Sinergie di Scuola

Il D.M. n. 939 del 18/12/2015, seguito dalla nota prot. n. 40816 del 21/12/2015, disciplina le modalità per presentare domanda per andare in pensione dal 1° settembre 2016. Ma non solo: infatti, entro i termini indicati nella circolare, è possibile presentare anche domanda di dimissione volontaria, trattenimento in servizio e di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.

La scadenza è stata fissata al 22 gennaio 2016. Le domande devono essere presentate tramite POLIS Istanze on-line, fatta eccezione per i trattenimenti in servizio, che si richiedono ancora in modalità cartacea. Sempre entro il 22 gennaio si possono presentare anche le eventuali revoche delle domande già presentate.

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei Dirigenti scolastici è invece fissato al 28 febbraio 2016.

Quali domande si possono presentare

Come già detto, è fissato al 22 gennaio 2016 il termine per la presentazione, da parte del personale docente, educativo e ATA, impiegato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2016.

Entro il medesimo termine, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo possono presentare la relativa domanda di revoca.

Sempre entro la stessa scadenza si possono presentare le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo e ATA della scuola che non ha raggiunto il limite di età o di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione. Si tratta di coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la “quota 96” entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. La medesima possibilità sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non hanno ancora compiuto il 65° anno di età.

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Come si presentano

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

  • il personale Dirigente scolastico, docente, educativo e ATA di ruolo, compresi gli insegnanti di religione, utilizzano esclusivamente POLIS Istanze on-line. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea;
  • il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro la stessa scadenza.


Come si va in pensione

Riepiloghiamo i requisiti necessari per poter andare in pensione dal 1° settembre 2016, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di stabilità e illustrate con nota prot. n. 41637 del 30/12/2015.

Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011 (pre-Fornero)

Si applicano i requisiti pre-legge Fornero a coloro che possono vantare 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Si accede alla pensione di anzianità anche in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011 e indipendentemente dall’età.

Per la pensione di vecchiaia, i requisiti sono 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992), anche in questo caso se posseduti entro il 31 dicembre 2011.

Pertanto, tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – cd. “quota”), e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2016 dovrà essere collocato a riposo d’ufficio.

Nuovi requisiti (legge Fornero)

Dal 2016 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi.

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è quindi di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2016 (collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2016, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2016, senza operare alcun arrotondamento.

Requisiti di accesso “Opzione donna”

L’art. 1, comma 281, della Legge di stabilità ha previsto la proroga dell’Opzione donna al 31 dicembre 2015. Pertanto, le lavoratrici potranno conseguire il diritto al trattamento pensionistico in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 e 3 mesi maturati entro il 31 dicembre 2015 e a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo.

Tali lavoratrici potranno presentare istanza di dimissioni on-line tramite POLIS, dal 15 gennaio al 15 febbraio, per accedere alla pensione dal 1° settembre 2016.


Quarta e sesta salvaguardia

Con messaggio n. 6912 dell’11/11/2015 l’INPS ha fatto sapere che le domande già certificate nell’ambito della quarta e della sesta salvaguardia, presentate dai lavoratori che nel 2011 avevano fruito di congedo o permesso Legge 104/92 e che erano rimaste sospese perché eccedenti il limite numerico previsto (2.500 posti con la quarta salvaguardia e 1.800 posti con la sesta), sono state accettate. La notizia interessa tutti quei lavoratori in congedo o fruitori di permessi per assistere familiari con disabilità nel 2011 che avevano prodotto domanda di salvaguardia ai sensi della Legge 124/2013 e della Legge 147/2014. A questi lavoratori quindi non si applicherà l’elevazione dei requisiti pensionistici prevista dalla legge Fornero.

A tale proposito, l’art. l, comma 264, della legge di stabilità prevede che tali soggetti possano accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Pertanto, gli USR e le scuole interessate dovranno consentire ai Dirigenti scolastici e al personale, beneficiari della salvaguardia, di presentare la domanda di cessazione in modalità cartacea per la successiva convalida al SIDI. La presentazione dell’istanza di cessazione è infatti adempimento necessario per la fruizione del diritto a pensione.

Il collocamento a riposo avrà decorrenza dal primo giorno successivo alla cessazione dal servizio.

È comunque consentito ai beneficiari di optare per la cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2016.

Settima salvaguardia

Infine, l’art. 1 comma 265 lett. d della Legge di stabilità ha disposto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero a beneficio del lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 201/2011 (settima salvaguardia).

Con circolare n. 36 del 31/12/2015 il Ministero del Lavoro ha comunicato che l’istanza deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza entro il 1° marzo 2016, tramite PEC o mail dedicata o raccomandata A/R.

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