Sinergie di Scuola

I sindacati firmatari del CCNL scuola hanno trasmesso una richiesta unitaria all’Aran chiedendo di definire congiuntamente i chiarimenti da fornire in merito alla corretta interpretazione delle lettere n e o del comma 2 dell’art. 6 del CCNL scuola, riguardo alla modalità con cui va resa l’informazione successiva alla RSU circa l’attribuzione dei compensi accessori al personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto. 

A tale proposito, recentemente è stato diffuso un parere del Garante della privacy (in Sinergie di Scuola num. 44 – Dicembre 2014) secondo le organizzazioni sindacali impropriamente utilizzato come interpretazione autentica del contratto, fatto che potrebbe determinare «un inutile deterioramento delle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica», mentre è necessario ripristinare «il senso collaborativo che le norme in questione rivestono e che i firmatari del CCNL hanno inteso attribuire alle stesse».

Il parere in questione riguarda il comportamento da osservare da parte dell’amministrazione scolastica in caso di richiesta da parte di rappresentanti sindacali della comunicazione dei dati riferiti a compensi accessori erogati individualmente a lavoratori.

In primo luogo le OO.SS. denunciano che l’ARAN abbia proceduto a dare indicazioni relative al contratto collettivo nazionale di lavoro, senza coinvolgere le parti che lo hanno sottoscritto, sulla base della risposta ad un quesito che la stessa Agenzia ha rivolto unilateralmente al Garante per la protezione dei dati personali. Questo, secondo i Sindacati, starebbe comportando conseguenze rilevanti in ordine al corretto svolgimento delle relazioni sindacali, in quanto tale parere è stato utilizzato da parte dell’Organizzazione ANP, che lo sta diffondendo presso i Dirigenti scolastici «come se si trattasse di una norma di fonte contrattuale».

Il parere espresso dal Garante, con nota prot. 28510/90946 del 7/10/2014, ha fornito una propria interpretazione dell’art. 6, comma 2, del CCNL del 29/11/2007 che, di per sé, sempre secondo il parere delle OO.SS., non è produttiva di effetti sulle contrattazioni e «se fosse rigidamente trasferita, stravolgerebbe il fondamento della norma contrattuale come voluta dalle parti firmatarie».

Infatti la ratio della disposizione è volta a garantire alla delegazione sindacale trattante l’acquisizione di elementi utili a verificare, in sede di informazione successiva, la corretta applicazione dei criteri concordati in sede di contrattazione integrativa per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori.

Una informativa per aggregati finanziari, a detta dei Sindacati, vanificherebbe le finalità e le volontà delle parti contraenti che, proprio per la peculiarità delle funzioni degli organi collegiali e delle prerogative stesse del Dirigente scolastico, avevano concordato di svolgerle a consuntivo e non a preventivo.

Per tali ragioni, le OO.SS. chiedono che l’Aran, in accordo con le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, intervenga per fornire elementi di chiarezza sulla corretta interpretazione delle lettere n) e o) dell’articolo 6, comma 2, «al fine di evitare un inutile deterioramento delle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica, ripristinando il senso collaborativo che le norme in questione rivestono e che i firmatari del CCNL hanno inteso attribuire alle stesse»

«Infatti – conclude la Flc Cgil – i soggetti sindacali interessati – come evidenziato anche dal parere del Garante – hanno comunque la facoltà di accedere ai dati in questione attraverso le procedure previste dalla legge 241/1990, ma ciò comporterebbe l’insorgere di un clima conflittuale e ulteriore aggravio di lavoro per le scuole che non si attagliano certamente ad un costruttivo esercizio delle relazioni sindacali».

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.