Tra i vari orientamenti applicativi pubblicati dall’ARAN, molti riguardano il personale della scuola assunto a tempo determinato.

Riportiamo di seguito quelli inerenti a congedi e permessi.

Congedo per matrimonio

CIRS87 – Il docente con contratto fino al termine delle attività didattiche può usufruire del congedo matrimoniale entro la data di conclusione del contratto di supplenza?

L’art. 19 del CCNL Scuola del 29/11/2007 rubricato “Ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato”, al comma 12 dispone che «Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio».

Tale dizione letterale, seppure l’articolo su citato non disponga di un preciso limite temporale entro cui il docente possa fruire, nell’ambito della vigenza del rapporto di supplenza, dei 15 giorni di permesso retribuito (come invece dispone l’art. 15, comma 3 per i dipendenti della scuola a tempo indeterminato: «il dipendente ha, altresì, diritto, ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso») autorizza l’utilizzo del congedo matrimoniale non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso che rimane l’occasione ma anche il momento temporale da cui si origina tale permesso.

CIRS101 – Una dipendente assunta con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico può fruire del congedo matrimoniale in occasione del matrimonio religioso, avendo già la stessa contratto matrimonio civile in un periodo antecedente alla stipulazione del contratto di lavoro con la scuola ove presta servizio e/o con altri istituti?

Il CCNL del 19/04/2018 ha mantenuto la disciplina dell’art. 19 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, rubricato “Ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato”.

Tale articolo, al comma 12, prevede che il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

Nel caso in cui un lavoratore celebri prima il matrimonio civile e successivamente quello religioso, i 15 giorni di permesso possono essere fruiti, alternativamente, o in occasione del matrimonio civile o in occasione di matrimonio religioso.

Sarà il dipendente a scegliere in quale delle due occasioni fruire del permesso.

Infatti, lo sdoppiamento temporale della celebrazione, civile e religiosa, non comporta una duplicazione del congedo, che resta unico, in quanto lo stesso può essere goduto una sola volta.

CIRS23 – Un docente a tempo determinato ha diritto a fruire dei 15 giorni di congedo matrimoniale per un matrimonio contratto prima della stipula del rapporto di lavoro?

L’art. 19 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, rubricato “Ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato”, al comma 12, prevede che il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Nel caso prospettato, essendo l’evento matrimonio avvenuto al di fuori del contratto di lavoro, in applicazione di quanto previsto dalla disposizione contrattuale sopra riportata, il dipendente non può aver diritto al congedo matrimoniale.

Congedo di maternità e paternità

CIRS79 – Qual è l’esatto computo del periodo di congedo parentale chiesto da un dipendente a tempo determinato in regime di part time verticale? È corretto contare tutto il periodo richiesto e non i soli giorni di effettivo servizio, ossia lunedì, mercoledì e venerdì?

Per quanto di competenza si osserva che gli artt. 39, comma 8, e 58, comma 8 del CCNL comparto scuola del 29/11/2007 prevedono l’applicazione al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale delle disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, in quanto compatibili e tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.

Inoltre, ai sensi dell’art. 19, comma 14 del citato CCNL al personale a tempo determinato si applicano le norme relative ai congedi parentali previsti dall’art. 12 del medesimo contratto.

Tale ultimo articolo, al comma 6, espressamente dispone che i periodi di congedo parentale «nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice». L’aver considerato i giorni festivi o, comunque, non lavorativi ricompresi all’interno dell’istituto del congedo parentale comporta che, sotto il profilo contrattuale, il calcolo di tale periodo di assenza debba effettuarsi tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di congedo richiesto.

CIRS42 – Il personale assunto a tempo determinato può fruire dei benefici in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità?

Il D.Lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), all’art. 58 contiene alcune disposizioni speciali per i rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni. In particolare esso prevede che «1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla Legge 230 del 18/04/1962, o utilizzati con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla Legge 196 del 24/06/1997, spetta il trattamento economico pari all’indennità prevista dal presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.

2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì quanto previsto dall’articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell’amministrazione pubblica presso cui si è svolto l’ultimo rapporto di lavoro».

In merito, l’art. 19, comma 14 del CCNL 29/11/2007 comparto Scuola, disciplinando ferie, permessi e assenze del personale a tempo determinato esplicita che «al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall’art. 12». Tale art. 12, comma 1, recita che «al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D.Lgs. 151/2001».

Pertanto, a parere dell’Agenzia, la disposizione legislativa e la normativa contrattuale non operano alcun discrimine in ordine alla tipologia di rapporto di lavoro, ma assicurano al lavoratore la possibilità di fruire dei benefici di cui al D.Lgs. 151/2001, sia se assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia se assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. In tale ultimo caso il godimento dei benefici avverrà nei limiti della durata del rapporto di lavoro (fatto salvo quanto previsto all’art. 24 del D.Lgs. 151/2001 in tema di prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico).

Permessi

CIRS27 – Il personale docente e/o il personale ATA assunto a tempo determinato può usufruire dei giorni di permesso per motivi personali/familiari?

L’art. 19, comma 1 del CCNL 29/11/2007 comparto Scuola, espressamente dispone che al personale assunto a tempo determinato si applicano gli stessi istituti contrattuali previsti per quello assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai successivi commi. Sotto tale ultimo profilo, il comma 7 del citato art. 19 precisa che al personale docente e ATA, ivi compreso quello di cui al comma 5 (docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica), sono inoltre attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di 6 giorni, per i motivi previsti dall’art. 15, comma 2.

Pertanto è possibile la fruizione da parte del personale scolastico a tempo determinato dei giorni di permesso non retribuito, nel limite massimo di 6 giorni per anno scolastico per le medesime motivazioni di cui all’art. 15, comma 2 del su citato CCNL. Resta fermo che il lavoratore dovrà fornire adeguata documentazione (anche mediante autocertificazione) in ordine alla motivazione personale o familiare.

Sotto tale ultimo profilo, si osserva che il ricorso all’autocertificazione implica una precisa assunzione di responsabilità sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

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