Sinergie di Scuola

Un ritorno indietro di quasi due anni, a prima del 1° gennaio 2011.

Sebbene la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223 depositata l’11 ottobre 2012, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva a carico dei dipendenti pubblici, il Governo ha trovato il modo per aggirare l’ostacolo e ha approvato un decreto d’urgenza (decreto legge n. 185 del 29/10/2012) pubblicato nella G.U. n. 254 del 30/10/2012.

Il decreto ha disposto l’abrogazione dell’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nel contempo, la riliquidazione d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31 ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base all’art. 12, comma 10 del D.L. 78/2010 (abrogato) senza recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza al dipendente.

La norma dispone anche l’estinzione di diritto di tutti i processi pendenti nonché l’inefficacia di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della retribuzione contributiva utile prevista dall’art. 11 della legge 8/03/1968, n. 152 e dagli artt. 37 e  38 del D.P.R. 23/12/1973, n. 1032.

In definitiva, secondo il decreto legge del Governo Monti, per i dipendenti pubblici si torna al più vantaggioso sistema della buonuscita, che sostanzialmente rende legittima la ritenuta del 2,50%; e non verranno neppure rimborsate le quote finora versate.

Si è trattato di un vero e proprio colpo di mano del Governo che, per aggirare quanto deciso dalla Consulta, ha deciso di fare un passo indietro, ripristinando la modalità di calcolo della liquidazione disciplinata dalla normativa antecedente la Legge 122/10 (legge Tremonti), vale a dire il DPR 1032/73, più favorevole al dipendente pubblico.

A questo punto non sembra dunque più esserci spazio per dubbi interpretativi, tanto più che, dopo la  sentenza e il D.L. 185, anche il Ministero Economia e Finanze, prima, e l’Inps, dopo, hanno accolto le disposizioni previste e hanno dettato istruzioni per l’applicazione della nuova norma.

La posizione del Mef

L’informativa n. 157 dell’8/11/2012 illustra gli interventi adottati dal Tesoro in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223.

In estrema sintesi, il Mef ha comunicato che non sarà previsto alcun intervento in relazione alla questione della trattenuta del 2,50% e che per quanto riguarda la corresponsione degli arretrati relativi agli interventi già effettuati sulla rata novembre e a quelli predisposti per la rata dicembre fornirà ulteriori indicazioni.


Istruzioni dell’Inps

Altrettanto chiara la posizione dell’Inps (messaggio n. 18296 del 9/11/2012): l’abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2011, dell’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 determina il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati (indennità di buonuscita per i dipendenti civili dello Stato).  Venendo  meno il computo della prestazione su due quote (la seconda delle quali con modalità simili a quelle del calcolo del Tfr per le anzianità successive al 2010) i trattamenti di fine servizio di competenza dell’Inps devono essere determinati esclusivamente considerando quale base di calcolo la retribuzione contributiva utile percepita alla cessazione del rapporto previdenziale (retribuzione dell’ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale, per l’indennità di buonuscita) da riferire all’anzianità utile complessiva.

In attesa dell’adeguamento delle procedure applicative, i trattamenti di fine servizio da definire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 ottobre 2012) saranno erogati in via provvisoria tenendo conto delle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010.

Le amministrazioni possono continuare a compilare i modelli  PA04 secondo le modalità attualmente in uso, fino a nuove indicazioni.

Ulteriori  istruzioni saranno diramate non appena rilasciate  le nuove procedure di gestione del Tfs e  dei riscatti.

Con riferimento poi alla riliquidazione dei trattamenti di fine servizio già erogati, l’art. 1, comma 1, del decreto in questione dispone che i trattamenti di fine servizio, relativi a cessazioni intervenute successivamente al 31 dicembre 2010 e liquidati in base all’art. 12, comma 10 del D.L. 78/2010 fino al 30 ottobre 2012 devono essere riliquidati d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Se in sede di riliquidazione l’importo spettante risultasse inferiore a quello precedentemente erogato non si procede al recupero della somma erogata in eccedenza per effetto della previgente normativa.

Alcune posizioni sindacali

La questione, com’era da aspettarsi, ha provocato la reazione delle organizzazioni sindacali, che hanno promesso battaglia.

L’Anief, ad esempio, fornisce gratuitamente i nuovi modelli di diffida per ottenere il versamento dallo Stato del 2,69% nel TFS per gli anni 2011-2012 (1.000-1.500 euro) per gli assunti ante 2001 (quota di accantonamento del 9,60%) e restituzione del 2,5% di trattenuta TFR per gli ultimi cinque anni (2.500-3.000 euro) per neo-assunti post 2001 (quota accantonamento del 6,91) e analogo versamento, valido anche per precari.


I nuovi modelli di diffida per assunti ante e post 2001 e precari saranno forniti in risposta alla mail da inviare a tfr@anief.net entro il mese di dicembre, affinché nel nuovo anno, in possesso anche del nuovo CUD, si possa procedere alla richiesta di versamento delle somme spettanti per il 2011 e il 2012 (vecchi assunti e precari), per il 2008-2012 (neo-assunti).

Gli interessati dovranno, pertanto, inviare una mail con oggetto “Modello diffida TFR ante 2001” (se assunti a TI prima del 1° gennaio 2001), oppure post 2001 (se assunti a TI dopo il 1° gennaio 2001) oppure precario (se con contratto a TD negli anni 2011 e 2012). Nel corpo della mail dovranno invece essere indicati i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti mail e telefonici, indirizzo completo di residenza) nonché denominazione e indirizzo della scuola sede di attuale o ultimo servizio.

Anche lo Snadir promuove ricorsi collettivi e singoli decreti ingiuntivi per richiedere la restituzione delle somme prelevate ingiustamente.

Se da un lato il DL 185/12 prevede il ritorno alla previgente indennità di buonuscita e rende di fatto legittima la trattenuta previdenziale, evitando così di restituire ad ogni dipendente circa 1.000-1.100 euro e continuando nel contempo ad effettuare mensilmente la trattenuta del 2,50% ai dipendenti pubblici assunti in servizio prima del 31 dicembre 2000, dall’altro il decreto apre la possibilità di recupero delle somme illegittimamente trattenute a coloro che invece sono in regime di TFR, ovvero coloro che sono stati assunti dopo il 1 gennaio 2001 e quelli che hanno optato per il sistema previdenziale del Fondo Espero. Ne consegue che queste due categorie di lavoratori hanno diritto –nel termine prescrizionale vigente (10 anni) –  di chiedere la restituzione del prelievo indebito all’INPS.

Per coloro ai quali risultasse attribuito il regime di TFR, sarà necessario procedere con un ricorso collettivo davanti al giudice del lavoro competente per territorio, integrato – eventualmente – da singoli decreti ingiuntivi.

Lo Snadir, per agevolare la restituzione delle somme trattenute illegittimamente, invita i diretti interessati a compilare il modulo (che rimarrà aperto fino al 9 dicembre 2012) disponibile a questo indirizzo per la raccolta dei dati necessari ad  intraprendere l’azione giudiziaria (ricorsi collettivi e decreti ingiuntivi). Dopo l’inserimento dei dati e l’invio al sistema, si riceverà, sul proprio indirizzo di posta elettronica, un file in formato pdf con i dati inseriti e uno con l’autocertificazione dei servizi (tali documenti, dopo averne controllato l’esattezza, vanno conservati in quanto saranno richiesti in un secondo momento).

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