Sinergie di Scuola

Il Garante per la protezione dei dati personali è negli ultimi anni sempre più coinvolto nel rispondere alla questione della privacy in ambito lavorativo legata alla situazione emergenziale dal Covid-19.

In particolare, si sono resi necessari interventi relativamente alle informazioni attinenti allo stato di salute dei lavoratori, specie dei cosiddetti fragili.

In proposito, riportiamo due recenti faq dell’Autorità, riguardanti il ruolo del Medico competente e i dati che può trattare.

Quali trattamenti di dati personali sul luogo di lavoro coinvolgono il medico competente?

In capo al medico competente permane, anche nell’emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori.

Nel contesto dell’emergenza gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del medico competente, tra cui rientra anche la possibilità di sottoporre i lavoratori a visite straordinarie, tenuto conto della maggiore esposizione al rischio di contagio degli stessi, si configurano come vera e propria misura di prevenzione di carattere generale, e devono essere effettuati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cfr. anche Protocollo condiviso del 14/03/2020).

Nell’ambito dell’emergenza, il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 e, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, segnala al datore di lavoro «situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti» (cfr. paragrafo 12 del predetto Protocollo).

Ciò significa che, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di settore in materia di sorveglianza sanitaria e da quelle di protezione dei dati personali, il medico competente provvede a segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l’impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. A tal fine, non è invece necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore.

In tale quadro il datore di lavoro può trattare, nel rispetto dei principi di protezione dei dati (v. art. 5 Regolamento UE 2016/679), i dati personali dei dipendenti solo se sia normativamente previsto o disposto dagli organi competenti ovvero su specifica segnalazione del medico competente, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria.

Che tipo di comunicazione deve effettuare il lavoratore dichiarato “fragile” dal medico competente e dunque già collocato in altre mansioni o in attività lavorativa a distanza che a seguito dell’effettuazione della vaccinazione ha intenzione di rientrare effettivamente in servizio in presenza?

In base al quadro normativo vigente il lavoratore può chiedere, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, l’effettuazione di una visita con il medico competente (art. 41 del D.Lgs. 81/2008) il quale potrà in quella sede trattare anche le informazioni relative alla vaccinazione effettuata.

Lo stesso valuterà, nel rispetto dei protocolli applicabili per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (v. par. 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020) e delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, se tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.

In tal caso il medico competente si limiterà a trasmettere al datore di lavoro la sola informazione relativa al giudizio di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in esso riportato.

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