Nel mese di settembre l’INPS ha pubblicato due note che interessano tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche.

La prima riguarda le indicazioni per il passaggio al nuovo sistema di trasmissione dei dati ai fini del TFS, in sostituzione dei modelli cartacei finora in uso.

La seconda concerne invece il rinvio al 31 dicembre 2021 dei termini prescrizionali riferiti ai contributi dovuti dalle P.A.

Comunicazione telematica di cessazione e “Ultimo Miglio TFS”

Con messaggio n. 3400 del 20/09/2019 l’INPS ha fornito indicazioni utili per le pubbliche amministrazioni in merito al rilascio di un nuovo applicativo, volto a sostituire i modelli cartacei di comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (modelli “PL1” e “350/P”).

Dopo un primo periodo di sperimentazione, ora l’INPS comunica l’attivazione del sistema telematico in questione, cui le Amministrazioni saranno in grado di accedere in esito al corso di formazione erogato a livello territoriale/regionale e ottenuta l’abilitazione all’utilizzo di Comunicazione di cessazione ai fini TFS. Tale abilitazione deve essere richiesta attraverso la compilazione del modulo “RA012” (scaricabile dal sito dell’INPS), da inviare tramite PEC alla Struttura territoriale INPS competente. L’accesso a Ultimo Miglio TFS è già possibile per tutti coloro che sono abilitati all’applicativo Nuova PassWeb.

La telematizzazione riguarda sia la modalità di acquisizione dei dati economici e giuridici, utili all’elaborazione del trattamento di fine servizio che avviene tramite l’Ultimo miglio TFS e la posizione assicurativa, entrambi presenti in Nuova PassWeb, sia attraverso l’invio della Comunicazione di cessazione TFS, applicazione presente sul lato sinistro della home page di accesso ai servizi SIN per gli enti e le amministrazioni pubbliche.

Sul piano pratico, con il nuovo sistema, i dati giuridici ed economici necessari all’elaborazione del TFS vengono acquisiti da “Posizione assicurativa” e da Ultimo Miglio TFS, mentre i dati diversi da quelli menzionati sono inviati dal datore di lavoro attraverso la Comunicazione di cessazione TFS.

L’applicativo Comunicazione di cessazione TFS deve essere utilizzato esclusivamente per il personale che cessa in regime di TFS.

Qualora il dipendente, alla cessazione definitiva dal servizio, abbia diritto ad un TFR con montante TFS, è necessario che il datore di lavoro segnali in Comunicazione di cessazione TFS il motivo dell’invio di quest’ultima, mediante la selezione del check “Montante per TFR”.

Abilitazioni necessarie

Per trasmettere i dati necessari al pagamento del TFS, le istituzioni scolastiche devono possedere l’abilitazione a Nuova Passweb (per Ultimo Miglio TFS) e l’abilitazione a Comunicazione di cessazione TFS.

Nel caso non si abbiano le due abilitazioni, per la prima è necessario compilare il modulo RA011, per la seconda il modulo RA012, e inviarli via PEC alla sede INPS territorialmente competente.

Termine di prescrizione dei contributi dovuti dalle P.A.

Con circolare 122 del 6/09/2019 l’INPS si rivolge alle amministrazioni pubbliche iscritte alle casse pensionistiche della Gestione pubblica, fornendo indicazioni relative alla prescrizione dei contributi dovuti, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 19 del Decreto Legge 28/01/2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/03/2019, n. 26.

Tale articolo rinvia al 31 dicembre 2021 l’applicazione dei termini di prescrizione, di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 3 della Legge 8/08/1995, n. 335, delle contribuzioni obbligatorie afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.

La sospensione dei termini di prescrizione si applica alle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001. Sono, pertanto, destinatarie delle disposizioni anche le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado anche le Accademie e i Conservatori statali.

Periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014

Ai sensi dell’art. 3, comma 10-bis della Legge 335/1995, la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche sopra individuate, afferente ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata fino al 31 dicembre 2021.

Periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015

La contribuzione afferente ai periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015, esclusa dall’ambito di applicazione della norma, soggiace agli ordinari termini prescrizionali indicati al comma 9 del medesimo art. 3 della Legge 335/1995.

In particolare, considerato che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e il termine di decorrenza coincide con il giorno in cui l’Istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento (il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce), i versamenti afferenti ai periodi retributivi del 2015 devono essere effettuati nel rispetto dei relativi termini prescrizionali entro l’anno 2020, fatta eccezione per quelli afferenti a dicembre 2015, che potranno essere effettuati secondo gli ordinari termini di prescrizione, entro il 18 gennaio 2021.

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