Sinergie di Scuola

Dopo la circolare n. 94 del 12/05/2015, l’INPS ha fornito, con la circolare n. 142 del 29/07/2015, ulteriori chiarimenti di carattere amministrativo-operativo concernenti la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

Tra i vari punti approfonditi, l’INPS si sofferma su alcuni aspetti specifici non espressamente disciplinati dalla normativa ma che possono avere incidenza sulla prestazione.

Se si rifiuta una proposta di lavoro

L’elemento della distanza della sede di lavoro – entro o oltre i 50 chilometri o la raggiungibilità della predetta sede fino a 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici – rispetto alla residenza del lavoratore, incide sia sul requisito di accesso alla tutela sotto il profilo della cessazione involontaria, sia sul mantenimento della prestazione.

In ordine al requisito di accesso alla tutela, la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale – in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici – non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione.

In ordine al mantenimento della prestazione, il rifiuto da parte del lavoratore di partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un’offerta di lavoro congrua non costituisce ipotesi di decadenza dalla prestazione laddove le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione si svolgano in un luogo che dista oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Viceversa il rifiuto alla partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un’offerta di lavoro congrua in un luogo che dista entro 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente entro 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, costituisce ipotesi di decadenza dalla prestazione, con decorrenza dal verificarsi dell’evento interruttivo che la determina.

Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione

Non è ostativo al riconoscimento della indennità NASpI l’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione. Infatti, l’accettazione in questione non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento e pertanto tale fattispecie è da intendersi quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro.

Licenziamento disciplinare

La nuova indennità di disoccupazione NASpI può essere riconosciuta ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari. Il licenziamento disciplinare, infatti, non può essere inteso quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale. In definitiva l’indennità NASpI può essere riconosciuta sia ai lavoratori che accettano l’offerta economica del datore di lavoro, sia a quelli licenziati per motivi disciplinari.


Requisito contributivo

Il requisito contributivo necessario per ottenere la NASpI è di almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

A tale proposito l’INPS chiarisce che i periodi di inoccupazione o disoccupazione non danno luogo a neutralizzazioni e a conseguenti ulteriori ampliamenti del quadriennio; tuttavia non determinano, di per sé, interruzione della ricostruzione del quadriennio di osservazione.

Inoltre, i periodi durante i quali i lavoratori sono collocati in aspettativa non retribuita in quanto chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, benché coperti da contribuzione figurativa, non sono utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l’accesso alla prestazione NASpI. Tuttavia, tali periodi – seppure non utili per il perfezionamento del requisito contributivo – possono essere considerati “neutri” con un corrispondente ampliamento sia del periodo di osservazione (quadriennio) per la ricerca della contribuzione utile alla prestazione di disoccupazione, sia del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.

Requisito lavorativo

Il requisito lavorativo per ottenere l’indennità è invece pari a trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Effetti del lavoro accessorio sull’indennità NASpI

L’art. 48 del D.Lgs. 81/2015 stabilisce che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative di cui trattasi possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente.

Il successivo comma 2 prevede che prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Alla luce della suddetta disciplina e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 22/2015 che prevedono la cumulabilità della prestazione NASpI con i redditi derivanti da attività lavorativa, l’INPS precisa che l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 per anno civile.

Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività.


Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione

Ai sensi dei combinati disposti di cui agli artt. 31, 32 della Legge 20/05/1970, n. 300 e degli artt. 79-82 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.), i lavoratori dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive e non elettive possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato o, in alternativa, hanno diritto di assentarsi dal servizio per la partecipazione alle sedute e alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata.

Ai predetti lavoratori che chiedono di essere collocati in aspettativa non retribuita compete una indennità di funzione corrisposta in misura intera. Per i lavoratori che, invece, non richiedono l’aspettativa non retribuita tale indennità di funzione è dimezzata. Ai sensi dell’art. 50 del d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (T.U.I.R.) la richiamata indennità di funzione è assimilata ai redditi di lavoro dipendente.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore dipendente che all’atto della cessazione involontaria del rapporto di lavoro ricopra cariche pubbliche percependo la relativa indennità di funzione può, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, accedere alla prestazione NASpI. In particolare, considerato che l’indennità di funzione è assimilata a reddito di lavoro dipendente, possono trovare applicazione rispetto alla prestazione NASpI, gli istituti – previsti per il caso di rioccupazione del beneficiario della prestazione con rapporto di lavoro subordinato – del cumulo, della sospensione e della decadenza in relazione all’importo lordo annuo dell’indennità di funzione e alla durata della carica rivestita. In tali ipotesi, il percettore di NASpI è tenuto alle comunicazioni in ordine allo svolgimento della carica ed alla misura annua dell’indennità di funzione da essa derivante. Analogamente, anche per il beneficiario di NASpI che nel corso della fruizione della prestazione venga chiamato a ricoprire cariche pubbliche, possono trovare applicazione gli istituti suddetti con la relativa disciplina.

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