L'ANQUAP ha pubblicato una nota ANAC del 7/10/2025 riguardante le soglie di rilevanza comunitaria per i viaggi di istruzione e i corsi di lingua.
Nella nota viene confermata la posizione già assunta da ANQUAP: le scuole, in qualità di stazioni appaltanti non rientrando nell’elenco delle “amministrazioni centrali”, e quindi possono essere qualificate come “amministrazioni sub-centrali”, con la conseguente applicazione delle soglie indicate dall’art. 14, comma 1, lett. c) del Codice degli appalti, pari ad € 221.000 IVA esclusa.
In riscontro ad una richiesta di parere inoltrata da FIAVET, l'ANAC chiarisce infatti che “essendo inquadrati come amministrazioni sub centrali, gli istituti scolastici possono affidare appalti di servizi e forniture con le modalità previsti dall’art.62, comma 6, lettera c) fino alle soglie previste dall’art. 14, comma 1 lettera c)”.
Il parere ANAC continua precisando che ai sensi dell’articolo 14, lettera d), la soglia di rilevanza europea è pari ad euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
Procedure autonome e distinte o unica gara suddivisa in lotti?
Quanto al quesito relativo alla possibilità di indire procedure autonome e distinte o un’unica gara suddivisa in lotti, l’Autorità ritiene che la suddivisione in procedure autonome sia ammissibile solo qualora i servizi non possano essere assimilati per la loro natura intrinseca, presentando ciascuno specifiche peculiarità e finalità che impediscano la riconduzione a una categoria omogenea.
A titolo esemplificativo, si possono considerare tre categorie distinte:
- corsi di lingua;
- viaggi con finalità culturali o strettamente connessi al percorso formativo;
- viaggi con prevalente componente ludica.
I corsi di lingua rientrano tra i servizi sociali dell’Allegato XIV con soglia europea a € 750.000.
La suddivisione in gare autonome è possibile, quindi, nei limiti e con le condizioni sopra indicate, non potendo integrare artificioso frazionamento quando i servizi abbiano natura e finalità intrinsecamente diverse.
Cosa cambia per le attività negoziali delle scuole?
Di seguito le considerazioni dell'ANQUAP.
Il parere che può essere suddiviso in tre sezioni di interesse:
SEZIONE I
Istituzioni Scolastiche e applicazione soglia comunitaria
- Le acquisizioni di beni e di servizi di valore inferiore ad € 140.000,00 (Centoquarantamila) possono essere effettuate mediante ricorso all’affidamento diretto di cui al comma 1 lettera b) dell’articolo 50 del Decreto Legislativo 36/2023 (compresi visite e viaggi di istruzione)
- Le acquisizioni di beni e di servizi il cui valore è superiore ad € 140.000,00 e inferiore ad € 221.000,00 devono essere effettuate attraverso procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, come stabilito alla lettera e) comma 1 art.50 Decreto Legislativo 36/2023.
Questa è la prima importante semplificazione per le scuole che, come richiamato al comma 6 dell’articolo 62, non siano stazioni appaltanti qualificate.
SEZIONE II
Procedure autonome o suddivisione in lotti di un appalto
Il parere chiarisce che è obbligatorio prevedere un’unica procedura, suddivisa in lotti, qualora l’appalto abbia ad oggetto forniture di beni e servizi che possano essere ricondotte ad una categoria omogenea.
Per maggiore chiarezza l’ANAC evidenzia alcune categorie di appalti che possono essere considerate come categorie “non omogenee”:
- Viaggi con finalità culturali o connessi al percorso formativo (stage – formazione scuola-lavoro)
- Viaggi con prevalente componente ludica, difficilmente individuabili all’interno delle Istituzioni Scolastiche, nelle quali ogni attività deve presentare attività culturali.
Ma, nello specifico, cosa si intende per categoria omogenea? il termine “categoria omogenea” si riferisce a un insieme di prestazioni o lavorazioni che sono tra loro affini o analoghe per natura, funzione o caratteristiche tecniche, e che possono quindi essere considerate unitariamente ai fini dell’affidamento o della valutazione dell’offerta.
