Sinergie di Scuola

Filiera formativa tecnologico-professionale

Il Decreto Ministeriale n. 221 del 14/11/2025 stabilisce le disposizioni per il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale in Italia.

Lo scopo principale è definire le procedure per la presentazione e l'autorizzazione di specifici percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale, che rappresentano una rimodulazione del tradizionale ciclo quinquennale.

L’attivazione di tali percorsi è condizionata alla stipula di un complesso accordo di rete che coinvolga istituti tecnici, ITS Academy, enti di formazione regionali, università e rappresentanti del settore produttivo.

Le proposte curricolari devono obbligatoriamente integrare e potenziare l'apprendistato formativo, le esperienze on the job e l'introduzione di metodologie didattiche innovative, digitali e laboratoriali, in linea con i fabbisogni del territorio.

La selezione e l'approvazione delle candidature avvengono tramite una Commissione tecnica istituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale (USR), che valuta la coerenza del progetto e la solidità dei partenariati.

Le disposizioni mantengono ferme le norme vigenti relative all'Esame di maturità conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Scadenze

A decorrere dall’anno scolastico 2027/2028, le candidature per l’attivazione dei percorsi possono essere presentate dal 1° al 15 ottobre di ogni anno.

Per le candidature relative invece all'anno scolastico 2026/2027, si applicano specifiche disposizioni transitorie:

  • Le candidature potranno essere trasmesse all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) territorialmente competente fino al 10 dicembre 2025.
  • L’accordo di rete potrà inizialmente essere sostituito da una dichiarazione di impegno a sottoscriverlo. In tale eventualità, l’istituzione scolastica che ha presentato la candidatura dovrà trasmettere l’accordo di rete entro e non oltre il 1° marzo 2026.

Validità dell'autorizzazione

Nel caso in cui i percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale non vengano attivati per carenza del numero di studenti, il regime autorizzatorio mantiene validità per un periodo di due anni, trascorsi i quali l’autorizzazione decade.

Le istituzioni scolastiche già autorizzate ad attivare le classi prime (sia sulla base del presente decreto sia sulla base dei decreti precedenti, come il DM n. 240/2023 e il DM n. 256/2024), sono autorizzate ad attivare classi prime anche per i successivi anni scolastici (per la stessa tipologia di percorso) senza necessità di presentare ulteriore candidatura, salvo il caso di decadenza dell'autorizzazione dopo i due anni di mancata attivazione.

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