Sinergie di Scuola

Un recente parere del Garante per la protezione dei dati personali riguarda la richiesta, da parte di alcune rappresentanze sindacali, della comunicazione di dati riferiti a compensi erogati individualmente a lavoratori. Il parere è stato emesso in risposta ad un quesito, avanzato dall’Associazione Nazionale Presidi (ANP), relativo alla legittimità di disposizioni adottate nella regione Marche, tendenti ad obbligare i dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado a comunicare alle OO.SS. i compensi individuali accessori di ciascun dipendente.

Nella risposta, inviata anche all’Aran, il Garante affronta diverse questioni.

La disciplina generale

In base alla disciplina di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) il datore di lavoro pubblico può trattare i dati personali dei lavoratori nei limiti in cui ciò sia necessario per la corretta gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle previsioni che riguardano le proprie funzioni istituzionali e disciplinano il rapporto di lavoro, contenute in leggi, regolamenti, contratti e in accordi collettivi, ponendo in essere operazioni di trattamento proporzionate alle finalità perseguite.

Inoltre, sempre in base al Codice, la comunicazione (e la diffusione) di dati personali da parte di un soggetto pubblico a privati (nel caso di specie, le organizzazioni sindacali) può essere lecitamente effettuata nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, quando tale operazione sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

La disciplina contrattuale

In base ad alcune disposizioni contenute nei contratti collettivi applicabili per i singoli comparti, determinate informazioni in materia di gestione del rapporto di lavoro possono essere oggetto di specifici diritti di informazione (preventiva o successiva) in favore delle parti sindacali.

A proposito, il Garante ha chiarito, in più occasioni, che solo ove «il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l’informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale» (come nel caso del CCNL Scuola, lett. n dell’art. 6), è possibile procedere a tale comunicazione.

Nei restanti casi, è consentita «solamente la comunicazione in forma anonima». Anche le Linee guida del Garante dispongono che: «per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi, l’amministrazione può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili. È il caso, ad esempio, [del] l’erogazione dei trattamenti accessori».

Le conclusioni del Garante

Da un lato, quindi, il CCNL scuola, nell’individuare le materie di informazione successiva alle organizzazioni sindacali, a livello della singola istituzione scolastica, consente che l’informativa sindacale venga effettuata in forma nominativa con specifico riguardo al personale coinvolto nelle attività finanziate con il fondo d’Istituto. Dall’altro, però, dal quadro normativo di riferimento non emerge alcuna specifica fonte normativa o negoziale che preveda espressamente la comunicazione dei compensi accessori erogati individualmente.

Per il Garante dunque, in base alla disciplina di protezione dei dati personali e alle disposizioni contrattuali, le informazioni concernenti i compensi accessori corrisposti al personale nell’ambito dei progetti finanziati con il fondo d’Istituto potranno essere oggetto di comunicazione sindacale solo in forma aggregata, indicandone l’importo complessivo, eventualmente “per fasce” o “qualifiche”; non potranno invece essere oggetto di comunicazione gli importi dei compensi riferibili a singoli lavoratori individuabili.

La pubblicazione dei dati

Sebbene non previsto nel quesito, il Garante precisa anche che il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) prevede la pubblicazione obbligatoria, tramite il sito web istituzionale, da parte delle pubbliche amministrazioni dell’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti, nonché «l’entità del premio mediamente conseguibile dal personale [...], i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata».

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