Sinergie di Scuola

Il riscatto della laurea consente di maturare in anticipo i requisiti necessari per richiedere la pensione, contribuendo contemporaneamente ad incrementare il suo importo totale. Infatti, i contributi riscattati si sommano a quelli effettivamente lavorati per il calcolo della decorrenza, e favoriscono l’aumento del montante contributivo per il calcolo dell’importo della pensione.

È bene però valutare attentamente la convenienza o meno del riscatto, perché l’operazione è onerosa.

Per i lavoratori prossimi alla pensione è di sicuro più facile, una volta conosciuta l’entità dell’onere, decidere se convenga o meno procedere con la richiesta. Per coloro i quali sono invece ancora lontani dalla pensione il discorso è molto più complicato, soprattutto in tempi di grandi riforme del sistema pensionistico: per tali lavoratori è infatti più difficile fare un calcolo attendibile, non conoscendo ancora esattamente l’età di accesso al trattamento pensionistico e i requisiti contributivi necessari.

Cosa si può riscattare

Sono riscattabili:

  • i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre) e i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
  • i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; il diploma di specializzazione SISS per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria rientra tra i corsi di studio universitario riscattabili ai fini previdenziali in base alla normativa in materia;
  • i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
  • i titoli accademici di Laurea triennale e Laurea specialistica.

Sono ammessi per il riscatto anche i diplomi rilasciati dagli Istituti AFAM i cui corsi siano stati attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

  • diploma accademico di primo livello;
  • diploma accademico di secondo livello;
  • diploma di specializzazione;
  • diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario).

Sono invece esclusi dalla possibilità di riscatto:

  • i periodi di iscrizione fuori corso;
  • i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o da riscatto, versati in qualsiasi regime previdenziale; quindi, se durante il corso legale di studi il richiedente ha prestato attività lavorativa, non è possibile riscattare la laurea, perché il periodo è già coperto da contributi e non ci può essere una sovrapposizione;
  • i master, anche se conseguiti presso una università pubblica.

Il riscatto può essere richiesto per tutto il periodo o per singoli intervalli di tempo.

Condizioni per il riscatto

Per poter richiedere il riscatto per periodo di studi sono necessarie alcune condizioni:

  • aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati;
  • i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto;
  • essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto.

Novità nella Legge di stabilità 2016

L’art. 1, comma 298, della Legge di stabilità 2016 prevede che «Il comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato. La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

In altre parole, prima dell’ultima Legge di stabilità, non era possibile riscattare il corso legale di laurea se si era riscattato il congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro. Questo rappresentava una grossa limitazione per le donne laureate che dovevano scegliere se avvalersi del riscatto del periodo di maternità fuori dal rapporto di lavoro in alternativa al riscatto della laurea.

Con la Legge di stabilità è invece possibile la cumulabilità del riscatto della laurea con l’astensione facoltativa al di fuori del rapporto di lavoro. E la possibilità è retroattiva, perché riguarda anche periodi antecedenti al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge. Una misura che consentirà, anche se con il pagamento di un onere, di recuperare ulteriori periodi contributivi utili non solo al diritto, ma anche alla misura della pensione.

Come presentare la domanda

Per i soggetti occupati, è possibile inoltrare la domanda per il riscatto di laurea autonomamente sul sito dell’INPS.

Il servizio è accessibile, previa autenticazione con PIN, al seguente percorso: Servizi Online > Per Tipologia di Utente > Cittadino > Riscatti di Laurea.

Una volta autenticato, si ha accesso ad una serie di funzionalità, tra le quali anche quella riservata al “Riscatto di Laurea Occupati”, sezione raggiungibile solo se l’utente viene riconosciuto dal sistema come occupato.

Anche per i soggetti inoccupati la domanda si presenta sempre on-line.

Dopo l’autenticazione, si ha accesso ad una serie di funzionalità, tra le quali anche quella riservata al “Riscatto di Laurea Inoccupati”, sezione raggiungibile solo se l’utente viene riconosciuto dal sistema come inoccupato.

Il servizio offre l’opportunità di simulare il calcolo dell’onere del riscatto di laurea, inserendo le informazioni necessarie (Tipo di Laurea, Corso di Studio, Università, Durata Legale, Anno di iscrizione). Dopo aver inserito tutte le informazioni utili, l’utente può quindi avviare la simulazione, che fornirà i seguenti risultati:

  • l’onere complessivo del riscatto per l’intero corso di laurea;
  • l’indicazione degli importi per una rateizzazione in 120 rate.

È possibile comunque effettuare un ricalcolo della simulazione dell’onere, personalizzando sia il numero delle rate di cui ci si vorrebbe avvalere, sia la durata del periodo, espresso in anni e mesi, che si intende riscattare.

Dopo aver ottenuto i dati della simulazione che più corrispondono alle singole esigenze e necessità, è possibile procedere con la presentazione della domanda di riscatto di laurea (inoccupati).

Modalità di pagamento

Innanzitutto, precisiamo che una volta presentata la domanda di riscatto di laurea non è necessariamente obbligatorio il pagamento. Ovviamente, una volta decorsi i termini, la domanda decade.

Inoltre, se non si è più in grado di sostenere il pagamento delle rate e quindi in caso di cessazione dei pagamenti, il periodo già riscattato non si perde.

Il pagamento dell’onere per il riscatto del corso di studi può essere effettuato con diverse modalità:

  • on-line sul portale dell’INPS, utilizzando la carta di credito;
  • utilizzando i bollettini MAV;
  • attraverso il Contact Center Integrato;
  • rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”;
  • attraverso addebito diretto su un conto bancario o postale, in caso di pagamento rateale.

Il versamento dei contributi per il riscatto di laurea è deducibile fiscalmente. Nel caso in cui il richiedente non abbia un reddito personale, il contributo è detraibile dall’imposta dovuta, per il 19% dell’importo stesso, direttamente dai soggetti che lo hanno a carico.

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