Sinergie di Scuola

Recentemente l’USR per il Piemonte ha raccolto nella nota prot. n. 1711/2015 la normativa di riferimento e le principali pronunce giurisprudenziali su diversi aspetti legati al rispetto della privacy in ambito scolastico. 

Infatti, nel corso degli ultimi anni la tematica della protezione dei dati personali ha subito molteplici cambiamenti in ogni ambito, compreso quello scolastico. In quest’ultimo settore da un lato è mutato il rapporto tra il diritto alla riservatezza e la tutela di altri valori, quali il diritto alla sicurezza e il diritto alla conoscenza, aspetti ormai fondamentali dell’epoca attuale. Dall’altro lato, lo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione offre continuamente nuove possibilità di acquisizione, conservazione, utilizzazione dei dati e delle informazioni, a costi sempre più contenuti. 

Tra gli argomenti trattati, la questione dell’uso di videofonini, foto e registrazioni di vario genere. L’utilizzo è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, in particolare della loro immagine e dignità. Le istituzioni scolastiche possono comunque, nella loro autonomia, decidere come regolamentare o se vietare del tutto l’uso dei cellulari, smartphone e tablet all’interno delle aule di lezione o nelle scuole stesse. Non si possono, in ogni caso, diffondere immagini, video o foto sul web o comunicare sistematicamente i dati personali di altre persone senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l’esplicito consenso. Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono quindi prestare particolare attenzione a non pubblicare on-line immagini (ad esempio su blog, siti web, social network) o a diffonderle tramite app di messaggistica istantanea. 

È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti, ecc.) e ottenere il loro esplicito consenso. Nell’ambito dell’autonomia scolastica gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire gli apparecchi in grado di registrare. 

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario, di regola, ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video. 

Docente ripresa con il cellulare e video diffuso su Youtube

Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 3134 del 9/11/2009 si è occupato del caso di un alunno che aveva ripreso per mezzo di un telefono cellulare l’atteggiamento irriverente di alcuni compagni nei confronti della docente durante le ore di lezione della stessa e, dopo avere inserito dei commenti scritti ai filmati, li aveva divulgati tramite internet su Youtube. Il Tribunale, nell’escludere la responsabilità dell’amministrazione scolastica ex art. 2048 c.c. per non avere la stessa docente impedito il fatto, osservava in primo luogo che gli artt. 10 c.c. e 96 e segg. L. 633/194115, vietano la pubblicazione di filmati, senza il consenso della persona ritratta, in quanto tale atto costituisce una violazione del diritto all’immagine, oltre che alla privacy. In secondo luogo l’Organo giudicante rilevava che «il fatto illecito, imputato al convenuto, non è stato posto in essere durante il tempo in cui l’alunno si trovava sotto la sorveglianza della professoressa, in quanto la semplice registrazione di immagini, con il telefono cellulare, non costituisce un illecito. Il fatto illecito, che ha causato danno, è invece l’aver reso pubbliche tali immagini su internet e tale evento è avvenuto in un momento successivo, quando il convenuto non si trovava più sotto il controllo dell’attrice». Sulla base di tali principi i genitori esercenti la patria potestà venivano quindi condannati al risarcimento del danno a favore della professoressa.

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