Il parere si sofferma nel sottolineare che la suddivisione in procedure autonome è possibile quando i servizi abbiano natura e finalità intrinsecamente diverse.
Pertanto, la suddivisione prevista all’interno del format di regolamento per l’acquisizione di beni e di servizi tra:
- Viaggi Italia
- Viaggi Estero
- Stage
- Formazione scuola-lavoro.
Sicuramente può consentire alle Scuole di effettuare procedure diversificate o, in alternativa, se l’importo presunto dell’appalto non supera € 221.000,00, può prevedere una unica procedura suddivisa in lotti. Queste sono scelte del Consiglio di Istituto, nell’ambito della delibera di approvazione del citato Regolamento.
AREA III
Corsi di lingue
L’argomento dei corsi di lingue può riguardare molto le Istituzioni Scolastiche.
Il parere evidenzia che i corsi di lingua sono da considerarsi come servizi sociali di cui all’allegato XIV e, pertanto, la soglia europea da prendere in considerazione è di € 750.000,00 (settecentocinquantamila). Pertanto, quando il valore presunto dell’appalto è inferiore a tale soglia, le Scuole possono procedere anche in assenza di qualificazione.
Fatta questa breve disamina, il parere ANAC appare sicuramente semplificativo e, in molti casi, risolutivo delle problematiche le scuole stanno affrontando in questo periodo in relazione agli aspetti procedurali per le visite ed i viaggi di istruzioni.
Ora non resta che procedere:
- eventuale Delibera del Consiglio di Istituto in merito all’innalzamento del limite di autonomia del Dirigente Scolastico in materia di attività negoziale;
- eventuale delibera del Consiglio di Istituto di approvazione dell’apposito regolamento con suddivisione delle visite e dei viaggi come indicato nell’area II;
- affidamento diretto per gli appalti con valore presunto inferiore ad € 140.000,00
- attraverso procedura negoziata per gli appalti di valore presunto superiore ad € 140.000,00 ed inferiore ad € 221.000,00.
Spetta ora al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Autorità di Missione procedere con l’adeguamento delle piattaforme di gestione dei progetti europei, eliminando eventuali vincoli che limitano le procedure delle Istituzioni Scolastiche fino alla soglia di € 143.000,00.
Osservazioni della FLC CGIL
"Le precisazioni dell’ANAC rappresentano un’importante semplificazione, non solo per l’individuazione delle scuole come amministrazioni sub centrali e il conseguente l’innalzamento della soglia comunitaria, ma anche per la possibilità, finora mai suggerita dall’ANAC né dal MIM, di suddividere i viaggi di istruzione e i soggiorni di studio all’estero in gare autonome che consentiranno a gran parte degli istituti scolastici di svolgere direttamente tutte le procedure di gara, senza dover ricorrere alle stazioni appaltanti qualificate.
Si tratta di disposizioni applicative del Codice dei contratti che possono certamente contribuire alla risoluzione delle criticità più volte denunciate dalle scuole e dalla FLC CGIL che ha sollecitato, finora senza esito, la convocazione urgente del tavolo delle semplificazioni, sede in cui avevamo chiesto nella prima (e ultima) riunione dello scorso giugno che tale materia venisse trattata.
In questa vicenda, in particolare, risulta evidente che l’ANAC sia intervenuta con inusuale rapidità per trovare soluzioni alle problematiche solo quando sono stati gli operatori economici a segnalarle e che non abbia ritenuto necessario fornire gli stessi chiarimenti alle scuole, nonostante le ripetute sollecitazioni.
Per la FLC CGIL è grave che il MIM abbia gestito la problematica dei viaggi di istruzione in modo confuso e contraddittorio, continuando a non comprendere che non si possono applicare alle scuole norme pensate per la pubblica amministrazione senza gli indispensabili adattamenti che il Ministero in primis deve richiedere".
