Sinergie di Scuola

I dati personali, soprattutto se sensibili, meritano tutela anche nell’ambito del rapporto di lavoro: pertanto devono essere comunicati esclusivamente  alle persone o agli uffici che ne possano legittimamente avere conoscenza. 

In una serie di recenti provvedimenti, riassunti nella newsletter del 28/11/2013, il Garante per la protezione dei dati personali torna ad occuparsi di trattamento di dati effettuati dalla pubblica  amministrazione. 

Alcuni dipendenti pubblici avevano infatti segnalato la violazione della propria privacy, in quanto le amministrazioni di appartenenza avevano comunicato a terze persone dati riguardanti la loro salute o altre informazioni riservate, come quelle relative a procedimenti disciplinari che li vedevano coinvolti.

Un caso riguarda un ente regionale (doc. web n. 2774063 del 10/10/2013), che aveva inviato un’unica e-mail non solo ai dipendenti da sottoporre a ulteriori accertamenti per verificare se continuasse a sussistere l’idoneità al lavoro, ma anche a vari uffici della stessa amministrazione, alcuni dei quali peraltro non competenti sulla questione. Dal tipo di esami prescritti, ogni destinatario poteva evincere informazioni sulle condizioni di salute del personale interessato. Secondo il Garante, tale comunicazione, giustificata dall’ente con la necessità di organizzare i turni di lavoro del personale in servizio, costituisce invece un illecito trattamento di dati sensibili.

Un altro caso di violazione della privacy dei lavoratori ha interessato una Azienda sanitaria provinciale (doc. web n. 2753605 del 10/10/2013) che, per supposte ragioni di “speditezza ed economicità”, aveva inviato una nota di sollecito al Comitato di verifica per le cause di servizio di dieci dipendenti. Anche in questa occasione non era stata effettuata una comunicazione individuale poiché tutti i dipendenti della Asl erano infatti stati messi in copia ed erano venuti a conoscenza di informazioni idonee a rivelare le condizioni di salute degli altri lavoratori ai quali era indirizzata la stessa mail.

È stata anche accolto il reclamo (doc. web n. 2747867 del 3/10/2013) di una dipendente pubblica che aveva segnalato il comportamento del proprio ente, che, in occasione della liquidazione del premio di risultato al personale, aveva reso noto ai suoi colleghi le note valutative e due sanzioni disciplinari da lei ricevute. La comunicazione di tali informazioni ad altre persone non era prevista da alcuna specifica norma di legge o regolamento, e sarebbe pertanto dovuta rimanere riservata.

Può però capitare che alle segnalazioni e reclami del personale non corrispondano effettivi comportamenti illeciti. A tale proposito, la newsletter del Garante fa riferimento ad altri due casi (doc. web n. 2501216 e 2174582) in cui alcuni lavoratori si erano lamentati di aver ricevuto dalle rispettive amministrazioni regionali comunicazione di una sanzione disciplinare in busta aperta, consentendo così a terzi di poterla leggere. Il Garante, sulla base degli accertamenti effettuati, pur avendo rilevato delle carenze organizzative in merito al trattamento dei dati personali, non ha riscontrato violazioni in merito a quanto segnalato: le contestazioni, infatti, erano state inoltrate attraverso incaricati del trattamento che, per l’attività svolta, erano pienamente legittimati a conoscerne il contenuto delle comunicazioni.

Nei vari  provvedimenti adottati, l’Autorità ha comunque sempre ricordato che il trattamento dei dati deve garantire un adeguato rispetto del diritto alla dignità e alla riservatezza del lavoratore, privilegiando forme di comunicazione individualizzate. Per quanto riguarda le informazioni di carattere sensibile relative ai dipendenti, l’Autorità  ha sottolineato che la trasmissione a terzi può avvenire solo in presenza di una idonea base giuridica e solo laddove esse siano realmente indispensabili per perseguire le specifiche finalità di rilevante interesse pubblico.

Il Garante ha prescritto a tutte le amministrazioni che hanno trattato illecitamente i dati dei lavoratori di adottare opportune e idonee misure per adeguare le procedure interne alla normativa sulla privacy e ha avviato nei loro confronti specifici procedimenti sanzionatori.

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