n. 2235 del 10/10/2025) il TAR Sicilia si è occupato del ricorso presentato da un genitore contro la bocciatura del figlio, alunno con Bisogni Educativi Speciali (BES), al termine dell'anno scolastico 2024/2025.
Il ricorrente lamentava la mancata tempestiva adozione e attuazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) adeguato e contestava che le prove d'esame di riparazione non fossero state personalizzate per le esigenze certificate dello studente.
Il Tribunale, pur riconoscendo l'eventuale inerzia iniziale della scuola, respinge il ricorso, affermando che la non ammissione è basata sull'insufficiente preparazione e che la promozione non può essere ottenuta in via giudiziaria. La decisione conclude che la documentazione fornita dall'Amministrazione scolastica dimostra che le misure compensative erano state effettivamente adottate durante gli esami di riparazione, contrariamente a quanto sostenuto dal genitore.
SULL'ARGOMENTO: Disabilità, DSA e altri BES in ambito scolastico
Quadro normativo e responsabilità legali
Le responsabilità delle scuole si fondano su un quadro normativo progressivo:
- Diritto all'apprendimento e pari opportunità (Legge n. 53/2000): la legge-delega n. 53 del 2000 stabilisce il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita e assicura a tutti "pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze".
- Riferimento ai DSA (Legge n. 170/2010): questa legge è specificamente volta alla tutela degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
- L'area dei BES (Direttiva MIUR 27 dicembre 2012): la Direttiva del 2012 ha individuato l’"area dei Bisogni Educativi Speciali" (BES), che ricomprende problematiche più vaste dei DSA. I BES includono tre grandi sotto-categorie: la disabilità, i disturbi evolutivi specifici (come deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività), e lo svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale.
- Estensione del diritto alla personalizzazione: la Direttiva del 2012 ha esteso a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento. I bisogni educativi speciali non necessariamente sono patologie e non di rado non sono certificati (o non possono esserlo) a livello medico.
Responsabilità pedagogiche e didattiche
Le responsabilità operative della scuola si concretizzano principalmente nell'identificazione degli alunni e nella redazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP):
1. Individuazione e attivazione delle misure di supporto
La scuola ha il compito di individuare gli alunni con bisogni educativi speciali, attivando le opportune misure, anche in assenza di richieste o certificazioni. L’individuazione degli alunni con BES è affidata alla competenza esclusiva del Consiglio di classe.
Quando non è presente una certificazione clinica o una diagnosi, il Consiglio di classe (o il team dei docenti nelle scuole primarie) deve motivare opportunamente e verbalizzare le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.
Anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che non danno diritto alla certificazione di disabilità o DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o meno un Piano Didattico Personalizzato (PDP), purché verbalizzi le motivazioni della decisione.
2. Redazione e attuazione del PDP
La natura dei BES, da accertarsi di volta in volta, comporta la redazione di un PDP tarato sulla persona del discente, al fine di consentire la sua piena integrazione nell’ambito della classe e il proficuo svolgimento delle attività didattiche specifiche.
La legge n. 170/2010 ha stabilito un canale di cura educativa che prevede la "presa in carico" dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto.
Se il Consiglio di classe concorda sull'efficacia di strumenti specifici, questo comporta l'adozione e la compilazione di un PDP, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative.
La scuola ha l'onere di predisporre un piano didattico personalizzato funzionale al successo scolastico degli alunni e di adottare con tempestività le misure più idonee a favorirne l'apprendimento.
3. Valutazione e scrutinio
Le norme impongono la personalizzazione delle prove di valutazione per gli alunni con BES. La valutazione degli apprendimenti, inclusi gli esami (come gli esami di riparazione), dovrebbe essere coerente con il Piano Didattico Personalizzato.
La scuola ha la responsabilità di applicare le misure compensative e dispensative previste anche durante le prove di verifica e gli esami (ad esempio, tempi aggiuntivi, utilizzo di schemi, tabelle, calcolatrice o libro di testo).
Nonostante l’onere della scuola di individuare i BES e predisporre un PDP, gli alunni che presentano tali bisogni non devono necessariamente essere promossi. Possono essere ammessi alla classe successiva solo quando ricorrono le relative condizioni, ossia quando abbiano conseguito i risultati di apprendimento prefissati. L'insufficienza nella preparazione dello studente impedisce la promozione, anche se gli interventi facilitatori della scuola sono stati tardivi o lacunosi.
