L’Ordinanza 5531/2026 (link) della Corte di Cassazione fa finalmente un po’ di chiarezza su alcuni compiti, se non sul profilo professionale nel suo complesso, del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ora Funzionario di Elevata qualificazione, delimitando i confini della responsabilità disciplinare cui deve rispondere. La Suprema Corte, in riferimento a sanzioni disciplinari irrogate in relazione a un contratto a tempo determinato dell’anno 2017/2018, dopo un attento esame non dei fatti ma del profilo professionale enunciato nel CCNL, conclude che un lavoratore non può essere sanzionato se non fa una cosa che non è tenuto a fare.
Potrebbe sembrare un’affermazione lapalissiana, ma al mondo dell’amministrazione scolastica molti aggettivi possono essere attribuiti, fuorché quelli della logica e dell’ovvietà.
Entrando nello specifico, il Direttore in questione era stato sanzionato per aver «omesso di inviare alla proprietaria di una cartoleria il verbale di affido dell’incarico di fornitura dei testi scolastici; omesso di inviare la richiesta di preventivo per l’acquisto dei libretti scolastici; cancellato dal personal computer della scuola alcune cartelle di lavoro dell’anno scolastico trascorso e di quelli precedenti; omesso di inserire nel sistema informatico della scuola gli scrutini di alcune classi e i risultati degli esami degli alunni delle classi terze».
Secondo l’Ordinanza, la corte territoriale aveva escluso che tali condotte rientrassero nella diretta responsabilità del DSGA e la Cassazione ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato la relativa sanzione.
La decisione si basa sull’analisi delle mansioni contenute nella Tabella A allegata al CCNL Comparto Scuola 2006-2009 per il profilo D e in particolare sulla parte in cui si legge che il DSGA «Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili», mentre l’assistente amministrativo (profilo C) «ha responsabilità diretta nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante l’utilizzazione di procedure informatiche».
Ne consegue che, dicono gli Ermellini, «rispetto agli atti amministrativi e contabili, il DSGA ha la responsabilità diretta nell’attività istruttoria, nella loro predisposizione e nella loro formalizzazione, ma non ha una responsabilità diretta della fase esecutiva di tali atti. Per tale ultima fase, trattandosi di compiti direttamente attribuiti al personale ATA che il DSGA è chiamato a supervisionare, la responsabilità può esservi, ma non è diretta, bensì, semmai, di omesso controllo».
Utilizzando una delle omissioni contestate per fare un esempio concreto, vediamo che al DSGA spetta la predisposizione e la formalizzazione degli atti di affidamento della fornitura dei testi scolastici, spetta al Dirigente scolastico firmare il contratto di acquisto e spetta all’assistente amministrativo inviare gli atti all’operatore economico prescelto, in modo che quest’ultimo possa procedere con la fornitura. Ancora, spetta al Consiglio di classe effettuare gli scrutini, spetta al Dirigente scolastico o suo delegato presiedere alle operazioni, nessuna operazione – neppure la pubblicazione dei risultati – spetta al DSGA.
Certamente neppure spetta al DSGA cancellare «dal personal computer della scuola alcune cartelle di lavoro dell’anno scolastico trascorso e di quelli precedenti», e si può facilmente immaginare come il fatto abbia causato reazioni ben rappresentabili come Urlo di Munch, ma «su questa condotta commissiva» si dice sempre nell’ordinanza «non vi è censura». Mah!
La conclusione è che «è corretto e conforme a diritto il ragionamento [...]secondo cui gli omessi adempimenti della fase esecutiva possono essere astrattamente addebitati al DSGA a titolo di culpa in vigilando per omessa supervisione, ma non a titolo diretto». La responsabilità della gestione del servizio amministrativo cioè non può essere ricondotta al DSGA in via diretta, ma solo in via mediata sotto il profilo della culpa in vigilando.
La sanzione dunque sarebbe stata appropriata se fosse stata relativa alla mancata azione di coordinamento da parte del DSGA del personale di segreteria, che avrebbe dovuto provvedere all’esecuzione degli atti – comunicazione affidamento incarico fornitura, pubblicazione esito scrutini – già formalizzati (dal DSGA) e sottoscritti (dal Dirigente scolastico).
Forse la situazione complessiva denotava lacune nella preparazione professionale del DSGA in questione, cui era comunque richiesto – come a tutti i dipendenti del comparto Scuola – «di esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarità» o forse i fatti accaduti dimostravano una sua «grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio», ma in ogni caso chi ha comminato le sanzioni non ha adeguatamente approfondito i presupposti.
Ancora peggio, la seconda parte dell’Ordinanza conferma «la nullità della sanzione del rimprovero verbale in quanto non preceduta dalla contestazione degli addebiti», come abbondantemente previsto sia dal D.Lgs. 165/2001, art. 55-bis che dall’art. 12, comma 4 del CCNL Scuola 2016-2018; il procedimento disciplinare infatti, ivi compreso il rimprovero verbale, ha inizio con la contestazione scritta dell’addebito e la convocazione l’interessato per l’audizione in contraddittorio a sua difesa. Se manca la contestazione degli addebiti e il dipendente non viene ascoltato per difendere le sue ragioni, risulta «irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente», con conseguente decadenza dall’azione disciplinare e l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata.
Play back, rewind and fast forward, si direbbe nel linguaggio musicale, ma ogni procedimento amministrativo, una volta concluso, va, va veloce come il vento e non prevede l’opzione dello scorrimento lento.
Quella che invece non va veloce come il vento, ma a volte pure si inceppa, è la triangolazione DS – DSGA – Assistenti Amministrativi, dove le dinamiche sono disfunzionali per contratto e richiedono un’incessante opera di fiducia e di buona volontà reciproca per superare le criticità e le opacità delle norme di riferimento. Nella squadra di governo della scuola, il DSGA si trova nella situazione particolarmente critica di chi è collocato tra l’incudine e il martello, poiché:
- è responsabile dell’istruttoria e della formalizzazione degli atti contabili (esplicando tutte le sue competenze tecniche e giuridiche) che però non sottoscrive in quanto non ha alcuna competenza nella loro adozione: ne garantisce, cioè, la regolarità tecnica senza avere alcun potere decisionale al riguardo. Paradossalmente, gli viene richiesto di sapere quello che dice, senza che possa dire quello che sa;
- organizza autonomamente l’attività del personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze, ma non ha voce in capitolo neppure sulle esigenze di servizio da considerare per i permessi brevi o le ferie di tale personale, se non su quelle non godute entro l’anno;
- ha funzioni di verifica sui risultati conseguiti e risponde per omessa vigilanza sul personale ATA ma ha un’autonomia parziale, che non gli consente neppure di autorizzare prestazioni di lavoro straordinario quando lo ritiene necessario o, men che mai, di rilevare eventuali violazioni degli obblighi contrattuali.
Un’anatra zoppa, per dirla con una locuzione in voga di questi tempi, limitata nell’esercizio delle proprie funzioni, con difficoltà di movimento e azione, alla quale è comunque richiesto di volare per migliaia di chilometri, mantenendo ferme le rotte prestabilite per la migrazione, coordinando e monitorando uno stormo di individui che deve muoversi in modo funzionale e coeso, arrivando ogni anno a destinazione nei tempi e nei modi previsti.
In queste condizioni, schiantarsi e far schiantare anche un jumbo jet è un attimo.
Che lo tengano bene a mente i controllori di volo che guardano lo schermo dall’alto della loro torre distante e insonorizzata.
