Sinergie di Scuola

La Relazione del Garante sul diciannovesimo anno di attività e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy traccia il bilancio dell’attività svolta nel 2015 e indica le prospettive di azione verso le quali l’Autorità intende muoversi, con l’obiettivo di assicurare una efficace protezione dei dati personali, innanzitutto on-line, e rispondere alle sfide poste dai nuovi modelli di crescita economica e alle esigenze di tutela sempre più avvertite dalle persone.

Il trattamento di dati personali effettuato nell’ambito dell’istruzione scolastica è stato oggetto di particolare attenzione anche nel 2015. Vediamone alcuni degli interventi.

Carta “IoStudio”

Con il provvedimento 28 maggio 2015 il Garante ha reso parere favorevole sullo schema di decreto del MIUR recante la Regolamentazione per la realizzazione e consegna della Carta dello studente denominata “IoStudio”. Tale schema prevede che il Ministero, per il tramite delle segreterie scolastiche, attribuisca una Carta, nominativa e idonea ad attestare lo status di studente, a tutti i frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie. La Carta, utile per il conferimento di agevolazioni e sconti per l’accesso a beni e servizi di natura culturale, per la mobilità nazionale e internazionale, per l’acquisto di materiale scolastico, è prodotta da un fornitore designato quale responsabile del trattamento, non autorizzato alla conservazione dei dati degli studenti. Essa, inoltre, può essere utilizzata, su richiesta dello studente o di chi ne esercita la potestà genitoriale, altresì come “borsellino elettronico”. A tal fine, previa autenticazione sul Portale dello studente, l’interessato è reindirizzato sul portale del fornitore della Carta che, in tal caso in qualità di autonomo titolare del trattamento, effettua la raccolta dei dati necessari per l’espletamento del servizio richiesto.

Disabilità e Anagrafe Studenti

Il MIUR ha sottoposto al parere del Garante anche uno schema di regolamento in materia di trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di disabilità degli alunni censiti nell’Anagrafe nazionale degli studenti. Lo schema di regolamento definisce in particolare i criteri e le modalità di accesso ai dati di natura sensibile, le misure di sicurezza nonché la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati. Comportando la richiamata normativa il trattamento, con l’ausilio di strumenti elettronici, di dati idonei a rivelare lo stato di salute di un ingente numero di soggetti minori di età, l’Ufficio ha fornito ai competenti uffici del MIUR diverse indicazioni volte, in particolare, alla più rigorosa applicazione del principio di indispensabilità nell’individuazione del tipo di dati trattati, alla definizione delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nonché alle misure di sicurezza applicate per prevenire rischi di distruzione, perdita o accessi non consentiti ai predetti dati. L’Autorità ha, quindi, condizionato il proprio parere favorevole richiedendo che nell’allegato tecnico allo schema di decreto sia individuato un termine certo e proporzionato per la conservazione dei file di log relativi alla registrazione degli accessi.

Videosorveglianza

L’Autorità ha avuto occasione di ricordare, ad un istituto professionale e ad un istituto magistrale, che nel provvedimento generale dell’8 aprile 2010 è stata ribadita la necessità di garantire il diritto dello studente alla riservatezza, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l’armonico sviluppo della personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro diritto all’educazione. È stato inoltre evidenziato che può risultare ammissibile l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate, attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti e vietando la messa in funzione delle telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all’interno della scuola.

È stato infine chiarito che, laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l’angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l’edificio, evidenziando espressamente che il mancato rispetto di quanto prescritto al riguardo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall’art. 162, comma 2-ter, del Codice.

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