Sinergie di Scuola

Prima dell’estate il Garante per la protezione dei dati personali ha presentato alla Camera dei Deputati la Relazione sull’attività 2010, che traccia il bilancio del lavoro svolto dall’Autorità lo scorso anno.

Molti sono i provvedimenti illustrati nel documento (i provvedimenti collegiali adottati nel 2010 sono stati circa 600).

Tra gli interventi più rilevanti, alcuni hanno interessato scuola e università (graduatorie scolastiche, anagrafe nazionale degli studenti, uso di telecamere, pubblicità scrutini e voti scolastici, preiscrizioni universitarie), la pubblica amministrazione in genere (trasparenza degli emolumenti pubblici, pubblicazione e diffusione dei dati personali on line) e Internet (motori di ricerca, Google Street View, Facebook e social network, illegittima conservazione dei dati sulla navigazione in rete, forum e blog, semplificazioni per piccoli Internet provider, profilazione on line).

Vediamo in sintesi i provvedimenti di maggior interesse per le istituzioni scolastiche.

Buoni pasto differenti in base alle fasce di reddito

Un Comune, per prevenire eventuali abusi, ha fornito buoni pasto di colori differenti in relazione alla fascia di reddito di appartenenza delle famiglie degli studenti beneficiari, rendendo così conoscibile a chiunque accedesse alle mense scolastiche le condizioni di reddito delle famiglie. Facendo seguito alla richiesta di informazioni e alle indicazioni del Garante, il Comune ha garantito che sarebbero stati stampati buoni pasto dello stesso colore per tutti i beneficiari, indipendentemente dalla fascia di reddito di appartenenza, che potrà così evincersi solo dalle lettere “A” e “B” apposte su ogni singolo buono (Nota 17 dicembre 2010).

Dati degli studenti comunicati ad un esercizio commerciale

I genitori di uno studente hanno segnalato al Garante  l’avvenuta comunicazione da parte di una scuola ad un esercizio commerciale degli elenchi comprensivi di generalità e classe degli studenti, per consentire di individuare le divise scolastiche da fornire. Il Garante ha vietato l’ulteriore comunicazione dei dati degli allievi a qualsiasi soggetto privato, in assenza di una specifica norma di legge o di regolamento (Provvedimento del 13 maggio 2010).

Comunicazione dei dati da parte dell’Invalsi

L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) aveva effettuato una comunicazione al Garante per poter trasmettere all’Ufficio scolastico regionale della Lombardia che ne aveva fatto richiesta, in mancanza di apposita normativa, «i dati relativi agli esiti della prova nazionale svolta nell’ambito dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, disaggregati a livello di scuola e di classe».

L’Ufficio ha al riguardo fatto presente che l’INVALSI, quale ente di ricerca di diritto pubblico, può comunicare dati personali a soggetti diversi da un’università o istituto o ente di ricerca o ricercatore, che ne facciano richiesta per il perseguimento di scopi non di natura statistica, solo in forma aggregata o secondo modalità che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite identificativi indiretti (Nota 4 ottobre 2010).


Costituzione dell’anagrafe regionale degli studenti

Ad una Regione, che aveva chiesto chiarimenti per costituire la propria anagrafe regionale degli studenti, il Garante, dopo aver precisato che il sistema nazionale delle anagrafi è composto dall’anagrafe nazionale degli studenti, dalle anagrafi regionali degli studenti e dalle anagrafi comunali della popolazione, ha evidenziato che il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca ha adottato, sentito il Garante (Parere 16 giugno 2010), un decreto con il quale ha istituito l’anagrafe nazionale degli studenti, individuando i tipi di dati che devono confluirvi e i soggetti legittimati ad accedervi (Nota 24 settembre 2010).

Comunicazione di dati personali tra scuola e ASL

Una direzione didattica ha comunicato l’intenzione di trasmettere l’elenco nominativo degli insegnanti, bambini e altri operatori transitati presso l’istituto a partire dal 2000, all’azienda sanitaria locale, che ne aveva fatto richiesta per interventi di sanità pubblica, divenuti necessari in seguito al decesso di due bambini iscritti alla scuola elementare. In merito, è stato rappresentato che tale operazione configura una comunicazione di dati personali non sensibili tra due soggetti pubblici, ammissibile se prevista da una norma (art. 19, comma 2 del Codice). In particolare, le norme di settore attribuiscono alle aziende sanitarie funzioni di vigilanza in merito all’igiene e alla medicina scolastica negli istituti di istruzione, nonché la promozione di azioni volte a rimuovere le cause di malattia di origine anche umana. Pertanto, nel rispetto dei princìpi di pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione alle finalità del trattamento perseguite, non è necessaria alcuna comunicazione preventiva al Garante (Nota 23 marzo 2010).

Sito web che raccoglie e diffonde dati già disponibili on-line

Per facilitare la consultazione dei dati degli iscritti nelle graduatorie a esaurimento del personale docente, pubblicate sui siti web degli uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione, una società ha chiesto al Garante di essere esonerata dall’obbligo di rendere l’informativa.

Il Garante ha accolto l’istanza di esonero formulata dalla società per la ritenuta impossibilità di rilasciare l’informativa individuale a tutti gli interessati (pari a circa 300.000 unità), nonché in considerazione dell’utilità sociale rivestita dal progetto e delle specifiche previsioni in materia.

L’Autorità ha comunque prescritto alla società di pubblicare sul proprio sito un’idonea e preventiva informativa a vantaggio di tutti i docenti interessati, dalla quale emergano le puntuali caratteristiche del trattamento effettuato in ordine ai loro dati personali (Provvedimento 6 marzo 2010).


Videosorveglianza a scuola e tutela dei minori

Il Garante ha anche fornito chiarimenti sull’istallazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici ribadendo, in particolare, la necessità di garantire il diritto dello studente alla riservatezza e prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l’armonico sviluppo della personalità dei minori. L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza è ammissibile solo se indispensabile per tutelare l’edificio e i beni scolastici da atti vandalici, riprendendo solo le aree interessate, attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti e vietando la messa in funzione delle telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche all’interno della scuola.

Inoltre, laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l’angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo le aree non strettamente pertinenti l’edificio; infine è stato ricordato che il mancato rispetto di quanto prescritto al riguardo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall’art. 162, comma 2-ter, del Codice (Note 28 luglio e 28 dicembre 2010).

Divieto del controllo a distanza dei lavoratori

Sempre in ambito scolastico, alcune rappresentanze sindacali hanno lamentato la collocazione delle telecamere in prossimità dell’apparecchiatura marcatempo utilizzata per rilevare le presenze del personale ATA o del registro utilizzato dai docenti per documentare le loro presenze, in modo da rendere possibile un controllo dell’attività dei lavoratori.

Al riguardo, il Garante ha fatto presente che nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa, e quindi di installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità; non devono perciò essere effettuate riprese al fine di verificare la correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa (ad esempio, orientando la telecamera sul badge). Inoltre, quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro, devono essere osservate le garanzie previste in materia: in tali casi gli impianti “dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti” (Note 7 e 15 dicembre 2010).

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