Sinergie di Scuola

Stop alla pubblicazione on-line di graduatorie scolastiche in cui sia indicata la disabilità dei docenti. 

Con il provvedimento n. 426/2014 il Garante privacy ha dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato da un Ufficio scolastico regionale e ha vietato l’ulteriore diffusione in Internet di informazioni sulla salute e di altri dati non pertinenti riferiti a decine di insegnanti.

Come segnalato da un insegnante, sul sito web dell’Ufficio risultavano infatti pubblicate le graduatorie dei docenti e i rispettivi allegati, tra i quali gli elenchi dei “riservisti, gruppo 2: disabili art. 1, l. n. 68/99”, corredati da una legenda che dava conto dei benefici connessi, come la precedenza nell’assegnazione della sede per le persone con gravi invalidità e i relativi titoli di preferenza per gli insegnanti non vedenti. 

Le graduatorie, per di più, recavano in chiaro, oltre ai dati identificativi degli interessati, il codice fiscale e il numero di figli a carico, informazioni risultate eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità della pubblicazione. I dati in questione erano inoltre immediatamente reperibili in rete tramite l’inserimento delle generalità degli interessati nei più diffusi motori di ricerca.

Il Garante ha ricordato che per dato personale si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale». Per diffusione dei dati personali si intende invece «il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione».

La pubblicazione operata dall’Usr in questione ha causato una diffusione di dati sensibili in quanto idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, in ragione dell’espresso riferimento alla disabilità degli interessati nonché dell’espresso richiamo alla legge n. 68/1999, concernente le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e alla legge n. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

A tale proposito l’art. 22, comma 8 del Codice prevede che nel trattamento effettuato da soggetti pubblici «i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi».

L’elenco in questione contiene per di più anche informazioni eccedenti rispetto alla finalità della pubblicazione – codice fiscale e numero dei figli a carico degli interessati – condotta che ha causato un’indebita diffusione di dati personali e, in ragione dell’indicizzabilità da parte dei motori di ricerca, è suscettibile di recare pregiudizio alla riservatezza individuale e di incrementare il rischio di abusi e furti di identità.

Anche il Miur con apposite circolari, riguardo al divieto di pubblicare dati sensibili nelle graduatorie di circolo e di istituto, ha chiarito che «non è consentita la pubblicazione, accanto ai dati strettamente necessari all’individuazione del candidato (nome, cognome, punteggio, e posizione in graduatoria) di ulteriori dati, come, ad esempio, il domicilio o il recapito telefonico poiché la conoscenza da parte di terzi dei dati in parola non è strettamente necessaria per raggiungere le finalità istituzionali sottese alla pubblicazione della graduatoria, né esistono nell’ordinamento specifiche norme che consentano la pubblicazione di dati comuni diversi da quelli necessari».

Per tali ragioni il Garante, oltre a vietare l’ulteriore diffusione in Internet dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute della segnalante e degli altri soggetti interessati oltreché degli altri dati eccedenti contenuti nell’elenco menzionato nel presente provvedimento, ha prescritto all’Ufficio scolastico regionale di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni del Codice privacy e delle Linee guida in materia di trasparenza e pubblicità, di recente adozione, rispettando in particolare il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati e le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca attraverso apposite circolari. L’Autorità si è riservata inoltre di valutare, con separato provvedimento, gli estremi per contestare all’Ufficio scolastico regionale la violazione amministrativa prevista per l’infrazione del Codice.

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