Sinergie di Scuola

Recentemente la FLC CGIL ha proposto una sintesi delle varie tipologie di assenza per il personale ATA con contratto a tempo determinato.

C’è infatti da tener presente che le regole per la fruizione di permessi, ferie, malattia ecc. in alcuni casi cambiano rispetto al personale di ruolo e anche rispetto ai docenti.

Assenza per malattia, personale ATA con contratto al 31 agosto o al 30 giugno

L’assenza per malattia comporta la conservazione del posto per un periodo di 9 mesi in un triennio scolastico. La retribuzione in ciascun anno:

  • è intera per il primo mese;
  • 50% nel secondo e terzo mese;
  • senza retribuzione nel restante periodo.

Rif. art. 19, commi 3-4, CCNL 2007

Assenza per malattia, personale ATA su supplenze brevi

L’assenza per malattia comporta la conservazione del posto, nei limiti della durata del contratto, per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%. Anche i contratti su organico Covid sono supplenze brevi, quindi, rientrano in questo computo, mentre l’assenza per malattia causata da Covid è equiparata a ricovero ospedaliero ed è esclusa dal comporto ai fini del raggiungimento del periodo massimo previsto dal CCNL.

Rif. art. 19, comma 10, CCNL 2007

Gravi patologie

In caso di gravi patologie, che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, i giorni di ricovero ospedaliero e/o i giorni di day hospital e le assenze dovute alle conseguenze certificate delle terapie. Per questi giorni spetta l’intera retribuzione.

Rif. art. 17, comma 9 e art. 19, comma 15, CCNL 2007

Permessi del personale ATA a tempo determinato

  • 6 giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per motivi personali e familiari. Il motivo personale o familiare deve essere documentato o autocertificato;
  • 8 giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per partecipare a concorsi ed esami (compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio);
  • 3 giorni, retribuiti (anche non continuativi), per lutto per coniuge, partenti entro il secondo grado, convivente o componente la famiglia anagrafica, affini di 1° grado;
  • 15 giorni, retribuiti, consecutivi per matrimonio nei limiti di durata del rapporto di lavoro (fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio medesimo);
  • 3 giorni di permesso, previsti da particolari disposizioni di legge (art. 33, comma 3, Legge 104/1992), fruibili anche a ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

Altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

Rif. art. 15, commi 2-3; art. 19, commi 7, 9, 12 del CCNL 2007; art. 32 del CCNL 2016-2018

Permessi brevi

Al personale a TD possono essere concessi permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero, che dovranno essere recuperati, su richiesta della scuola, entro i due mesi successivi e, comunque, entro la scadenza della nomina.

Rif. art. 16, CCNL 2007

Assenze per visite, terapie, esami diagnostici

Al personale ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, fruibili su base, sia giornaliera che oraria, fino ad un massimo di 18 ore per anno scolastico. Sei ore di permesso su base oraria sono assimilate ad una intera giornata di assenze per malattia ai fini del periodo di comporto.

Riferimento: art. 33 del CCNL 2016-2018

Ferie

Al personale a TD si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie stabilite dal contratto all’art. 19, per il personale a TI, con alcune precisazioni. Le ferie sono proporzionali al servizio prestato.

Qualora la durata del rapporto di lavoro a TD sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. Il pagamento delle ferie è possibile solo in via residuale per incapienza contrattuale e solo per i supplenti brevi e temporanei.

Al personale ATA a TD, con un’anzianità di servizio fino a 3 anni, spettano 30 giorni di ferie, mentre con un’anzianità di servizio superiore a 3 anni spettano 32 giorni di ferie.

Rif. art. 19, commi 1 e 2, CCNL 2007

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