Sinergie di Scuola

Nel caso di un concorso pubblico, non è ammesso l’accesso civico agli elaborati scritti e ai curricula vitae dei candidati, nonché ai verbali di correzione degli elaborati.

È quanto afferma il Garante per la protezione dei dati personali, che con proprio parere ha confermato la decisione dell’Università degli Studi di Firenze di negare ad una persona l’accesso civico generalizzato ai documenti di cui sopra. La messa a disposizione di tale documentazione, infatti, avrebbe potuto arrecare un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali dei partecipanti stessi.

In primo luogo, per gli specifici profili inerenti all’accesso civico alla copia degli elaborati scritti di un concorso pubblico, si deve tenere presente che tali documenti, in generale, sono indicativi di molteplici aspetti di carattere personale circa le caratteristiche individuali, relativi ad esempio alla preparazione professionale, alla cultura, alle capacità di espressione, o al carattere del candidato, che costituiscono aspetti valutabili nella selezione dei partecipanti. Inoltre, in alcuni casi, e a seconda della traccia sottoposta, il contenuto degli elaborati è capace di rivelare anche informazioni e convinzioni che possono rientrare nelle «categorie particolari di dati personali» di cui all’art. 9, par. 1, del Regolamento (si pensi, in particolare, a elaborati nei quali potrebbero evincersi «opinioni politiche», «convinzioni filosofiche o di altro genere»).

Analogamente, i contenuti generalmente inseriti nel curriculum vitae sono molteplici e la relativa ostensione può consentire l’accesso, a seconda di come è redatto il CV, a numerosi dati (es.: nominativo, data e luogo di nascita, residenza, telefono, email, nazionalità) e informazioni di carattere personale (es.: esperienze e competenze professionali, istruzione e formazione, competenze personali, competenze comunicative, competenze organizzative e gestionali, pubblicazioni, presentazioni, progetti, conferenze, seminari, riconoscimenti e premi, appartenenza a gruppi/associazioni, referenze, menzioni, corsi, certificazioni), che per motivi individuali non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei.

Tenuto quindi conto che tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli, l’ostensione dei documenti richiesti è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali.

Pertanto, ai sensi della normativa vigente e considerando la natura dei dati personali coinvolti, il Garante ritiene che l’amministrazione abbia correttamente respinto l’accesso civico ai documenti richiesti.

L’Autorità ha chiarito inoltre che è impossibile accordare anche solo un accesso parziale in quanto la presenza nei curricula di dati e informazioni dettagliate degli interessati rende particolarmente difficile, se non impossibile, l’anonimizzazione del documento, mentre il fatto che l’elaborato scritto sia redatto di proprio pugno può rendere possibile la re-identificazione a posteriori del candidato.

Non consentendo l’accesso civico ai curricula e agli elaborati scritti si deve negare l’accesso civico anche ai loro verbali di correzione.

Il Garante ha evidenziato come, nel caso specifico, non siano stati coinvolti i soggetti controinteressati che, se individuati dall’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, devono essere informati per consentire loro, eventualmente, di presentare una motivata opposizione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

L’Autorità ha precisato infine che resta in ogni caso salva per il richiedente la possibilità di accedere alla predetta documentazione avvalendosi della Legge 241/1990, laddove dimostri l’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».

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