A inizio luglio il Garante ha presentato la Relazione annuale 2020, contenente una sintesi dei provvedimenti adottati in materia di privacy nell’anno della pandemia.

Come ogni anno, un paragrafo è dedicato all’istruzione scolastica. Particolarmente intensa è stata infatti l’interlocuzione con il M.I. e le scuole nel corso di incontri e contatti volti a fornire chiarimenti e indicazioni in merito alla corretta applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche e soprattutto alla luce delle diverse iniziative assunte per assicurare la prosecuzione delle attività didattiche e formative nel contesto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Didattica a distanza

A partire dalle prime settimane dell’emergenza sanitaria, numerosi sono stati i reclami e quesiti riguardanti diversi profili relativi alla protezione dei dati personali sollevati dal crescente ricorso alle piattaforme per la DaD resosi necessario a seguito dalla sospensione delle attività scolastiche e di formazione superiore prevista a partire dal D.P.C.M. 8/03/2020.

Intervenendo fin da subito con il provvedimento del 26/03/2020, n. 64, è stato chiarito che le scuole non devono richiedere a personale scolastico, studenti e genitori il consenso al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto tale trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente poste in essere. I titolari sono però tenuti a informare gli interessati (con un linguaggio comprensibile anche ai minori) circa le sue caratteristiche essenziali.

È stato evidenziato che le scuole, nell’individuare gli strumenti più utili per la realizzazione della DaD, devono orientarsi verso piattaforme che siano in grado di soddisfare le effettive esigenze didattiche e formative e che offrano, al contempo, maggiori garanzie sul piano della protezione dei dati personali, prestando particolare attenzione a quelle che includono una pluralità di servizi, non sempre specificatamente rivolti alla didattica. Il trattamento di dati effettuato per conto della scuola deve essere limitato a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica online e non deve essere effettuato per finalità ulteriori, proprie del fornitore; in tale quadro, i gestori delle piattaforme non possono condizionare la fruizione dei richiamati servizi alla sottoscrizione, da parte di studenti o famiglie, di un contratto o alla manifestazione del consenso al trattamento dei dati per la fornitura di servizi on-line ulteriori, non collegati all’attività didattica.

Nel caso in cui si ritenga necessario ricorrere a piattaforme che erogano servizi più complessi (anche non rivolti in via esclusiva alla didattica), si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione.

Contatti stretti di contagiati

Non spetta agli Istituti scolastici ma alle autorità sanitarie competenti informare i contatti stretti del contagiato al fine di attivare le previste misure di profilassi; l’Istituto scolastico è tenuto a fornire alle istituzioni competenti le informazioni necessarie a ricostruire la filiera dei contatti del contagiato e, sotto altro profilo, ad attivare le necessarie misure di sanificazione.

Campagne di screening

In merito alle campagne di screening sulla positività al Covid-19 che le strutture sanitarie possono promuovere in contesti a rischio di contagio, come quello scolastico, è stato evidenziato che la partecipazione degli alunni ai test può avvenire solo su base volontaria e che il ruolo della scuola deve limitarsi a quello di promozione, supporto e intermediazione tra struttura sanitaria e famiglie, evitando (di regola) di acquisire dati personali, essendo la struttura sanitaria l’unica legittimata a raccogliere le adesioni e a comunicare i risultati alla famiglia.

Composizione delle classi

Infine, riguardo ai numerosi quesiti relativi alla possibilità per le scuole di pubblicare sul sito web istituzionale i dati relativi alla composizione delle classi in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, il Garante ha chiarito che – in assenza di una specifica disposizione normativa – le scuole che intendano garantire in via preventiva la conoscibilità di tali informazioni devono utilizzare modalità idonee ad assicurare la tutela dei dati personali e dei diritti degli interessati, ad esempio tramite apposita comunicazione all’indirizzo email fornito dalla famiglia in fase di iscrizione per le classi prime delle scuole di ogni ordine e grado o utilizzando, nelle restanti ipotesi, l’area documentale riservata del registro elettronico a cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

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