Sinergie di Scuola

Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso pubbliche apposite FAQ sulle problematiche connesse all’emergenza Coronavirus in vari ambiti: sanità, lavoro, scuola, ricerca, enti locali.

Ha chiarito, in particolare, il ruolo che anche nell’attuale emergenza sanitaria deve essere svolto dal medico competente nel contesto lavorativo pubblico e privato, e ha inoltre specificato che il datore di lavoro non deve comunicare i nominativi dei contagiati al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Per quanto riguarda le scuole, queste sono tenute a fornire alle istituzioni competenti le informazioni necessarie affinché possano ricostruire la filiera delle persone entrate in contatto con una persona contagiata, ma spetta alle autorità sanitarie informare i contatti del contagiato, al fine di attivare le misure di profilassi.

L’Autorità ha poi ribadito che il soggetto pubblico o privato non può diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi delle persone contagiate dal Covid-19 o di chi è stato posto in isolamento, anche qualora la finalità sia quella di contenere la diffusione dell’epidemia.

Le FAQ per le scuole

Le scuole sono tenute ad acquisire il consenso di alunni, genitori e insegnanti per attivare la didattica a distanza?

No. Gli istituti scolastici possono trattare i dati, anche relativi a categorie particolari [vale a dire i dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, biometrici, relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale] di insegnanti, alunni (anche minorenni), e genitori nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e non devono chiedere agli interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati, neanche in relazione alla didattica a distanza, attivata a seguito della sospensione delle attività formative delle scuole di ogni ordine e grado. Peraltro, il consenso di regola non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro.

Gli Istituti scolastici devono informare gli interessati in merito ai trattamenti dei dati personali effettuati nelle attività di didattica a distanza?

Sì. Gli istituti scolastici sono tenuti ad assicurare la trasparenza del trattamento informando, con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori, gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti) in merito, in particolare, ai tipi di dati e alle modalità di trattamento degli stessi, ai tempi di conservazione e alle altre operazioni di trattamento, specificando che le finalità perseguite sono limitate esclusivamente all’erogazione della didattica a distanza, sulla base dei medesimi presupposti e con garanzie analoghe a quelli della didattica tradizionale.

La scuola può comunicare alle famiglie degli alunni l’identità dei parenti di studenti risultati positivi al Covid-19?

Spetta alle autorità sanitarie competenti informare i contatti stretti del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi. L’istituto scolastico è tenuto a fornire alle istituzioni competenti, le informazioni necessarie, affinché le stesse possano ricostruire la filiera dei contatti del contagiato, nonché, sotto altro profilo, ad attivare le misure di sanificazione recentemente disposte.

Le scuole possono svolgere riunioni dei docenti in video conferenza?

Per effetto della sospensione dell’attività didattica e delle riunioni degli organi collegiali in presenza, sono state attivate modalità di didattica a distanza e il ricorso al lavoro agile con riguardo ai servizi amministrativi. Per le medesime ragioni legate all’emergenza, anche alla luce delle indicazioni del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministero dell’Istruzione, ogni forma di riunione nell’ambito delle attività indifferibili deve essere svolta con modalità telematiche.

Il Garante ha già fornito alcune indicazioni alle scuole per orientare scelte consapevoli riguardo alle piattaforme da impiegare, sulla base delle garanzie offerte dai fornitori, in considerazione degli specifici rischi anche per i dati personali dei docenti.

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